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► zona di produzione
● in provincia di Pesaro-Urbino: comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di Auditore, Barchi, Cagli, Cartoceto, Colbordolo, Fano, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa, Gabicce Mare, Gradara, Isola del Piano, Mombaroccio, Mondavio, Mondolfo, Montecalvo in Foglia, Monteciccardo, Montefelcino, Montelabbate, Montemaggiore al Metauro, Monte Porzio, Orciano di Pesaro, Pergola, Pesaro, Petriano, Piagge, Saltara, San Costanzo, San Giorgio, San Lorenzo in Campo, Sant’Angelo in Lizzola, Sant’Ippolito, Sassocorvaro, Serrungarina, Tavoleto, Tavullia e Urbino;
► base ampelografica
● bianco, spumante: min. 75% trebbiano toscano (albanella) e/o verdicchio e/o biancame e/o pinot grigio e/o pinot nero (da vinificare in bianco) e/o riesling italico e/o chardonnay e/o sauvignon e/o pinot bianco; possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, max. 25%;
● rosato (o rosé), rosso: min. 70% sangiovese, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, max. 30%;
● con menzione del vitigno bianchi: Trebbiano (albanella), Biancame, min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, max. 15%;
● con menzione del vitigno rosso (anche novello): Sangiovese min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, max. 15%;
● Roncaglia Bianco: min. 25% pinot nero (da vinificare in bianco), max. 75% pinot grigio e/o trebbiano toscano e/o chardonnay e/o sauvignon e/o pinot bianco;
● Roncaglia Pinot Nero: Pinot Nero (vinificato in bianco) min. 90%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, max. 10%;
● Roncaglia Pinot Nero Spumante: Pinot Nero (vinificato in bianco) min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, max. 15%;
● Focara Rosso: min. 50% pinot nero e/o cabernet franc e/o cabernet sauvignon e/o merlot, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, max. 25%; Pinot nero, min. 90%, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Pesaro max. 10%;
● Focara Pinot Nero: Pinot Nero (da vinificare in bianco) min. 90%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, max. 10%;
● Focara Pinot Nero: Pinot Nero min. 90%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, max. 10%;
● Focara Pinot Nero Spumante: Pinot Nero (vinificato in bianco) min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, max. 15%;
● Parco Naturale Monte San Bartolo Sangiovese: Sangiovese min. 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, max. 15%;
● Parco Naturale Monte San Bartolo Cabernet Sauvignon: Cabernet Sauvignon min. 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, max. 15%;
► norme per la viticoltura
● è consentita l’irrigazione di soccorso;
● per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2.500;
● la resa massima di uva in coltura specializzata, destinata alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Colli Pesaresi”, non deve essere superiore a 12 t/Ha per tutte le tipologie, esclusa la sottozona Parco Naturale Monte San Bartolo per la quale non deve superare le 10 tonnellate, ed escluse le sottozone Roncaglia e Focara per le quali non deve superare le 9 tonnellate. Le uve destinate alla produzione dei vini “Colli Pesaresi” devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di
– 9,50% vol. per le tipologie spumante;
– 10,50% vol. per le tipologie bianco, rosso e rosato;
– 11,00% vol. per le tipologie Sangiovese, Sangiovese Novello, Trebbiano e Biancame;
– 11,50% vol. per le tipologie delle sottozone Parco Naturale Monte San Bartolo, Focara e Roncaglia;
– 12,00% vol. per le tipologie Sangiovese, Cabernet Sauvignon e per i vini “Colli Pesaresi” Focara Rosso, Pinot Nero e Pinot Nero vinificato in bianco, “Colli Pesaresi” Roncaglia (bianco e Pinot nero e Pinot nero vinificato in bianco), e “Colli Pesaresi” Parco Naturale Monte San Bartolo (Sangiovese e Cabernet Sauvignon) da destinare alla tipologia “riserva”;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che siano effettuate in cantine situate anche fuori della zona di produzione, purché nell’ambito dell’intero territorio della provincia di Pesaro e Urbino;
● la spumantizzazione potrà essere effettuata anche al di fuori della zona di produzione, sempre che sia effettuata all’interno del territorio della Regione Marche;
● i vini “Colli Pesaresi” Roncaglia Bianco, “Colli Pesaresi” Roncaglia Pinot Nero vinificato in bianco, “Colli Pesaresi” Focara Pinot Nero vinificato in bianco, prodotti con un titolo alcolometrico minimo naturale del 12,00% o più e invecchiati all’interno della zona di produzione per almeno 18 mesi, compreso l’eventuale affinamento in bottiglia, a far tempo dal 1° novembre dell’anno del raccolto, previa annotazione nei registri, possono essere qualificati “Riserva“;
● i vini “Colli Pesaresi” Sangiovese, “Colli Pesaresi” Focara, “Colli Pesaresi” Focara Pinot nero, “Colli Pesaresi” Roncaglia Pinot Nero, “Colli Pesaresi” Parco Naturale Monte San Bartolo Sangiovese, “Colli Pesaresi” Parco Naturale Monte San Bartolo Cabernet Sauvignon, prodotti con un titolo alcolometrico minimo naturale del 12,00% o più e invecchiati all’interno della zona di produzione per almeno 2 anni, compreso l’eventuale affinamento in bottiglia, a far tempo dal 1° novembre dell’anno del raccolto, previa annotazione nei registri, possono essere qualificati “Riserva“;
● per tutte le tipologie dei vini “Colli Pesaresi” è ammessa la correzione con mosti concentrati prodotti da uve della zona di produzione, con mosti concentrati rettificati e con auto arricchimento. Per tutte le tipologie di vini “Colli Pesaresi” è ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali;
► norme per l’etichettatura
● nella etichettatura dei vini l’indicazione dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria, ad esclusione delle tipologie spumante |