Le DOCG del Piemonte: Terre Alfieri

❂ Terre Alfieri D.O.C.G.
(Approvato DOC con D.M. 4/9/2009 – G.U. n.220 del 22/9/2009; approvato DOCG con D.M. 9/10/2020 – G.U. n.261 del 21/10/2020)
► zona di produzione
● in provincia di Asti: comprende l’intero territorio dei comuni di Antignano, Celle Enomondo, Cisterna d’Asti, Revigliasco, San Damiano, San Martino Alfieri e Tigliole;
● in provincia di Cuneo: parte dei comuni di Castellinaldo, Govone, Magliano Alfieri e Priocca;
► base ampelografica
● Arneis (anche superiore): min. 85%, possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte nella misura massima del 15%;
● Nebbiolo (anche superiore, riserva): min. 85%, possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte nella misura massima del 15%;
► norme per la viticoltura
● le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- terreni: argillosi-calcarei-sabbiosi e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle,
umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati; - altitudine: non inferiore a 130 m. s.l.m. e non superiore a 350 m. s.l.m.;
- esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve;
- densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. I vigneti oggetto di reimpianto o nuovo impianto, dovranno essere composti da un numero di ceppi a ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 4.000;
- forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli tradizionali e generalmente usati (forma di allevamento: la controspalliera bassa; sistema di potatura: il Guyot tradizionale), sono consentite forme di allevamento diverse dal Guyot tradizionale che caratterizzino produzioni di qualità, comunque sempre con vegetazione assurgente;
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di:
- Arneis: 10 t/Ha e 11,50% vol. (9 t/Ha e 12% vol. con menzione aggiuntiva “vigna“)
- Arneis Superiore: 9 t/Ha e 12% vol. (9 t/Ha e 12,50% vol. con menzione aggiuntiva “vigna“)
- Nebbiolo: 8,50 t/Ha e 12% vol. (7,50 t/Ha e 13% vol. con menzione aggiuntiva “vigna“)
- Nebbiolo Superiore e Riserva 7,50 t/Ha e 12,50% vol. (7,50 t/Ha e 13,50% vol. con menzione aggiuntiva “vigna“)
In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva “vigna“, il vigneto di nuovo impianto, dal terzo anno al sesto anno, dovrà avere una resa di uva per ettaro ulteriormente ridotta, come sotto specificato:
- al 3° anno: Arneis e Arneis Superiore 5,4 t/Ha e 12% vol.; Nebbiolo: 4,5 t/Ha e 12,50% vol.; Nebbiolo Superiore e Riserva 4,5 t/Ha e 13,50% vol.
- al 4° anno: Arneis e Arneis Superiore 6,3 t/Ha e 12% vol.; Nebbiolo: 5,25 t/Ha e 12,50% vol.; Nebbiolo Superiore e Riserva 5,25 t/Ha e 13,50% vol.
- al 5° anno: Arneis e Arneis Superiore 7,2 t/Ha e 12% vol.; Nebbiolo: 6,0 t/Ha e 12,50% vol.; Nebbiolo Superiore e Riserva 6,0 t/Ha e 13,50% vol.
- al 6° anno: Arneis e Arneis Superiore 8,1 t/Ha e 12% vol.; Nebbiolo: 6,75 t/Ha e 12,50% vol.; Nebbiolo Superiore e Riserva 6,75 t/Ha e 13,50% vol.
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione e imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Terre Alfieri” devono essere effettuate all’interno della zona di produzione, tuttavia, dette operazioni possono essere effettuate nell’ambito del territorio amministrativo delle Province di Asti e Cuneo;
● non è ammesso l’arricchimento per le tipologie che intendano fregiarsi della menzione “vigna“;
● i vini a denominazione di origine controllata e garantita “Terre Alfieri” devono essere sottoposti a un periodo minimo di invecchiamento come segue:
- Arneis Superiore (anche con menzione aggiuntiva “vigna“): 6 mesi a partire dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve
- Nebbiolo (anche con menzione aggiuntiva “vigna“): 4 mesi a partire dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve
- Nebbiolo Superiore (anche con menzione aggiuntiva “vigna“): 12 mesi, di cui almeno 6 in botti di legno, a partire dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve
- Nebbiolo Riserva (anche con menzione aggiuntiva “vigna“): 24 mesi, di cui almeno 12 in botti di legno, a partire dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve
► norme per l’etichettatura e il confezionamento
● nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Terre Alfieri”, può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 31, comma 10, della Legge n. 238/16;
● è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve per tutte le tipologie;
● le bottiglie e gli altri recipienti in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita “Terre Alfieri”, per la commercializzazione devono essere di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl.;
● le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita “Terre Alfieri”, con l’aggiunta della menzione “vigna” seguita dal toponimo, per la commercializzazione devono essere di forma e colore tradizionali, di capacità consentita dalle vigenti leggi; non si consente l’utilizzo delle seguenti capacità: 18,7 cl. e 200 cl.;
► legame con l’ambiente geografico
● A) Informazioni sulla zona geografica
La denominazione Terre Alfieri interessa la superficie vitata d.o.c.g. del territorio politico amministrativo denominato Comunità collinare “Colline Alfieri”, composto dall’unione di sette Comuni in provincia di Asti, e del territorio politico amministrativo denominato Unione dei Comuni “Roero fra Tanaro a Castelli”, composto da quattro Comuni in provincia di Cuneo, facenti parte della ben più ampia Comunità collinare del Roero, composta da 22 Comuni.
● B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico
Presente da tempo immemore nelle vigne del territorio in piccole quantità, è stato preservato dalla scomparsa grazie alla caparbietà e all’intelligenza di vignaioli che hanno regalato alle nuove generazioni un pezzo di storia locale, che quasi stride nell’epoca della globalizzazione dove i vigneti impiantati ad Arneis sono risorti in territorio altamente vocato.
● C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)
L’area viticola interessata dalla denominazione rappresenta un valore ampio e importante della tradizione e cultura contadina astigiana, che ha permesso oggi di disporre di un vitigno tradizionale, che raccoglie i favori del mercato.



