Le Docg dell’Abruzzo: Terre Tollesi o Tullum

Terre Tollesi o Tullum D.O.C.G.
(Approvato DOC con D.M.23/7/2008, G.U. n.79 dell’1/8/2008; approvato DOCG con D.M. 18/6/2019 – G.U. n.155 del 4/7/2019; ultima modifica regolamento di esecuzione UE 2021/2319 della Commissione del 21 dicembre 2021 relativo alle “modifiche unionali”)
► zona di produzione
● in provincia di Chieti: comprende l’intero territorio del comune di Tollo;
► base ampelografica
● Spumante: chardonnay min. 60%, possono concorrere altre uve a bacca bianca non aromatiche, idonee alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, presenti in ambito aziendale, max. 40%;
● con menzione del vitigno bianchi: Passerina, Pecorino min. 90%, possono concorrere altre uve a bacca bianca, idonee alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, presenti in ambito aziendale, max. 10%;
● Rosso (anche Riserva): montepulciano min. 95%, possono concorrere altre uve a bacca nera non aromatiche, idonee alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, presenti in ambito aziendale, max. 5%;
► norme per la viticoltura
● sono da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione allo schedario solo i vigneti compresi nei territori del Comune di Tollo e con un’altitudine non inferiore agli 80 metri sul livello del mare, con buona sistemazione idraulico – agraria. Sono esclusi tutti i terreni di fondovalle;
● per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a 1.600 ceppi/ettaro per la pergola abruzzese e 4.000 ceppi/ettaro per i filari.
Sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi, a eccezione della pergola abruzzese tradizionale, i sistemi a doppia cortina (G.D.C.) e cordone libero. È ammessa la potatura a cordone speronato, Guyot singolo e/o doppio;
● è consentita l’irrigazione di soccorso;
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 12 t/Ha e 12% vol. per la tipologia “Rosso”, 9 t/Ha e 12,5% vol. per la tipologia “Rosso Riserva”, 9 t/Ha e 12% vol. per la tipologia “Pecorino”, 9 t/Ha e 11,5% vol. per la tipologia “Passerina”;
● per l’entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima a ettaro ammessa è:
♦ I e II anno Produzione: 0
♦ III anno Produzione: 60%
♦ IV anno e succes. Produzione: 100%;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio, nei casi in cui è previsto, l’imbottigliamento e l’affinamento devono essere strettamente effettuate nell’ambito del territorio di produzione delle uve;
● è consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini, secondo i limiti e le modalità stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati rettificati oppure con mosti concentrati, questi ultimi ottenuti da uve dei vigneti iscritti all’albo della stessa D.O.C.G. o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite;
● è ammessa la colmatura dei vini destinati alla denominazione di origine in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine, di uguale colore e varietà di vite, anche non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10%;
● per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Terre Tollesi» o «Tullum» con specificazione del vitigno Pecorino o Passerina, l’immissione al consumo è consentita a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di raccolta delle uve;
● il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Terre Tollesi» o «Tullum» Rosso, non può essere immesso al consumo prima del 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della raccolta delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Terre Tollesi» o «Tullum» Rosso Riserva deve essere sottoposto a un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni di cui almeno 6 mesi in recipienti o contenitori di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della vendemmia;
► norme per l’etichettatura e il confezionamento
● nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Terre Tollesi» o «Tullum» può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi della normativa vigente;
● nell’etichettatura del vino, l’indicazione dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria;
● i vini possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro del seguente volume nominale: litri 0,187; 0,250, 0,375; 0,500; 0,750; 1,500; 3,000 e altri formati speciali da litri 4,500; 6,000; 9,000; 12,000; 15,000. Sono ammesse soltanto bottiglie di vetro aventi forma e abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio. Per la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore. Sono comunque esclusi il tappo corona e di vetro;
► legame con l’ambiente geografico
● A) Informazioni sulla zona geografica
◉ Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona interessata comprende l’intero territorio amministrativo del Comune di Tollo, in Provincia di Chieti. Il territorio presenta una giacitura prettamente collinare con pendenze che non superano il 5-10%; l’altezza massima è di circa 228 metri s.l.m., sono esclusi però dalla denominazione i terreni con un’altitudine inferiore agli 80 metri s.l.m. e quelli posti nei fondovalle umidi. La tessitura del suolo pur presentando una certa variabilità, risulta generalmente di medio impasto tendente all’argilloso; difatti la frazione argillosa costituisce mediamente circa il 29% assumendo valori variabili dal 14,7% al 45%, mentre la componente sabbiosa si riscontra in percentuale media del 36,5% con valori compresi tra il 12,3% e il 59%, quest’ultima situazione si riscontra di frequente nelle zone alluvionali dei fondo valle. Il pH è sub-alcalino o alcalino con valore medio di 7,88.
