Le DOC dell’Abruzzo: Trebbiano d’Abruzzo Sottozona Terre di Chieti

❂ Trebbiano d’Abruzzo Sottozona Terre di Chieti D.O.C.
(Approvato con D.M. 19/1/2023 – G.U. n.30 del 6/2/2023)
► zona di produzione
● in provincia di Chieti: Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Carpineto Sinello, Carunchio, Casalbordino, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Civitella Messer Raimondo, Crecchio, Cupello, Dogliola, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gessopalena, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Liscia, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Palombaro, Pennapiedimonte, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Rocca San Giovanni, Roccascalegna, San Buono, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, Santa Maria Imbaro, Sant’Eusanio del Sangro, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrevecchia Teatina, Treglio, Tufillo, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri;
► base ampelografica
● superiore, riserva: trebbiano abruzzese e/o trebbiano toscano min. 90%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, max. 10%;
► norme per la viticoltura
● le uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Trebbiano d’Abruzzo” con riferimento alla sottozona “Terre di Chieti” devono essere ottenute unicamente da vigneti ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 600 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 700 metri slm per quelli esposti a mezzogiorno;
● per i nuovi impianti e reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1.600 ceppi per ettaro;
● le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona ossia pergola orizzontale e spalliera semplice o doppia. I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento;
● è consentita l’irrigazione di soccorso;
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 14 t/ha e 11,50% vol.;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione, ivi compresi l’invecchiamento e l’affinamento, devono essere effettuate all’interno della zona di produzione della Denominazione di Origine Controllata “Trebbiano d’Abruzzo”;
● il vino a Denominazione di Origine Controllata “Trebbiano d’Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti”, seguito dalla menzione superiore, deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento non inferiore a cinque mesi;
● il vino a Denominazione di Origine Controllata “Trebbiano d’Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti”, seguito dalla menzione superiore, non può essere immesso al consumo prima del 1° aprile, successivo all’annata di produzione delle uve;
● il vino a Denominazione di Origine Controllata “Trebbiano d’Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti”, seguito dalla menzione riserva, deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento non inferiore a dodici mesi;
● il periodo di invecchiamento/affinamento decorre dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve;
► norme per l’etichettatura e il confezionamento
● nella designazione del vino a Denominazione di origine controllata “Trebbiano Abruzzo” sottozona “Terre di
Chieti” è consentito l’uso delle unità geografiche aggiuntive indicate nell’allegato A “elenco positivo” ai sensi dell’art. 29, comma 4 della legge 238/16”;
● nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Trebbiano d’Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti” può essere utilizzata la menzione “vigna” ai sensi dell’art. 31 comma 10 della legge 238/16;
● per i vini a Denominazione di Origine Controllata “Trebbiano d’Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti”, è consentito utilizzare solo bottiglie di vetro di forma tradizionale e di volume nominale pari a litri: 0,375- 0,750 – 1,500 – 3,000 – 6,000 e formati speciali di volume nominale fino a 27 litri;
● per il vino a denominazione di origine controllata “Trebbiano d’Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti”, seguito dalla menzione “riserva”, è consentito solo l’uso del tappo di sughero raso bocca;
● per il vino a denominazione di origine controllata “Trebbiano d’Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti”, seguito dalla menzione “superiore”, è vietato l’utilizzo del tappo a corona e a strappo;
► legame con l’ambiente geografico
● A) Informazioni sulla zona geografica
◉ Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica delimitata è costituita da un’ampia ed estesa fascia della collina litoranea, che va dal fiume Foro al Trigno, seguita dalla collina interna ed infine da quella pedemontana che giunge nella parte nord-occidentale sino ai piedi della Maiella.
Le colline argillose fiancheggiano le poche pianure alluvionali di natura arenacea e argillosa formate dai fiumi Foro, Sangro, Sinello e Trigno e danno luogo ad un paesaggio ondulato, con ampi dossi quasi pianeggianti e versanti poco acclivi e rotondeggianti ma spesso interrotti bruscamente da ripidi pendii, anche verticali, dovuti all’instaurarsi di fenomeni di erosione spinta (calanchi).
Nella grande maggioranza dei casi i suoli agricoli presentano una equa ripartizione di materiale da cui si formano terreni con struttura sabbioso-argillosa, generalmente sciolti, con spessore variabile in relazione alla pendenza e all’esposizione.
La vocazione di questi terreni, per pendenze entro il 25% e ben esposti, è indirizzata principalmente verso la viticoltura, coltura che determina uno sfruttamento normale del suolo e lo preserva da fenomeni di erosione accelerata.
Le precipitazioni medie annuali della zona sono comprese tra i 650 mm della fascia costiera agli oltre 800 mm della collina interna. Il clima è di tipo temperato-caldo, con temperature medie comprese tra i 13°C di aprile ed i 15°C di ottobre, con punte di 25°C nei mesi di luglio e agosto.
