La deriva del Cirò e delle altre denominazioni di origine
Ho conosciuto Francesco Maria De Franco circa un anno fa, a Roma, è stato un incontro che ha suscitato subito una reciproca simpatia. Il suo Cirò una rivelazione, una nuova stella in un territorio la cui tradizione vitivinicola affonda in radici lontane, ma che oggi vede sotto i riflettori la scelta, ormai quasi realtà, da parte del consorzio di tutela della denominazione, di modificarne le caratteristiche consentendo di affiancare al gaglioppo, vitigno principe, un 10% di uve da fin troppo tempo inflazionate su tutto il territorio nazionale come merlot e cabernet (ma non va trascurato il fatto che nel Cirò Bianco sarà ammesso, a fianco del Greco bianco, fino al 20% di uve idonee alla coltivazione nella regione Calabria, fra cui si possono annoverare sauvignon, sémillon e riesling italico).
La questione ha suscitato non poche polemiche e addirittura un appello in difesa dell’identità del Cirò, finendo col mettere in secondo piano alcuni aspetti indicati dal consorzio stesso sul sito di Luciano Pignataro, che invece sono indubbiamente positivi, come l’imbottigliamento all’interno dei confini della Doc (solo per le versioni “classico“, “classico superiore” e “classico superiore riserva“, ovviamente, mentre per le “semplici” versioni rosso, rosato e bianco, questo obbligo non è previsto) o la riduzione delle rese di uva per ettaro (ma questa riduzione, che poi corrisponde a 11,5 t/Ha, non era già prevista nel precedente disciplinare del 1990? Mentre, effettivamente, per il Cirò bianco passerebbe da 13,5 a 12,5 t/Ha) con obbligo di diradamento in caso di sovraproduzione, o ancora l’inserimento del logo del consorzio sulle fascette (gentile presidente Cianciaruso, mi perdoni, ma questo particolare nell’art.7 della proposta pubblicata sulla GU n. 187 del 12-8-2010 io non riesco proprio a trovarlo, è forse ancora in divenire?).
E’ ovvio che la questione non è banale, soprattutto se prendiamo atto del fatto che l’internalizzazione del vino italiano è iniziata da molto tempo, basta andarsi a scorrere le recenti modifiche ai disciplinari o le proposte pubblicate in G.U. di due fra le regioni più importanti, il Piemonte e la Toscana. Ecco un esempio (abbiate pazienza, ma queste cose, per quanto rognose, vanno lette!):
PIEMONTE
Proposta di modifica della Doc CANAVESE pubblicata sulla GU n. 196 del 23-8-2010
Art. 2. Base ampelografica
1. La denominazione di origine controllata “Canavese” senza alcuna specificazione è riservata ai vini rosso, rosso novello, rosato, rosato spumante ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Nebbiolo, Barbera, Uva Rara (detta Bonarda di Cavaglià), Freisa, Neretto, da soli o congiuntamente minimo 60%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte fino ad un massimo del 40%
NUOVA DOC ALBA
Articolo 2. – Base ampelografica.
I vini a denominazione di origine controllata «Alba» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
vitigno Nebbiolo: dal 70% all’85%, vitigno Barbera: dal 15% al 30%;
possono inoltre concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte fino ad un massimo del 5%
Proposta di modifica della Doc CAREMA pubblicata sulla GU n. 175 del 29-7-2010
Articolo 2- Base ampelografica.
Il vino a denominazione di origine controllata “Carema” deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Nebbiolo dall’85% al 100%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini uve provenienti nell’ambito aziendale da vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella provincia di Torino fino ad un massimo del 15% (ad es. merlot e syrah)
Proposta di modifica della Docg BARBERA D’ASTI pubblicata sulla GU n. 175 del 29-7-2010
Articolo 2 – Base ampelografica.
1. I vini a d.o.c.g. “Barbera d’Asti” devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Barbera: minimo 90%; altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte: massimo 10% (da notare che nell’attuale disciplinare (datato 2008…) la composizione prevista è questa: min. 85% Barbera, max. 15% Freisa e/o Grignolino e/o Dolcetto)
Proposta di modifica della Doc COLLINE SALUZZESI pubblicata sulla GU n. 196 del 23-8-2010
Art. 2 – Base ampelografica
1. La denominazione “Colline Saluzzesi” senza alcuna specificazione è riservata al vino rosso ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi nell’ambito aziendale la composizione di vitigni seguente: Barbera, Chatus, Nebbiolo, Pelaverga, da soli o congiuntamente minimo il 60%.
Possono concorrere, fino ad un massimo del 40%. alla produzione di detto vino altri vitigni, purché con bacca di colore analogo, non aromatici la cui coltivazione è ammessa in Piemonte.
Modifica della Doc FREISA DI CHIERI pubblicata sulla GU n. 189 del 14-8-2010
Art. 2. Base ampelografica
1. I vini a Denominazione di Origine Controllata “Freisa di Chieri” devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti composti , in ambito aziendale, dal vitigno Freisa:
dal 90 al 100%;
altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte: da 0 a 10%
Modifica della Doc SIZZANO pubblicata sulla GU n. 145 del 24-6-2010
Art. 2 Base ampelografica.
