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Le DOC della Lombardia: Riviera del Garda Classico sottozona Valtènesi

 Mappa vini Doc Riviera del Garda Classico sottozona Valtènesi


❂ Riviera del Garda Classico Sottozona Valtènesi D.O.C.
(Proposta con G.U. n.217 del 16-9-2016, attuata con P.M. Prot. n.9979 del 7/2/2017)


zona di produzione
in provincia di Brescia: comprende l’intero territorio dei seguenti comuni, caratterizzati dal microclima del Lago di Garda: Bedizzole, Calvagese della Riviera, Gardone Riviera, Gavardo, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Muscoline, Padenghe sul Garda, Polpenazze del Garda, Puegnago del Garda, Roè Volciano, Salò, S. Felice del Benaco, Soiano del Lago, Villanuova sul Clisi. Comprende inoltre parte dei territori dei comuni di Desenzano del Garda, Lonato del Garda, Pozzolengo e Sirmione;

base ampelografica
chiaretto, rosso, rosso riserva: groppello (nei biotipi Gentile e Mocasina, S. Stefano) per un minimo del 30%. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni Marzemino, Barbera, Sangiovese da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 70%, ciascuno dei quali non può concorrere più del 25%.
Possono altresì concorrere alla produzione di detto vino fino a un massimo del 25%, le uve provenienti dai vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.242 del 14 ottobre 2004 e successivi aggiornamenti.
Nell’ambito di detto 25%, i vitigni Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Carmenere e Merlot non possono concorrere complessivamente per più del 10%;

norme per la viticoltura
per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.000;
è consentita l’irrigazione di soccorso;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 11 t/Ha e 11% vol. per la tipologia “chiaretto”, 11,50% vol. per la tipologia “rosso”;

norme per la vinificazione
le operazioni di vinificazione, affinamento e invecchiamento devono essere effettuate nella zona di produzione del vino “Riviera del Garda Classico”;
per i vini della sottozona «Valtènesi» è ammessa la raccolta e vinificazione congiunta o disgiunta delle varietà di uve che concorrono alla denominazione di origine. Il coacervo dei vini ottenuti con vinificazione disgiunta dovrà essere effettuato nella cantina del vinificatore e comunque prima della richiesta della certificazione per l’immissione al consumo. Per la tipologia «chiaretto» la vinificazione deve essere eseguita con breve macerazione delle bucce.
Per i vini della sottozona «Valtènesi» l’immissione al consumo potrà avvenire dal 1 settembre successivo alla vendemmia per la tipologia «rosso» e, a partire dal 14 febbraio successivo alla vendemmia, per la tipologia «chiaretto»; per quest’ultima è ammessa l’estrazione dagli stabilimenti di confezionamento ad altri stabilimenti per la commercializzazione, anteriormente alla data del 14 febbraio, ma non prima del 1 febbraio.
I vini della sottozona «Valtenesi» seguiti dalla menzione riserva, devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento minimo di 2 anni. Il periodo di invecchiamento per i vini di cui sopra, decorre dal 1 novembre dell’anno di produzione delle uve;

norme per l’etichettatura e il confezionamento
sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini “Riviera del Garda Classico” sottozona “Valtènesi” deve essere riportata l’indicazione dell’annata di produzione delle uve;
nella designazione del vino della sottozona «Valtènesi» per la tipologia rosso non è ammesso riportare l’indicazione «rosso».
Nella designazione del vino della sottozona «Valtènesi» l’uso della menzione chiaretto è facoltativo.
Nella designazione dei vini della sottozona «Valtènesi» può essere utilizzata la menzione «vigna» secondo la normativa vigente;

i vini della sottozona «Valtenesi» devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro, aventi capacità previste dalla legge, non superiore a litri 9. Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura consentiti dalla normativa vigente, a esclusione del tappo a corona e del tappo a strappo.
È consentito l’uso delle indicazioni geografiche aggiuntive che facciano riferimento ai comuni e frazioni di seguito indicati, alle condizioni previste dalle disposizioni nazionali vigneti di cui all’allegato elenco positivo.

Elenco indicazioni geografiche aggiuntive:
♦ Padenghe
♦ Moniga
♦ Manerba
♦ Mocasina
♦ Portese
♦ Polpenazze
♦ Picedo
♦ Puegnago
♦ Raffa
♦ S. Felice

Roberto Giuliani

Figlio di un musicista e una scrittrice, è rimasto da sempre legato a questi due mestieri pur avendoli traditi per trent’anni come programmatore informatico. Ma la sua vera natura non si è mai spenta del tutto, tanto che sin da ragazzo si è appassionato alla fotografia e venticinque anni fa è rimasto folgorato dal mondo del vino, si è diplomato sommelier e con Maurizio Taglioni ha fondato Lavinium, una delle prime riviste enogastronomiche del web, alla quale si dedica tutt’ora anima e corpo in qualità di direttore editoriale. Collabora anche con altre riviste web e ha contribuito in più occasioni alla stesura di libri e allo svolgimento di eventi enoici. Dal 2011 fa parte del gruppo Garantito Igp.

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