◉ Fattori umani rilevanti per il legame
La presenza del vitigno Trebbiano nell’Italia centrale si può far risalire all’epoca romana. Infatti Plinio descriveva un “Vinum trebulanum” il cui nome è dato dall’aggettivo trebulanus, che deriva dal sostantivo trebula, con il significato di casale o fattoria. Il termine Trebbiano, secondo la sua etimologia, indica quindi in via generale un vino bianco locale che oggi definiremo paesano o casereccio, prodotto nei vari poderi o fattorie di campagna e utilizzato dagli stessi contadini. Quale che sia la sua origine, comunque, dobbiamo aspettare gli inizi del trecento perché Pier dé Crescenzi descriva per la prima volta un vitigno di Trebbiano: “…et un’altra maniera d’uve la quale Trebbiana è dicta et è bianca con granello ritondo, piccholo et molti acini avere…”. Nel ‘500 Sante Lancerio, bottigliere di papa Paolo III, ricorda come fosse diffusa la coltivazione del Trebbiano in Toscana, così come alla fine dello stesso secolo il marchigiano Andrea Bacci, medico personale di papa Sisto V, nell’opera citata parla di numerosi vini Trebulani e segnala la presenza di “uve moscatelle e trebulane” anche nei territori limitrofi al lago Fucino ed in area Peligna. La presenza del Trebbiano in Abruzzo si rileva più tardi anche nella monografia di Raffaele Sersante del 1856, che ricorda come questa varietà fosse largamente diffusa e nota. Oggi un gran numero di vitigni portano il nome di Trebbiano, sovente accompagnato da un nome geografico che dovrebbe indicare il luogo di origine o di maggior diffusione, ma tentare di descriverne le differenze è impresa assai ardua, come ci ricorda l’illustre ampelografo del primo ‘900 Giuseppe di Rovasenda e più tardi il Marzotto. Infatti, per molti anni, il Trebbiano abruzzese è stato confuso con il Bombino bianco tanto che nel disciplinare di produzione del “Trebbiano d’Abruzzo” approvato nel 1972 era riportato che il vino “deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti dai vitigni Trebbiano d’Abruzzo (Bombino bianco) e/o Trebbiano toscano…”. Pertanto l’incidenza dei fattori umani è fondamentale poiché, attraverso la definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante e sostanziale del disciplinare di produzione, oggi si riescono a ottenere prodotti dalle spiccate caratteristiche e tipicità.
– Base ampelografica dei vigneti: il vino Doc Trebbiano d’Abruzzo, sottozona “Terre di Chieti” deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti che nell’ambito aziendale risultano composti dai vitigni Trebbiano abruzzese e/o Trebbiano toscano per almeno il 90%.
– Forme di allevamento, sesti d’impianto e sistemi di potatura: la forma di allevamento usata nella zona è la pergola abruzzese, con un numero minimo di 1.600 ceppi per ettaro o a spalliera semplice o doppia, con un numero minimo di 3000 ceppi per ettaro. I sesti di impianto, così come i sistemi di potatura, sono adeguati alle forme di allevamento utilizzate al fine di una buona gestione del vigneto.
– Pratiche relative all’elaborazione dei vini: sono quelle tradizionali ed ormai consolidate per i vini bianchi tranquilli. Il vino Trebbiano d’Abruzzo della sottozona Terre di Chieti è sempre seguito dalla menzione superiore o dalla menzione riserva e deve essere sottoposto per la menzione superiore ad un periodo di affinamento obbligatorio di 5 mesi e l’immissione al consumo può avvenire solo a partire dal 1° aprile successivo all’annata di produzione delle uve, mentre per la menzione riserva solo dopo un invecchiamento obbligatorio di minimo 12 mesi. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1à novembre dell’anno di produzione delle uve.
● B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico
La denominazione Trebbiano d’Abruzzo seguita dalla sottozona Terra di Chieti comprende due tipologie di vino bianco con caratteristiche qualitative che ne permettono l’attribuzione della menzione “superiore” e della menzione “riserva” sia rispetto ai gradienti di maturazione delle uve Trebbiano abruzzese e sia rispetto alle qualità chimico fisiche ed organolettiche dei vini che presentano caratteristiche adatte anche ad un medio-lungo invecchiamento prima dell’uscita sul mercato.
● C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B) L’ampia area geografica interessata, pari ad oltre un terzo dell’intera provincia di Chieti, di fatto è caratterizzata da condizioni climatiche differenti che permettono di individuare specifici microclimi.
Comunque, in linea generale, la giacitura collinare dei vigneti, l’ottima esposizione, le notevoli escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza del massiccio della Maiella nella parte più a nord e dei Monti Frentani a sud, associate alla buona ventilazione (brezze di mare e di monte) ed all’assenza di ristagni di umidità nei terreni, determinano condizioni ottimali per l’estrinsecazione delle peculiari caratteristiche vegeto-produttive del vitigno Trebbiano abruzzese, dando origine a vini dai profumi intensi con sapori molto forti, difficilmente replicabili in altri areali.
Elenco positivo delle Unità Geografiche Aggiuntive
1. Unità geografiche sovracomunali: Colline Teatine o Teatino; Colline Frentane o Frentania o Frentano; Colline del Sangro; Colline del Vastese o Hystonium.
1.1 Colline Teatine o Teatino comprendente l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Ari, Arielli, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalincontrada, Chieti, Crecchio, Filetto, Francavilla al mare, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Miglianico, Orsogna, Poggiofiorito, Ripa Teatina, San Giovanni Teatino, Tollo, Torrevecchia Teatina, Vacri.
1.2 Colline Frentane o Frentania o Frentano comprendente l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Altino, Archi, Atessa, Bomba, Casoli, Castel Frentano, Fossacesia, Frisa, Lanciano, Mozzagrogna, Paglieta, Perano, Rocca San Giovanni, San Vito Chietino, Santa Maria Imbaro, Sant’Eusanio del Sangro, Torino di Sangro, Treglio.
1.3 Colline del Sangro comprendente l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Archi, Atessa, Bomba, Fossacesia, Mozzagrogna, Paglieta, Santa Maria Imbaro, Sant’Eusanio del Sangro, Torino di Sangro.
1.4 Colline del Vastese o Hystonium comprendente l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Carpineto Sinello, Carunchio, Casalbordino, Cupello, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Lentella, Monteodorisio, Palmoli, Pollutri, San Salvo, Scerni, Vasto, Villalfonsina.



