► zona di produzione
● in provincia di Terni: comprende, in tutto o in parte, i territori amministrativi dei Comuni di Allerona, Alviano, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Guardea, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d’Orvieto, Orvieto e Porano;
● in provincia di Viterbo (Vedi scheda del Lazio): comprende, in tutto o in parte, i territori amministrativi dei Comuni di Bagnoregio, Castiglione in Teverina, Civitella d’Agliano, Graffignano e Lubriano;
► base ampelografica
● secco, abboccato, amabile, dolce, superiore, classico, classico superiore, vendemmia tardiva, muffa nobile: min. 60% trebbiano toscano (procanico) e grechetto, possono concorrere altri vitigni di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Umbria e per la Provincia di Viterbo fino ad un massimo del 40%;
► norme per la viticoltura
● è vietata ogni pratica di forzatura, è consentita l’irrigazione di soccorso;
● per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi non può essere inferiore a 3.000 piante per ettaro;
● la resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare per la tipologia “Orvieto” le 11 t/Ha, per la tipologia “Orvieto” con la qualificazione di Superiore le 8 t/Ha.
Per la tipologia Vendemmia Tardiva la resa massima di uva in coltura specializzata, parzialmente appassita, non deve essere superiore a 7 tonnellate per ettaro e per la tipologia Muffa Nobile non deve essere superiore a 5 tonnellate per ettaro;
● le uve destinate alla vinificazione dei vini a denominazione controllata “Orvieto” devono assicurare al medesimo un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10% vol. (11% vol. per la versione Superiore), le uve destinate alla produzione della tipologia Vendemmia Tardiva devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 13% vol. e la data di inizio della vendemmia delle uve destinate alla produzione del vino qualificato Vendemmia Tardiva deve avvenire non prima del 1° ottobre; le uve destinate alla produzione della tipologia Muffa Nobile devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 16% vol.;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Orvieto” e “Orvieto Classico”, anche nella tipologia Superiore, di affinamento e di dolcificazione, anche con mosto concentrato rettificato, dello stesso, devono essere effettuate nell’ambito delle rispettive zone di produzione;
► norme per l’etichettatura
● per tutte le tipologie di vino del presente disciplinare è obbligatorio riportare in etichetta l’annata di produzione delle uve |