Il contenuto in carbonati totali è in generale molto elevato, se ne riscontra una presenza media del 32% circa. Anche la componente attiva dei carbonati presenti è in generale elevata con un livello medio dell’8,9%. La dotazione di sostanza organica è in maniera generalizzata molto bassa, infatti il contenuto medio è dell’1,21%; situazione ancor più carente si evidenzia per quanto riguarda il contenuto in azoto totale il cui livello medio è dello 0,6%. Il contenuto in fosforo assimilabile risulta estremamente variabile mentre la dotazione di potassio assimilabile è generalmente sufficiente alle esigenze colturali.
Il clima è di tipo temperato, con temperature medie comprese tra i 12°C di aprile e i 16°C di ottobre, ma nei mesi di luglio e agosto tende al caldo-arido con temperature medie di 24-25°C. Le precipitazioni medie si aggirano sui 700 mm/anno, concentrate prevalentemente nel periodo novembre-aprile.
L’indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è superiore ai 2.200 gradi-giorno, condizioni che garantiscono la maturazione ottimale sia delle varietà a bacca bianca sia di quelle a bacca rossa.
◉ Fattori umani rilevanti per il legame
La presenza della vite e del vino nell’area interessata risale all’epoca romana. Ne fa fede e testimonianza il rinvenimento in alcune contrade di Tollo di dolia da vino e celle vinarie intere e a frammenti. Inoltre, nel circondario di Tollo sono stati rinvenuti resti che testimoniano l’esistenza di alcune «villae rusticae» romane che rappresentano i primi esempi di grande azienda agricola organizzata nella quale la coltivazione della vite è una tra le principali attività svolte.
Dopo la caduta dell’Impero romano, sia ai Longobardi che ai Normanni non era sfuggita la felice posizione dell’ager tollese e un documento del 1062 parla del castrum Tullum posto «capofine» in mezzo a 50 Tomoli di terreno. Nella storica suddivisione dell’Abruzzo decretata il 5 ottobre del 1273 da Carlo D’Angiò dopo la conquista del Regno Svevo, l’attuale territorio di Tollo venne ascritto all’Aprutium Citra. In seguito, nel 1300, Carlo D’Angiò operò un’ulteriore divisione amministrativa dell’Aprutium Citra e Tollo fu inclusa nella circoscrizione di Theate Minori e il toponimo appare nei «Registri Angioini» nella forma di TULLUM.
Nel basso Medio Evo e, successivamente, fra il 1400 e il 1500, è documentato un forte movimento commerciale dal porto di Ortona dal quale partivano navi cariche di «caratelli» di vino e, certamente, molto di quel vino proveniva proprio dalla zona di Tollo.
Alle soglie dell’età moderna, nel 1776, nel Regno di Napoli il vino di Tollo era già famoso tanto da essere celebrato nei componimenti poetici del frate Bernardo Maria Valera pubblicati nel 1835 che definisce la zona di Tollo come: «Piccola terra nell’Abruzzo Citeriore, e non molto lontana dal mare Adriatico, di amena situazione, e celebre pel suo vino rosso, rubino, volgarmente detto Lacrima». All’inizio dell’800 il vino di Tollo è ormai noto in tutta Italia: il Giustiniani nel Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli compilato nel 1805 scrive in Tollo… «il vino vi riesce di buona qualità». Dopo l’Unità d’Italia Tollo viene descritta nel Dizionario geografico d’Italia stampato tra il 1875 e il 1878 come segue: «Il suo territorio si stende in collina …Le principali produzioni e commerci consistono nei vini, che sono squisiti e nell’olio…». Nei censimenti del 1923 e del 1929 a Tollo risultavano coltivati a vigna circa 200 ettari per una produzione di 6.650 quintali di uva.
Dopo l’oscura parentesi della seconda guerra mondiale, nella quale Tollo fu letteralmente rasa al suolo, lo sviluppo dell’economia agricola si è basata fondamentalmente sull’attività vitivinicola e oggi il territorio tollese è uno tra i più importanti per la vitivinicoltura regionale.
Comunque, accanto alle tradizioni e alle radici storiche, un ruolo molto importante va attribuito anche all’incidenza dei fattori umani che diventano spesso fondamentali poiché, attraverso la definizione e il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante e sostanziale del disciplinare di produzione, oggi si riescono a ottenere prodotti dalle spiccate caratteristiche di tipicità.
