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► zona di produzione ● in provincia di Ragusa: comprende tutto il territorio dei comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Santa Croce Camerina, Vittoria e parte del territorio comunale di Ragusa; ● in provincia di Caltanissetta: comprende parte del territorio dei Comuni di Butera, Gela, Mazzarino, Niscemi e Riesi; ● in provincia di Catania: comprende parte del territorio dei Comuni di Caltagirone, Licodia Eubea e Mazzarrone;
► base ampelografica ● rosso: 50-70% calabrese o nero d’Avola, 30-50% frappato; ● Novello: calabrese o nero d’Avola e/o frappato min.80%, possono concorrere altre uve a bacca rossa, non aromatizzate, idonee alla coltivazione nella Regione Sicilia max. 20%; ● con menzione del vitigno bianchi: Ansonica o Inzolia o Insolia min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca bianca, idonee alla coltivazione nella Regione Sicilia max. 15%; ● con menzione del vitigno rossi: Calabrese o Nero d’Avola, Frappato (min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca rossa, non aromatizzate, idonee alla coltivazione nella Regione Sicilia max. 15%;
► norme per la viticoltura ● per i nuovi impianti e reimpianti le forme di allevamento devono essere a spalliera semplice e ad alberello e la densità minima di 4.000 ceppi/Ha; ● è consentita l’irrigazione di soccorso; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 10 t/Ha e 11,50% vol. per le tipologie Ansonica o Inzolia o Insolia e Novello, 12,00% vol. per i vini rossi;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’intero territorio della zona di produzione delimitata, nell’intero territorio della provincia di Ragusa e negli interi territori amministrativi dei comuni di Niscemi, Gela, Riesi, Butera e Mazzarino in provincia di Caltanissetta, e di Caltagirone, Licodia Eubea e Mazzarrone in provincia di Catania. Tuttavia le suddette operazioni sono consentite anche in cantine situate al di fuori della predetta zona, ma comunque all’interno dei comuni confinanti con la zona di produzione; ● i vini a denominazione di origine controllata “Vittoria” devono essere immessi al consumo non prima del 30 marzo dell’anno successivo alla vendemmia per il Rosso, non prima del 1° giugno dell’anno successivo alla vendemmia per il Calabrese o Nero d’Avola; ● è ammesso l’arricchimento secondo la normativa vigente;
► norme per l’etichettatura ● nell’etichettatura dei vini è consentito l’uso dell’unità geografica più ampia “Sicilia”; ● sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata “Vittoria” deve sempre figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve
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