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► zona di produzione
● in provincia di Campobasso: comprende il territorio dei comuni di Acquaviva Collecroce, Campobasso, Campodipietra, Campomarino, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Colletorto, Ferrazzano, Gambatesa, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Valfortore, Mafalda, Mirabello Sannitico, Montagano, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella, Portocannone, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Tavenna, Termoli, Toro, Tufara, Ururi;
► base ampelografica
● bianco: 60-70% trebbiano toscano, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Molise e presenti nei vigneti, max. 40%, con una presenza di malvasia bianca max. 10%;
● rosato, rosso (anche riserva e superiore): 70-80% montepulciano, 15-20% aglianico, possono concorrere altre uve a bacca rossa racc. e/o aut. nella Regione Molise max. 15%;
► norme per la viticoltura
● la resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini non deve essere superiore a 12 t/Ha di vigneto in coltura specializzata per i vini “Biferno” Rosso, Rosso Riserva, Rosato e Bianco, e a 11 t/Ha per il “Biferno” Rosso Superiore;
● le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare alle tipologie “Biferno” Rosso e Rosato un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5% vol., alla tipologia “Biferno” Rosso Riserva del 12,50% vol., alla tipologia “Biferno” Rosso Superiore dell’11,50% vol. e alla tipologia “Biferno” Bianco del 10% vol.;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio, per la tipologia “Biferno” Rosso Riserva, devono essere effettuate all’interno della zona di produzione;
● il vino “Biferno” Rosso recante la menzione “Riserva” deve subire un periodo di invecchiamento di almeno 3 anni a far data dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve;
► norme per l’etichettatura
● per il vino recante la menzione “Riserva” o la specificazione “Superiore“, è obbligatoria, per l’immissione al consumo, l’indicazione dell’annata di produzione delle uve |