◈ Base ampelografia dei vigneti: i vini rossi, nella tipologia base – riserva, sono ottenuti utilizzando prevalentemente il vitigno Montepulciano cui possono essere affiancati altri vitigni complementari sempre a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nell’ambito della regione Abruzzo, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 5%. I vini bianchi invece utilizzano come base il vitigno Pecorino e Passerina cui possono essere affiancati altri vitigni complementari sempre a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nell’ambito della regione Abruzzo, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 10%. – Forme di allevamento, sesti d’impianto e sistemi di potatura: la forma di allevamento generalmente usata nella zona è la pergola abruzzese. Tuttavia, fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a 1.600 ceppi/ettaro per la pergola abruzzese ed a 4.000 ceppi/ettaro per i filari. Sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi, ad eccezione della pergola abruzzese tradizionale, i sistemi a doppia cortina (G.D.C.) e a cordone libero. È ammessa la potatura a cordone speronato, Guyot singolo e/o doppio. I sesti di impianto, così come i sistemi di potatura, sono adeguati alle forme di allevamento utilizzate al fine di una buona gestione del vigneto ed una migliore gestione delle rese massime di uva che sono comprese tra le 9 e le 12 tonnellate per ettaro.
◈ Pratiche relative all’elaborazione dei vini: sono quelle tradizionali e ormai consolidate per i vini rossi e bianchi tranquilli, adeguatamente differenziate a seconda della destinazione finale del prodotto. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio, nei casi in cui è previsto, l’imbottigliamento e l’affinamento devono essere strettamente effettuate nell’ambito del territorio di produzione delle uve delimitato dall’articolo 3 al fine di preservare le peculiari caratteristiche dei prodotti, la loro reputazione e garantire l’origine.
I vini prima di essere immessi al consumo devono subire un periodo più o meno lungo di affinamento: in particolare il rosso non può essere immesso al consumo prima del 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della vendemmia mentre il rosso riserva prevede un invecchiamento minimo di due anni, di cui sei mesi in contenitori o recipienti di legno.
● B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico
Il vitigno Montepulciano, base essenziale dei vini rossi della presente denominazione, ha trovato nell’area interessata una particolare acclimatazione e differenziazione, le cui peculiarità’ si estrinsecano appieno nei vini «Terre Tollesi» o «Tullum». La denominazione comprende diverse tipologie di prodotto: il rosso, anche nella versione riserva, e soprattutto vini con specificazione di vitigni autoctoni quali il Pecorino e la Passerina, che dal punto di vista analitico e organolettico esprimono caratteri propri, specifici.
In particolare i vini rossi presentano un colore rubino intenso, con lievi sfumature violacee, colore che tende al granato con l’invecchiamento; l’odore tipico è quello dei frutti rossi, del vegetale e delle spezie; il sapore è secco, giustamente tannico, con una buona struttura che conferisce al vino armonia ed eleganza. I vini bianchi con specificazione di vitigno sono di colore giallo paglierino tenue, con sentori floreali e fruttati, intensi, freschi e piacevoli e rispondono pienamente ai caratteri tipici e peculiari della varietà.
● C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)
La particolare conformazione orografica del territorio del comune di Tollo, caratterizzata da ampie colline degradanti verso il mare Adriatico ad est e la presenza dell’imponente massiccio della Maiella ad ovest, associata all’ottima esposizione della maggior parte dei terreni vitati, alla buona ventilazione (brezze di mare e di monte) ed all’assenza di ristagni idrici, garantiscono ai vitigni diffusi in zona, in particolare al Montepulciano N. e ai due vitigni bianchi autoctoni per eccellenza ossia il Pecorino e la Passerina, condizioni ottimali per vegetare e produrre uve con spiccate caratteristiche di qualità e tipicità. In particolare le temperature medie del periodo aprile – ottobre, garantiscono una maturazione ottimale delle uve sia a bacca bianca che rossa, maggior concentrazione di estratti e zuccheri, mentre le buone escursioni termiche , di questo territorio posto tra la montagna e il mare, consentono ai vini di ottenere caratteri di giusta acidità e
freschezza;
▪la composizione dei terreni sia argillosi che sabbiosi e calcarei abbinate alle buone escursioni termiche, permettono di ottenere vini maggiormente profumati con giusta acidità, freschezza e finezza ,particolarmente nei vini bianchi , mentre i terreni ricchi di carbonati e poveri di sostanza organica consentono di ottenere vini rossi dai colori intensi , con grande struttura e concentrazione dei profumi.
L’interazione dei fattori naturali con quelli umani, strettamente legati alla tradizione storica, alle moderne tecniche di coltivazione e di vinificazione, consentono di ottenere vini bianchi e rossi con forti elementi distintivi, caratteristici, tipici del territorio e dei vitigni di provenienza.
