Le DOC del Piemonte: Alba

❂ Alba D.O.C.
(D.M. 2/8/2010 – G.U. n.191 del 17/8/2010; ultima modifica D.M. 7/3/2014, pubblicato sul Sito ufficiale del Mipaaf, Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)
► zona di produzione
● in provincia di Cuneo: comprende l’intero territorio dei comuni di Barolo, Camo, Canale, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Cigliè, Corneliano d’Alba, Cossano Belbo, Diano d’Alba, Dogliani, Grinzane Cavour, La Morra, Mango, Monchiero, Monforte d’Alba, Montelupo Albese, Monticello d’Alba, Neviglie, Piobesi d’Alba, Priocca, Rocca Cigliè, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Santa Vittoria d’Alba, Santo Stefano Belbo, Serralunga d’Alba, Sinio, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d’’Alba e parte del territorio dei comuni di Alba, Barbaresco, Baldissero d’Alba, Bastia Mondovì, Bra, Castagnito, Cherasco, Clavesana, Farigliano, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Montà d’Alba, Montaldo Roero, Monteu Roero, Narzole, Neive, Novello, Pocapaglia, Santo Stefano Roero e Sommariva Perno;
► base ampelografica
● anche riserva: nebbiolo dal 70% all’85%, barbera dal 15% al 30%, possono inoltre concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte max 5%;
► norme per la viticoltura
● le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- terreni: argillosi, calcarei, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
- altitudine: non superiore ai 580 m s.l.m.;
- esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve, con l’esclusione del versante nord;
- densità di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva e del vino. I vigneti oggetto di reimpianto o di nuovo impianto, effettuato successivamente all’entrata in vigore del presente disciplinare, dovranno essere composti da un numero di ceppi a ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 3.300;
- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: controspalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il guyot), e/o comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche qualitative dell’uva e del vino;
● la resa massima di uva in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Alba” e “Alba” riserva deve essere di 8 t/Ha (7,2 t/Ha con la menzione “vigna”) e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione deve essere 12,00% vol. (12,50% vol. con la menzione “vigna”);
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio dei vini devono essere effettuate all’interno del territorio della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio della provincia di Cuneo;
● è consentito l’arricchimento, secondo i metodi e i limiti riconosciuti dalla legislazione vigente. Nel caso della rivendicazione “vigna” non può essere effettuato nessun tipo di arricchimento;
● per la tipologia “Alba” è previsto un periodo di invecchiamento obbligatorio di 17 mesi, di cui 9 in legno, a partire dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve, mentre per la tipologia “Alba” Riserva deve essere di 23 mesi, di cui 12 in legno, sempre a partire dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve;
● l’immissione al consumo è consentita dal 1° maggio del secondo anno dalla vendemmia per la tipologia “Alba”, e dal 1° novembre del secondo anno dalla vendemmia per la tipologia “Alba” Riserva;
● è ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti per non più del 6% del totale del volume nel corso dell’intero invecchiamento obbligatorio;
● è consentita, a scopo migliorativo, l’aggiunta nella misura massima del 15% di “Alba” più giovane ad “Alba” più vecchio o viceversa anche se non ha ancora ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio;
► norme per l’etichettatura e il confezionamento
● nella designazione e presentazione dei vini “Alba” e “Alba” Riserva, la denominazione di origine controllata può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché:
- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella “Lista positiva” istituita dall’organismo che detiene l’albo dei vigneti della denominazione;
- coloro che nella designazione e presentazione dei vini “Alba”, intendono accompagnare la denominazione di origine con l’indicazione della “vigna” abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l’imbottigliamento del vino;
- la vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la partita sia stata presentata separatamente per l’esame chimico-fisico e organolettico previsto dalla normativa vigente;
- la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine;
● nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Alba” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve;
● le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata «Alba» per la commercializzazione, devono essere di tipo “Albeisa”, “Borgognona” o “Bordolese” o di forma tradizionale, di vetro scuro con dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia;
● le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata «Alba» per la commercializzazione, devono essere di capacità consentita dalle vigenti leggi, comunque non inferiore a litri 0,250 e non superiore a litri 15, con l’esclusione dei contenitori da litri 2;
► legame con l’ambiente geografico
● A) Informazioni sulla zona geografica
Poche altre zone del Piemonte, ma non soltanto, possono vantare una zona così fortunata, nella quale siano concentrate qualità produttive importanti e tutte di gran pregio, un territorio nel quale hanno trovato una giusta collocazione, all’interno di un’area, sino a metà del secolo scorso prettamente agricola. Quando si parla dell’Albese si vuole indicare un’area ben precisa, geograficamente altrettanto ben delimitata, composta dalle Langhe e dal Roero, la prima alla destra e la seconda alla sinistra orografica del fiume Tanaro. Con altrettanta convinzione Alba ne è considerata la sua capitale.
● B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico
Nel Roero, alla sinistra orografica del Tanaro, troviamo le famose sabbie marnose fossilifere, terre relativamente più giovani sia per la maggior erosione del fiume, sia per il continuo e più recente innalzamento delle terre e dei sottostanti fondali marini. Tali terreni sono caratterizzati per la loro tessitura sabbiosa o sabbioso-limosa. Le Langhe, alla destra orografica del Tanaro, anch’esse di tipo marnoso con una maggiore quantità di limo e soprattutto di argilla. Da questi motivi si deduce che il prodotto finale della trasformazione delle uve, può risultare con caratteristiche anche molto differenti a seconda del terreno, della giacitura e della esposizione del vigneto, dell’altimetria e della tecnica colturale.
● C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)
Alba è un vino che unisce i due vitigni maggiormente coltivati nella sua zona di origine: il Nebbiolo e la Barbera. Questi due vitigni vengono assemblati in maniera sapiente dai viticoltori in funzione del vigneto di provenienza e dell’obiettivo enologico che si intende perseguire: se ne ottiene un vino figlio del territorio e della tradizione.



