Le DOC dell’Abruzzo: Cerasuolo d’Abruzzo Sottozona Terre di Chieti

❂ Cerasuolo d’Abruzzo Sottozona Terre di Chieti D.O.C.
(Approvato con D.M. 19/1/2023 – G.U. n.30 del 6/2/2023)
► zona di produzione
● in provincia di Chieti: Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Carpineto Sinello, Carunchio, Casalbordino, Casacanditella, Casalanguida, Casalincontrada, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Civitella Messer Raimondo, Crecchio, Cupello, Dogliola, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gessopalena, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Liscia, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Palombaro, Pennapiedimonte, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Rocca San Giovanni, Roccascalegna, San Buono, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, Santa Maria Imbaro, Sant’Eusanio del Sangro, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrevecchia Teatina, Treglio, Tufillo, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri;
► base ampelografica
● superiore: montepulciano min. 90%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, max. 10%;
► norme per la viticoltura
● le uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Cerasuolo d’Abruzzo” con riferimento alla sottozona “Terre di Chieti” devono essere ottenute unicamente da vigneti ubicati in zone collinari la cui altitudine non sia superiore ai 600 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 700 metri slm per quelli esposti a mezzogiorno;
● per i nuovi impianti e reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1.600 ceppi per ettaro;
● le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona ossia pergola orizzontale e spalliera semplice o doppia. I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento;
● è consentita l’irrigazione di soccorso;
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 13,5 t/ha e 12,00% vol.;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione, ivi compresi l’invecchiamento e l’affinamento, devono essere effettuate all’interno della zona di produzione della Denominazione di Origine Controllata “Cerasuolo d’Abruzzo”;
● il vino a Denominazione di Origine Controllata “Cerasuolo d’Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti”, seguito dalla menzione superiore, deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento non inferiore a cinque mesi;
● il vino a Denominazione di Origine Controllata “Cerasuolo d’Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti”, seguito dalla menzione superiore, non può essere immesso al consumo prima del 1° aprile, successivo all’annata di produzione delle uve. Il periodo di invecchiamento/affinamento decorre dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve;
► norme per l’etichettatura e il confezionamento
● nella designazione del vino a Denominazione di origine controllata “Cerasuolo Abruzzo” sottozona “Terre di
Chieti” è consentito l’uso delle unità geografiche aggiuntive indicate nell’allegato A “elenco positivo” ai sensi dell’art. 29, comma 4 della legge 238/16”;
● nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Cerasuolo d’Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti” può essere utilizzata la menzione “vigna” ai sensi dell’art. 31 comma 10 della legge 238/16;
● per i vini a Denominazione di Origine Controllata “Cerasuolo d’Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti”, è consentito utilizzare solo bottiglie di vetro di forma tradizionale e di volume nominale pari a litri: 0,375- 0,750 – 1,500 – 3,000 – 6,000 e formati speciali di volume nominale fino a 27 litri;
● per il vino a denominazione di origine controllata “Cerasuolo d’Abruzzo” sottozona “Terre di Chieti”, seguito dalla menzione “superiore”, è vietato l’utilizzo del tappo a corona e a strappo;
► legame con l’ambiente geografico
● A) Informazioni sulla zona geografica
◉ Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica delimitata comprende circa un terzo dell’intero territorio amministrativo della provincia di Chieti, ed è costituita da un’ampia ed estesa fascia della collina litoranea, che va dal fiume Foro al Trigno, seguita dalla collina interna ed infine da quella pedemontana che giunge nella parte nord-occidentale sino ai piedi della Maiella.
Le colline argillose fiancheggiano le poche pianure alluvionali di natura arenacea e argillosa formate dai fiumi Foro, Sangro, Sinello e Trigno e danno luogo ad un paesaggio ondulato, con ampi dossi quasi pianeggianti e versanti poco acclivi e rotondeggianti ma spesso interrotti bruscamente da ripidi pendii, anche verticali, dovuti all’instaurarsi di fenomeni di erosione spinta (calanchi). Nella grande maggioranza dei casi i suoli agricoli presentano una equa ripartizione di materiale da cui si formano terreni con struttura sabbioso-argillosa, generalmente sciolti, con spessore variabile in relazione alla pendenza ed alla esposizione.
La vocazione di questi terreni, per pendenze entro il 25% e ben esposti, è indirizzata principalmente verso la viticoltura, coltura che determina uno sfruttamento normale del suolo e lo preserva da fenomeni di erosione accelerata. Le precipitazioni medie annuali della zona sono comprese tra i 650 mm della fascia costiera agli oltre 800 mm della collina interna. Il clima è di tipo temperato-caldo, con temperature medie comprese tra i 13°C di aprile ed i 15°C di ottobre, con punte di 25°C nei mesi di luglio ed agosto.
◉ Fattori umani rilevanti per il legame
La prima testimonianza storica sulla produzione enoica abruzzese, come ci ricorda Polibio, storico greco vissuto tra il 205 e il 123 a.C., risale alle famose gesta di Annibale (216 a.C.) e alla sua vittoria di Canne. Polibio ricordava la produzione di ottimo vino della zona adriatica e scriveva che Annibale “…attraversati e devastati i territori dei Pretuzi, di Adria, nonché dei Marrucini e dei Frentani (attuale provincia di Chieti), si diresse nella sua marcia verso la Iapigia” ossia la Puglia. Da allora innumerevoli sono le testimonianze storiche sulla presenza della vite e del vino nella provincia di Chieti, in particolare a partire dal secolo XIII.
