Le DOCG del Piemonte: Barbera d’Asti Sottozona Tinella

❂ Barbera d’Asti Sottozona Tinella D.O.C.G.
(D.M. 17/9/2010 – G.U. n.236 dell’8/10/2010; ultima modifica: Reg. UE di esecuzione 2019/889 della Commissione del 22/5/2019 – G.U.U.E. n. L 142/47 del 29/5/2019)
► zona di produzione
● in provincia di Asti: comprende l’intero territorio dei comuni di Costigliole d’Asti, Calosso, Castagnole Lanze, Coazzolo, Isola d’Asti (limitatamente al territorio situato a destra della strada Asti-Montegrosso);
► base ampelografica
● anche superiore: Barbera min. 90%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte max. 10%;
► norme per la viticoltura
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo non devono essere superiori a 7 t/Ha, pari a 49 ettolitri per ettaro, e 12,5% vol.;
● la forma di allevamento è la controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente e con un numero di gemme mediamente non superiore a 10 per ceppo;
● è consentita l’irrigazione di soccorso;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate nelle province di Cuneo, Asti e Alessandria;
● il vino non può essere immesso al consumo se non dopo un periodo di affinamento di almeno 24 mesi a decorrere dal 1° ottobre successivo alla vendemmia, con una permanenza obbligatoria in botti di legno di almeno 6 mesi e un affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi;
● L’aumento della gradazione alcolica è consentito nella misura massima di 0,5 gradi;
► norme per l’etichettatura e il confezionamento
● l’indicazione dell’annata di produzione delle uve in etichetta è obbligatoria;
● il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Barbera d’Asti” superiore con la specificazione della sottozona “Tinella” deve essere immesso al consumo in recipienti di vetro delle capacità previste dal disciplinare dei vini DOCG “Barbera d’Asti”.
Per la chiusura delle bottiglie dei vini “Barbera d’Asti” d.o.c.g. superiore con specificazione della sottozona “Tinella” è consentito esclusivamente l’uso del tappo di sughero.



