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► zona di produzione
● in provincia di Salerno: comprende in tutto o in parte i comuni di Agropoli, Alfano, Ascea, Camerota, Campora, Cannalonga, Capaccio, Casal Velino, Casaletto Spartano, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi Cilento, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Perdifumo, Perito, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccagloniosa, Rofrano, Rutino, Salento, S. Giovanni a Piro, S. Mauro Cilento, S. Mauro la Bruca, Santa Marina, Sapri, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Vallo della Lucania e Vibonati;
► base ampelografica
● bianco: 60-65% fiano, 20-30% trebbiano toscano, 10-15% greco e/o malvasia bianca, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Salerno max. 10%;
● rosato: 70-80% sangiovese, 10-15% aglianico, possono concorrere altre uve a bacca nera, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Salerno max. 10%;
● rosso: 60-75% aglianico, 15-20% primitivo e/o piedirosso, possono concorrere altre uve a bacca nera, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Salerno max. 25%;
● con menzione del vitigno bianco: Fiano, min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca bianca, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Salerno max 15%;
● con menzione del vitigno rosso: Aglianico (anche riserva), min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca nera, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Salerno max. 15%;
► norme per la viticoltura
● la resa massima di uva in coltura specializzata deve essere di 10,00 t/Ha per tutte le tipologie e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,50% vol. per le versioni “Bianco” e “Rosato”, di 11,00% vol. per la versione “Rosso”, di 11,50% per le versioni “Fiano” e “Aglianico”;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione, invecchiamento obbligatorio e imbottigliamento devono essere effettuate all’interno della zona di produzione, tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate sull’intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nelle zone delimitate;
● il vino a denominazione di origine controllata “Cilento” Aglianico deve essere immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento di almeno 12 mesi con decorrenza dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve. Il vino “Cilento” Aglianico sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 36 mesi, di cui almeno 12 in botte, a partire dal 1° novembre successivo alla vendemmia, può portare sull’etichetta la qualificazione “Riserva“;
► norme per l’etichettatura
● sulle bottiglie e altri recipienti contenenti il vino “Cilento” Aglianico deve figurare l’annata di produzione delle uve |