1. I vini “Sizzano” e “Sizzano” riserva devono essere ottenuti dalle uve provenienti, nell’ambito aziendale, dai seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata: Nebbiolo (Spanna) dal 50% al 70 %; Vespolina ed Uva rara (Bonarda novarese) da sole o congiuntamente dal 30 al 50%.
Possono inoltre concorrere a detta produzione le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte nella misura massima del 10%.
Modifica della Doc FARA pubblicata sulla GU n. 144 del 23-6-2010
Art. 2 – Base ampelografica.
1. I vini “Fara” devono essere ottenuti, nell’ambito aziendale, dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella
proporzione appresso indicata:
Nebbiolo (Spanna) dal 50 al 70%; Vespolina ed Uva rara (Bonarda novarese) da sole o congiuntamente dal 30% al 50%.
Possono inoltre concorrere a detta produzione le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte nella misura massima del 10%.
Proposta di modifica della Docg ROERO pubblicata sulla GU n. 103 del 5-5-2010
Art. 2. Base ampelografica
1. La denominazione “Roero” senza altra specificazione è riservata ai vini rossi ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: vitigno Nebbiolo: minimo 95%; possono inoltre concorrere congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte fino ad un massimo del 5%.
La denominazione “Roero” Arneis è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
vitigno Arneis: minimo 95%; possono inoltre concorrere congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte fino ad un massimo del 5%.
TOSCANA
Proposta di modifica della Docg VERNACCIA DI S.GIMIGNANO pubblicata sulla GU n. 197 del 24-8-2010
Articolo 2 – (Vitigni ammessi)
[1] Il vino “Vernaccia di San Gimignano” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Vernaccia di San Gimignano.
[2] Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione per la Regione Toscana fino ad un massimo del 15%. Non è consentito l’impiego dei seguenti vitigni: Traminer, Moscato bianco, Muller Thurgau, Malvasia di Candia, Malvasia Istriana, Incrocio Bruni
54. I vitigni Sauvignon e Riesling possono concorrere, in ogni caso, nella misura massima, da soli o congiuntamente, del 10%.
Proposta di modifica della Doc VINSANTO DI MONTEPULCIANO pubblicata sulla GU n. 193 del 19-8-2010
Art. 2. La denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» e le sue specificazioni «riserva» e «occhio di pernice» sono riservate ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione varietale: «Vin Santo di Montepulciano», «Vin Santo di Montepulciano» riserva: Malvasia bianca, Grechetto bianco (localmente detto Pulcinculo), Trebbiano toscano, da soli o congiuntamente minimo 70%. Possono concorrere altri vitigni complementari a bacca bianca per un massimo del 30% idonei alla coltivazione nella Regione Toscana. Sono esclusi i vitigni aromatici.
«Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice: Sangiovese (denominato a Montepulciano Prugnolo Gentile) minimo 50%; altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 50%.
Proposta di modifica della Docg VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO pubblicata sulla GU n. 192 del 18-8-2010
Art. 2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» deve essere ottenuto dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese (denominato a Montepulciano prugnolo gentile): minimo 70%. Possono inoltre concorrere fino ad un massimo del 30%, i vitigni complementari idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 29 maggio 2010, purché la percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 5%.
Modifica della Docg MORELLINO DI SCANSANO pubblicata sulla GU n. 179 del 3-8-2010
Articolo 2 1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» anche nella tipologia riserva, devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dai seguenti vitigni: Sangiovese: minimo 85 %. Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.
Modifica della Docg CHIANTI CLASSICO pubblicata sulla GU n. 150 del 30-6-2010
Articolo 2 Il vino “Chianti Classico” deve essere ottenuto da uve prodotte nella zona di produzione e provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese dall’80% fino al 100%. Possono inoltre concorrere alla produzione le uve a bacca rossa provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana nella misura massima del 20% della superficie iscritta all’Albo Vigneti.
In conclusione
Alla luce di questa, tutt’altro che completa, realtà, ho l’impressione che la questione Cirò e denominazioni storiche, abbracci un tema di ben più ampio raggio. Perché introdurre la possibilità dei vitigni internazionali nelle denominazioni storiche se non per fini puramente commerciali? Perché solo in Italia si ha il vizio di svilire il proprio, immenso, patrimonio ampelografico, e cercare scorciatoie di dubbio effetto per tentare di risollevarsi da un’effettiva difficoltà commerciale? Perché in Italia la cultura del vino (ma in gran parte direi anche del cibo) stenta a diffondersi in maniera capillare favorendo un aumento intelligente della domanda, mentre si da già per persa questa battaglia a favore di un maggiore interesse verso l’esportazione? E in un mercato sempre più globalizzato e privo di differenziazioni, non è forse proprio la diversità, la ricchezza e l’unico elemento di reale vantaggio che possiamo avere rispetto agli altri? Certo, è molto più semplice fare blande modifiche ai disciplinari o ottenere Igp su alimenti le cui materie prime possono provenire da tutt’altra zona, che tirarsi su le maniche e lavorare per un futuro dove il made in Italy sia finalmente degno di questo nome…


