Le DOC dell’Emilia Romagna: Romagna Sottozona Oriolo

❂ Romagna Sottozona Oriolo D.O.C.
(Approvato con D.M. 22/9/2011 – G.U. n.235 dell’8/10/2011; ultima modifica D.M. 26/5/2022 – G.U. n.130 del 6/6/2022, G.U.U.E. n.C 386 del 7/10/2022)
► zona di produzione
● in provincia di Ravenna comprende l’area di seguito delimitata:
– Comune di Faenza: dall’incrocio della Via S. Lucia con la SS 9 Via Emilia, si prosegue per tale Statale sino ad incontrare la Via del Braldo in località Villanova; indi per detta via sino al confine amministrativo del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, che si segue fino al confine tra le province di Ravenna e Forlì – Cesena. Si prende quindi per Via Urbiano, Via Samoggia e Via S. Lucia per ricongiungersi con la SS 9 Via Emilia a Faenza;
► base ampelografica
● Bianco: trebbiano min. 70%; può concorrere alla produzione di detto vino il vitigno Albana fino a un massimo del 30% da solo o congiuntamente ad altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Emilia Romagna fino a un massimo del 5%;
● Sangiovese (anche riserva): min. 95% sangiovese, possono concorrere, fino a un massimo del 5%, altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna;
● Centesimino (anche riserva, passito e spumante rosato o rosé): centesimino min. 95%; possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna, fino a un massimo del 5%;
► norme per la viticoltura
● per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC “Romagna” Bianco Oriolo, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 1.500 ceppi per ettaro;
● per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC “Romagna” Sangiovese Oriolo, anche riserva, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 3.300 ceppi per ettaro;
● per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC “Romagna” Centesimino Oriolo, anche riserva, passito e spumante rosato o rosé, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 2.700 ceppi per ettaro;
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 9 t/Ha e 12,5% vol. per il “Romagna” Sangiovese Oriolo, 9 t/Ha e 13% vol. per il “Romagna” Sangiovese Oriolo Riserva, 11 t/Ha e 11% vol. per il “Romagna” Centesimino Oriolo, anche riserva e passito, 14 t/Ha e 10,50% vol. per il “Romagna” Centesimino Oriolo spumante rosato o rosé, 12 t/Ha e 11,50% vol. per il “Romagna” Bianco Oriolo;
► norme per la vinificazione
● per i vini DOC “Romagna Sangiovese” Oriolo, “Romagna” Centesimino Oriolo e “Romagna” Bianco Oriolo, le operazioni di vinificazione, ivi comprese le operazioni di elaborazione del vino DOC “Romagna” Centesimino Oriolo spumante rosato o rosé, nonché le pratiche enologiche per la presa di spuma, la stabilizzazione e la dolcificazione ove ammessa, devono avvenire nella zona di produzione delimitata. Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola o associata (cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell’intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini;
● le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC “Romagna” Oriolo devono essere effettuate nell’ambito della zona di vinificazione;
● il vino DOC “Romagna” Bianco Oriolo non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° marzo dell’anno successivo a quello di raccolta delle uve; la sua idoneità chimico fisica e organolettica non potrà essere valutata prima del 1° gennaio dell’anno successivo alla raccolta delle uve;
● il vino DOC “Romagna” Sangiovese Oriolo non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre dell’anno successivo a quello di raccolta delle uve; la sua idoneità chimico fisica e organolettica non potrà essere valutata prima del 1° giugno dell’anno successivo alla raccolta delle uve;
● il vino DOC “Romagna” Sangiovese Oriolo Riserva non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo a quello di raccolta delle uve e inoltre è obbligatorio documentare l’affinamento in bottiglia di almeno 2 mesi; la sua idoneità chimico fisica e organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve;
● il vino DOC “Romagna” Centesimino Oriolo non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° aprile dell’anno successivo a quello di raccolta delle uve;
● il vino DOC “Romagna” Centesimino Oriolo Riserva non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° dicembre del secondo anno successivo all’anno di raccolta delle uve;
● per il vino DOC “Romagna” Sangiovese Oriolo, anche riserva, è consentito l’utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento;
● nel vino DOC “Romagna” Sangiovese Oriolo, anche riserva, “Romagna” Centesimino Oriolo, anche riserva, passito e spumante rosato o rosé, e “Romagna” Bianco Oriolo, è vietata qualunque forma di arricchimento;
► norme per l’etichettatura e il confezionamento
● per il vino “Romagna” Sangiovese Oriolo anche riserva, “Romagna” Centesimino Oriolo anche riserva, passito e spumante rosato o rosè, e “Romagna” Bianco Oriolo è consentito l’utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente.


