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► zona di produzione
● in provincia di Catanzaro: comprende in parte il territorio amministrativo dei comuni di Curinga, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Lamezia Terme, Maida, Pianopoli, San Pietro a Maida;
● in provincia di Vibo Valentia: Francavilla Angitola;
► base ampelografica
● bianco: max. 50% Greco bianco, max. 40% Trebbiano Toscano, min. 20% Malvasia bianca, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Catanzaro max. 30%;
● rosso: 30-50% Nerello Mascalese e/o Nerello Cappuccio, 25-35% Gaglioppo e/o Magliocco nero, 25-35% Greco Nero e/o Marsigliana Nera, possono concorrere altre uve a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Catanzaro max. 20%;
● con menzione del vitigno bianco: Greco, min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca bianca, non aromatiche, racc. e/o aut. per la provincia di Catanzaro max. 15%;
► norme per la viticoltura
● i reimpianti devono prevedere un numero minimo di 2.500 ceppi di vite per ettaro;
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale non devono essere superiori a 12 t/Ha e 10% vol. per il tipo Bianco, a 11 t/Ha e 11% vol. per i tipi Rosato e Rosso e 10 t/Ha e 10% vol. per il Greco;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione, ivi compresi l’affinamento e l’invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell’intero territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona di produzione;
● il tipo Rosso, dopo 3 anni di invecchiamento di cui almeno 6 mesi in botti di legno e 6 mesi di affinamento in bottiglia, può portare in etichetta la menzione aggiuntiva “Riserva“. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell’anno di produzione delle uve;
► norme per l’etichettatura
● sulle bottiglie e recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata “Lamezia” deve figurare l’annata di produzione delle uve |