Un’ulteriore testimonianza dell’importanza della coltura della vite della vinificazione e del c ommercio del vino in provincia di Chieti proviene da Giovan Battista De Lectis ed è datata 1576. Altra importante testimonianza viene dal barone Giuseppe Nicola Durini (1765-1845) il cui saggio dal titolo De’ vini degli Abruzzi, contenuto negli Annali Civili del regno delle Due Sicilie (n°36, 1820), costituisce un valido compendio ampelografico ed enologico che conserva ancora oggi una certa validità.
Il Durini scriveva a proposito dei vini degli Abruzzi: “…Pure avendo già detto che quella marna variamente si compone, avviene che dove la combinazione ne sia favorevole, produconsi vini non ispregevoli. Per tale cagione nella Provincia di Chieti la lagrima di Tollo, i vini di Ortona e quelli di Vasto riescono assai buoni e sono ricercati. Nella Provincia di Teramo i vini di Castellamare, come in quella di Aquila, que’ di Popoli e di Capestrano Ne’ vogliansi lodar meno i vini di Bugnara e Prezza nella valle di Solmona, perché le vigne son messe fra ciottoli silicei rivestiti di bianchissima crosta calcarea e nettissimi, sopra de’ quali riposa e viene a maturità il grappolo che acquista un singolar sapore. Questo vino ha quel raro gusto che dicesi di sasso dà francesi”.
– Base ampelografica dei vigneti: il vino DOC Cerasuolo d’Abruzzo sottozona “Terre di Chieti” deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti che nell’ambito aziendale risultano composti dal vitigno Montepulciano per almeno il 90%.
– Forme di allevamento, sesti d’impianto e sistemi di potatura: la forma di allevamento usata nella zona è la pergola abruzzese, con un numero minimo di 1.600 ceppi per ettaro o a spalliera semplice o doppia, con un numero minimo di 3000 ceppi per ettaro. I sesti di impianto, così come i sistemi di potatura, sono adeguati alle forme di allevamento utilizzate al fine di una buona gestione del vigneto.
– Pratiche relative all’elaborazione dei vini: sono quelle tradizionali ed ormai consolidate per i vini rosati tranquilli. Il vino Cerasuolo d’Abruzzo della sottozona Terre di Chieti è sempre seguito dalla menzione superiore e sottoposto ad un periodo di affinamento obbligatorio di 5 mesi, prima dell’immissione al consumo che può avvenire solo a partire dal 1° aprile successivo all’annata di produzione delle uve.
● B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico
La denominazione Cerasuolo d’Abruzzo seguita dalla sottozona Terra di Chieti comprende una sola tipologia di vino rosato con caratteristiche qualitative che ne permettono l’attribuzione della menzione “superiore” sia rispetto ai gradienti di maturazione delle uve Montepulciano e sia rispetto alle qualità chimico-fisiche e organolettiche dei vini che presentano caratteristiche adatte anche ad un lungo affinamento prima dell’uscita sul mercato.
● C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B) L’ampia area geografica interessata, pari ad oltre un terzo dell’intera provincia di Chieti, sebbene presenti un’orografia ed una pedologia piuttosto omogenea, di fatto è caratterizzata da condizioni climatiche leggermente differenti che permettono di individuare specifici microclimi. Comunque, in linea generale, la giacitura collinare dei vigneti, l’ottima esposizione, le notevoli escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza del massiccio della Maiella nella parte più a nord e dei Monti Frentani a sud, associate alla buona ventilazione (brezze di mare e di monte) ed all’assenza di ristagni di umidità nei terreni, determinano condizioni ottimali per l’estrinsecazione delle peculiari caratteristiche vegeto- produttive dei diversi vitigni, dando origine a vini dai profumi intensi e caratterizzati, difficilmente replicabili in altri areali.
Elenco positivo delle Unità Geografiche Aggiuntive
1. Unità geografiche sovracomunali: Colline Teatine o Teatino; Colline Frentane o Frentania o Frentano; Colline del Sangro; Colline del Vastese o Hystonium.
1.1 Colline Teatine o Teatino comprendente l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Ari, Arielli, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalincontrada, Chieti, Crecchio, Filetto, Francavilla al mare, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Miglianico, Orsogna, Poggiofiorito, Ripa Teatina, San Giovanni Teatino, Tollo, Torrevecchia Teatina, Vacri.
1.2 Colline Frentane o Frentania o Frentano comprendente l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Altino, Archi, Atessa, Bomba, Casoli, Castel Frentano, Fossacesia, Frisa, Lanciano, Mozzagrogna, Paglieta, Perano, Rocca San Giovanni, San Vito Chietino, Santa Maria Imbaro, Sant’Eusanio del Sangro, Torino di Sangro, Treglio.
1.3 Colline del Sangro comprendente l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Archi, Atessa, Bomba, Fossacesia, Mozzagrogna, Paglieta, Santa Maria Imbaro, Sant’Eusanio del Sangro, Torino di Sangro.
1.4 Colline del Vastese o Hystonium comprendente l’intero territorio amministrativo dei comuni di: Carpineto Sinello, Carunchio, Casalbordino, Cupello, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Lentella, Monteodorisio, Palmoli, Pollutri, San Salvo, Scerni, Vasto, Villalfonsina.

