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Area di produzione – il territorio amministrativo della provincia di Trieste, per intero con i seguenti comuni: Muggia / Milje, San Dorligo della Valle / Dolina, Trieste / Trst, Duino-Aurisina / Devin-Nabrezõina, Sgonico / Zgonik e Monrupino / Repentabor. Varietà – Belica o Bianchera, in quantità non inferiore al 20%; Carbona, Leccino, Leccio del Corno, Frantoio, Maurino e Pendolino da sole o congiuntamente per la differenza. Caratteristiche al consumo – colore oro-verde, odore fruttato medio, sapore fruttato con media o leggera sensazione di piccante, acidità massima totale espressa in acido oleico, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio. Metodo di produzione – per l’estrazione dell’olio sono ammessi processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino, il più fedelmente possibile, le caratteristiche peculiari originarie del frutto. Durante la molitura e in tutte le fasi del ciclo di lavorazione si dovranno rispettare le seguenti condizioni: la temperatura della pasta non deve superare i 30°C; durante la gramolatura è consentito soltanto l’uso dell’acqua; tutti i mezzi impiegati nel ciclo non devono cedere materiali, sapori od odori; per i vasi oleari si privilegiano materiali vetrosi o vetrificati o di acciaio, con esclusione di resine e plastiche. Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro le 36 ore dal conferimento delle olive al frantoio. Nei frantoi le olive devono essere conservate in locali sufficientemente aerati.
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