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► zona di produzione ● in provincia di Pisa: comprende i terreni vocati alla qualità dei territori amministrativi dei comuni di Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Riparbella e Santa Luce;
► base ampelografica ● bianco, Vin Santo: min. 50% trebbiano toscano, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Pisa max. 50%; ● con menzione del vitigno bianchi: Vermentino, Chardonnay, Sauvignon, ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Pisa max. 15%; ● rosso: min. 50% Sangiovese, possono concorrere altri vitigni racc. e/o aut. per la provincia di Pisa max. 50%; ● con menzione del vitigno rossi: Cabernet (da cabernet franc e/o cabernet sauvignon), Sangiovese, Merlot, ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Pisa max. 15%;
► norme per la viticoltura ● è ammessa l’irrigazione di soccorso; ● i nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un numero minimo di 3.500 ceppi/Ha; ● la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 11 t/Ha e 10,50% vol. per la tipologia “Bianco”, 10 t/Ha e 10,50% “Bianco” con il nome del vitigno, 10 t/Ha e 11,00% vol. per la tipologia “Rosso”, 9 t/Ha e 11,00% vol. “Rosso” con il nome del vitigno;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione, invecchiamento obbligatorio, affinamento in bottiglia, arricchimento del titolo alcolometrico, appassimento delle uve e di imbottigliamento devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata e dei comuni confinanti con essa; ● è consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all’Albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o altre tecnologie consentite; ● è ammessa la colmatura dei vini in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine, di uguale colore e varietà di vite ma non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10% per la complessiva durata dell’invecchiamento; ● la produzione del vino “Montescudaio” Vin Santo deve avvenire nel rispetto di quanto segue: – l’uva, dopo aver subito una accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale ed ammostata non prima del 20 novembre dell’anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo e comunque non prima che abbia raggiunto una concentrazione zuccherina pari a 250 g/l; l’appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei; – è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata non riscaldata; – la resa massima dell’uva in vino finito (al momento dell’immissione al consumo) non deve essere superiore al 35% dell’uva fresca posta ad appassire; – l’elaborazione del mosto deve avvenire in recipienti di legno di capacità superiore a 5 ettolitri, per un periodo non inferiore a 18 mesi a partire dalla data di immissione in legno; – l’immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo (di cui uno in bottiglia) a quello di produzione delle uve;; ● il vino “Montescudaio” Rosso anche con riferimento al vitigno, derivante da uve aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale di 12,00% vol. se sottoposto ad invecchiamento per almeno 24 mesi, di cui almeno 3 mesi in bottiglia, può avere diritto alla qualifica “Riserva“, purché all’atto dell’immissione al consumo abbia un titolo alcolometrico volumico totale minimo di almeno 12,50% vol. Il periodo di invecchiamento decorre a partire dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve;
► norme per l’etichettatura ● per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata “Montescudaio” è obbligatorio indicare in etichetta l’annata di produzione delle uve
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