Le DOC dell’Abruzzo: Trebbiano d’Abruzzo Sottozona Colline Pescaresi

❂ Trebbiano d’Abruzzo Sottozona Colline Pescaresi D.O.C.
(Approvato con D.M. 19/1/2023 – G.U. n.30 del 6/2/2023)
► zona di produzione
● in provincia di Pescara: Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Citta Sant’Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Pescosansonesco, Popoli, Rosciano, San Valentino, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco Casauria, Torre de’ Passeri, Turrivalignani, Vicoli;
► base ampelografica
● superiore, riserva: trebbiano abruzzese e/o trebbiano toscano min. 90%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, max. 10%;
► norme per la viticoltura
● le uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Trebbiano d’Abruzzo” con riferimento alla sottozona “Colline Pescaresi” devono essere ottenute unicamente da vigneti ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 600 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 700 metri slm per quelli esposti a mezzogiorno;
● per i nuovi impianti e reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1.600 ceppi per ettaro;
● le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona ossia pergola orizzontale e spalliera semplice o doppia. I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento;
● è consentita l’irrigazione di soccorso;
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 14 t/ha e 11,50% vol.;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione, ivi compresi l’invecchiamento e l’affinamento, devono essere effettuate all’interno della zona di produzione della Denominazione di Origine Controllata “Trebbiano d’Abruzzo”;
● il vino a Denominazione di Origine Controllata “Trebbiano d’Abruzzo” sottozona “Colline Pescaresi”, seguito dalla menzione superiore, deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento non inferiore a cinque mesi;
● il vino a Denominazione di Origine Controllata “Trebbiano d’Abruzzo” sottozona “Colline Pescaresi”, seguito dalla menzione superiore, non può essere immesso al consumo prima del 1° aprile, successivo all’annata di produzione delle uve;
● il vino a Denominazione di Origine Controllata “Trebbiano d’Abruzzo” sottozona “Colline Pescaresi”, seguito dalla menzione riserva, deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento non inferiore a dodici mesi;
● il periodo di invecchiamento/affinamento decorre dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve;
► norme per l’etichettatura e il confezionamento
● nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Trebbiano d’Abruzzo” sottozona “Colline Pescaresi” può essere utilizzata la menzione “vigna” ai sensi dell’art. 31 comma 10 della legge 238/16;
● per i vini a Denominazione di Origine Controllata “Trebbiano d’Abruzzo” sottozona “Colline Pescaresi”, è consentito utilizzare solo bottiglie di vetro di forma tradizionale e di volume nominale pari a litri: 0,375- 0,750 – 1,500 – 3,000 – 6,000 e formati speciali di volume nominale fino a 27 litri;
● per il vino a denominazione di origine controllata “Trebbiano d’Abruzzo” sottozona “Colline Pescaresi”, seguito dalla menzione “riserva”, è consentito solo l’uso del tappo di sughero raso bocca;
● per il vino a denominazione di origine controllata “Trebbiano d’Abruzzo” sottozona “Colline Pescaresi”, seguito dalla menzione “superiore”, è vietato l’utilizzo del tappo a corona e a strappo;
► legame con l’ambiente geografico
● A) Informazioni sulla zona geografica
◉ Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica delimitata, fatta eccezione per una stretta fascia più interna a confine con le altre tre province della regione che può considerarsi montuosa, è costituita da un’ampia ed estesa fascia collinare litoranea, seguita dalla collina interna ed infine da quella pedemontana che si spinge sino ai piedi del Gran Sasso e della Maiella. Si tratta per la maggior parte di suoli bruni, suoli bruni calcarei (regisuoli e vertisuoli) nonché suoli bruni mediterranei. La vocazione di questi terreni, per pendenze entro il 25% ed esposti a meridione, è indirizzata verso la viticoltura e l’olivicoltura, colture che determinano uno sfruttamento normale del suolo e lo preservano da fenomeni di erosione accelerata. Le precipitazioni medie annuali della zona sono comprese tra i 600 mm della fascia costiera agli oltre 800 mm/anno della collina interna. Il periodo più piovoso è quello compreso tra ottobre e dicembre (circa 80 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto è quello di luglio (compreso tra i 30 ed i 40 mm). Il clima è di tipo temperato, con temperature medie comprese tra i 13°C di aprile ed i 15°C di ottobre, con punte di 25°C nei mesi di luglio e agosto. Notevoli sono le escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza del massiccio del Gran Sasso e della Maiella, così come la ventilazione che determinano condizioni ottimali per la sanità delle uve nonché l’accumulo di sostanze aromatiche nei grappoli, dando origine a vini dai profumi intensi e caratterizzati. L’indice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è compreso tra 1.700 gradi-giorno (aree più interne) ed i 2.300 gradi- giorno (collina litoranea), condizioni che garantiscono la maturazione ottimale sia delle varietà precoci come il Pecorino e di quelle tardive come il Montepulciano.
