Le DOC del Friuli: Friuli Colli Orientali Sottozona Savorgnano

❂ Friuli Colli Orientali Sottozona Savorgnano D.O.C.
(Approvata con D.M. 7/7/2025 – G.U. n.173 del 28/7/2025)
► zona di produzione
● in provincia di Udine: coinvolge la parte collinare settentrionale del Comune di Povoletto, nella frazione di Savorgnano della Torre;
► base ampelografica
● Savorgnano (anche riserva): friulano dall’80% al 90%, picolit dal 10% al 20%;
► norme per la viticoltura
● la resa massima di uva ammessa è di 7,5 t/Ha di vigneto in coltura specializzata per il friulano e di 4,0 t/Ha per il picolit;
● la vendemmia dovrà essere esclusivamente manuale e il trasporto esclusivamente di uva intera;
● i vigneti idonei alla produzione dei vini DOC “Friuli Colli Orientali” sottozona «Savorgnano» devono avere le seguenti caratteristiche:
▪ terreni: argillosi, calcarei, tipici del terreno collinare della sottozona «Savorgnano» detto «Ponka»;
▪ giacitura: collinare, sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati;
▪ esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve, ma con l’esclusione del versante esposto a Nord;
▪ densità: non inferiore a 3.500 ceppi/ha per i nuovi impianti, le forme di allevamento devono essere quelle tradizionali della zona di origine, capovolto, doppio capovolto o guyot;
● non è consentito l’appassimento e nessun tipo di forzatura;
● le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,5% vol.;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione; è altresì consentita la vinificazione nell’intero territorio amministrativo del Comune di Povoletto e nei Comuni limitrofi ad esso (Nimis, Attimis e Faedis);
● il vino «Savorgnano» dovrà essere messo in commercio dopo un periodo di almeno 18 mesi di affinamento in cantina a decorrere dal primo novembre dell’anno di raccolta delle uve;
● il vitigno principale (friulano) dovrà fermentare in botti di legno della capacità non superiore ai 10 Hl, il vitigno secondario (picolit) potrà essere assemblato in pre-fermentazione, nel caso in cui le maturità coincidano (uvaggio), altrimenti al termine della fermentazione alcolica (vinaggio). L’affinamento in legno dovrà estendersi per un periodo di dodici mesi totali. L’affinamento in legno non dovrà avere predominanza organolettica sulle note varietali dei vitigni;
● il restante periodo di 6 mesi di affinamento, potrà essere effettuato in botti di acciaio/cemento oppure in bottiglia a discrezione del produttore;
● non sono consentite le macerazioni del mosto sulle bucce;
● non potrà essere effettuato alcun tipo di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve;
► norme per l’etichettatura e il confezionamento
● per poter utilizzare la dizione “Riserva” i vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno 3 anni, calcolati a decorrere dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve;
● per tutte le tipologie è obbligatorio indicare in etichetta l’annata di produzione delle uve;
● la tappatura consentita è esclusivamente in sughero raso bocca.

