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► zona di produzione ● in provincia di Agrigento: comprende parte dei Comuni di Menfi, Sambuca di Sicilia e Sciacca; ● in provincia di Trapani: comprende parte del Comune di Castelvetrano;
► base ampelografica ● bianco: min. 75% inzolia o ansonica e/o grecanico e/o chardonnay e/o catarratto bianco lucido, possono concorrere altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di Trapani e Agrigento, presenti in ambito aziendale, max. 25%; ● vendemmia tardiva: chardonnay e/o inzolia o ansonica e/o catarratto bianco lucido e/o sauvignon; ● Feudo dei Fiori: min. 80% chardonnay e/o inzolia o ansonica, altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di Trapani e Agrigento, presenti in ambito aziendale, max. 20%; ● con menzione del vitigno bianchi: Chardonnay, Grecanico, Inzolia o Ansonica min. 85%, possono concorrere altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di Trapani e Agrigento, presenti in ambito aziendale, max. 15%; ● rosso, riserva: min. 70% nero d’Avola e/o sangiovese e/o merlot e/o cabernet sauvignon e/o syrah, possono concorrere altre uve a bacca nera racc. e/o aut. per le province di Trapani e Agrigento max. 30%; ● con menzione del vitigno rossi (anche riserva, Bonera): Nero d’Avola, Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot ciascuno min. 85%, altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di Trapani e Agrigento, presenti in ambito aziendale, max. 15%;
► norme per la viticoltura ● i nuovi impianti e reimpianti devono avere una densità minima di 3.000 ceppi/Ha; ● è consentita l’irrigazione di soccorso effettuata non oltre il periodo dell’invaiatura per un massimo di due interventi all’anno; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 12 t/Ha e 10,50% vol., per Chardonnay e Cabernet Sauvignon la resa scende a 10 t/Ha, per i vini con menzione “Riserva” e per le Sottozone il titolo alcolometrico volumico minimo naturale deve essere di 11,50% vol. per i vini bianchi e 12,00% vol. per i vini rossi e riserva;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione, ivi compresi l’invecchiamento e l’affinamento, debbono essere effettuate nell’intero territorio amministrativo dei comuni compresi anche in parte nella zona di produzione delle uve; ● il vino a Doc “Menfi” Bonera, prima dell’immissione al consumo, deve essere sottoposto a un periodo minimo di affinamento di 12 mesi, a partire dal 1° novembre seguente la vendemmia di produzione; ● per i vini “Menfi” Rosso e “Menfi” Bonera, la menzione “Riserva” è ammessa per quei vini che, prima dell’immissione al consumo, sono stati sottoposti a un periodo minimo di affinamento di 2 anni, a decorrere dal 1° novembre seguente l’anno di produzione delle uve; ● l’eventuale arricchimento può essere effettuato solo con mosto concentrato proveniente da vigneti iscritti all’albo di produzione dei vini a Doc “Menfi” o con mosto concentrato rettificato; ● la qualificazione con la menzione “Vendemmia Tardiva” è consentita quando le uve, appassite su pianta, siano state vendemmiate non prima del 10 settembre di ogni anno per lo Chardonnay e il Sauvignon Blanc e dal 25 settembre per l’Inzolia o Ansonica e il Catarratto Bianco Lucido
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