◉ Fattori umani rilevanti per il legame
La presenza del vitigno Trebbiano nell’Italia centrale si può far risalire all’epoca romana. Infatti Plinio descriveva un “Vinum trebulanum” il cui nome è dato dall’aggettivo trebulanus, che deriva dal sostantivo trebula, con il significato di casale o fattoria. Il termine Trebbiano, secondo la sua etimologia, indica quindi in via generale un vino bianco locale che oggi definiremo paesano o casereccio, prodotto nei vari poderi o fattorie di campagna ed utilizzato dagli stessi contadini. Quale che sia la sua origine, comunque, dobbiamo aspettare gli inizi del trecento perché Pier dé Crescenzi descriva per la prima volta un vitigno di Trebbiano:
“…et un’altra maniera d’uve la quale Trebbiana è dicta et è bianca con granello ritondo, piccholo et molti acini avere…”. Nel ‘500 Sante Lancerio, bottigliere di papa Paolo III, ricorda come fosse diffusa la coltivazione del Trebbiano in Toscana, così come alla fine dello stesso secolo il marchigiano Andrea Bacci, medico personale di papa Sisto V, nell’opera citata parla di numerosi vini Trebulani e segnala la presenza di “uve moscatelle e trebulane” anche nei territori limitrofi al lago Fucino ed in area Peligna. La presenza del Trebbiano in Abruzzo si rileva più tardi anche nella monografia di Raffaele Sersante del 1856, che ricorda come questa varietà fosse largamente diffusa e nota. Oggi un gran numero di vitigni portano il nome di Trebbiano, sovente accompagnato da un nome geografico che dovrebbe indicare il luogo di origine o di maggior diffusione, ma tentare di descriverne le differenze è impresa assai ardua, come ci ricorda l’illustre ampelografo del primo ‘900 Giuseppe di Rovasenda e più tardi il Marzotto. Infatti, per molti anni, il Trebbiano abruzzese è stato confuso con il Bombino bianco tanto che nel disciplinare di produzione del “Trebbiano d’Abruzzo” approvato nel 1972 era riportato che il vino “deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti dai vitigni Trebbiano d’Abruzzo (Bombino bianco) e/o Trebbiano toscano…”. L’incidenza dei fattori umani è fondamentale poiché, attraverso la definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante e sostanziale del disciplinare di produzione, oggi si riescono a ottenere prodotti dalle spiccate caratteristiche e tipicità.
– Base ampelografia dei vigneti: il vino Doc Trebbiano d’ Abruzzo, sottozona “Colline Pescaresi” deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti che nell’ambito aziendale risultano composti dai vitigni Trebbiano abruzzese e/o Trebbiano toscano almeno all’ 90%.
– Forme di allevamento, sesti d’impianto e sistemi di potatura: la forma di allevamento usata nella zona è la pergola abruzzese, con un numero minimo di 1.600 ceppi per ettaro o a spalliera semplice o doppia, con un numero minimo di 3000 ceppi per ettaro. I sesti di impianto, così come i sistemi di potatura, sono adeguati alle forme di allevamento utilizzate al fine di una buona gestione del vigneto.
– Pratiche relative all’elaborazione dei vini: sono quelle tradizionali e ormai consolidate per i vini bianchi tranquilli. Il vino Trebbiano d’Abruzzo della sottozona Coline Pescaresi è sempre seguito dalla menzione superiore o dalla menzione riserva deve essere sottoposto per la menzione superiore ad un periodo di affinamento obbligatorio di 5 mesi e l’immissione al consumo può avvenire solo a partire dal 1° aprile successivo all’annata di produzione delle uve, mentre per la menzione riserva solo dopo un invecchiamento obbligatorio di minimo 12 mesi. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.
● B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico
La denominazione Trebbiano d’Abruzzo seguita dalla sottozona Colline Pescaresi comprende due tipologie di vino bianco con caratteristiche qualitative che ne permettono l’attribuzione della menzione “superiore” e della menzione “riserva” sia rispetto ai gradienti di maturazione delle uve Trebbiano abruzzese e sia rispetto alle qualità chimico-fisiche ed organolettiche dei vini che presentano caratteristiche adatte anche a un medio lungo invecchiamento prima dell’uscita sul mercato.
● C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)
La tradizione secolare dell’enologia viticola sulla caratterizzazione dei vini ha consentito di distinguere i specifici territori tra cui la sottozona Colline Pescaresi in grado di valorizzare al meglio nei singoli territori le peculiarità del Trebbiano abruzzese per la produzione dei vini bianchi denominati Trebbiano d’Abruzzo”.


