Le DOC dell’Emilia Romagna: Emilia-Romagna Sottozona Modena

❂ Emilia-Romagna Sottozona Modena D.O.C.
(Approvato con Reg. UE di esecuzione n.2023/2824 dell’11/12/2023 – G.U.U.E. – Serie L del 18/12/2023; ultima modifica D.M. 11/11/2025 – G.U. n.269 del 19/11/2025)
► zona di produzione
● in provincia di Bologna: comprende l’intero territorio dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sul Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Prignano sul Secchia, Ravarino, S. Cesario sul Panaro, S. Felice sul Panaro, S. Possidonio, S. Prospero sul Secchia, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca, tutti in Provincia di Modena;
► base ampelografica
● anche frizzante, spumante: pignoletto min. 85%, possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione Emilia-Romagna, presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, max. 15%; in tale ambito del 15% possono concorrere le uve dei vitigni pinot nero e/o pinot grigio vinificate in bianco;
► norme per la viticoltura
● la produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata non deve essere superiore a 18 t/ha e il rispettivo titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 9,5% vol.; i limiti di resa in uva a ettaro dovranno essere rispettati anche in annate favorevoli, ferma restando la possibilità di un supero di produzione non superiore al 20%.
In tal caso, l’esubero di produzione potrà essere rivendicato con la denominazione di origine controllata Emilia-Romagna fino al limite consentito, nonché con la IGT di ricaduta, se ne possiede le caratteristiche.
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Emilia-Romagna» sottozona «Modena» devono essere effettuate nella zona di produzione. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che le operazioni di vinificazione e presa di spuma siano effettuate in stabilimenti situati nell’intero territorio amministrativo della Provincia di Modena;
► legame con l’ambiente geografico
La sottozona Modena è storicamente caratterizzata alla produzione di vini frizzanti e spumanti. Dal punto di vista analitico e organolettico questi vini presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico. Dalle uve prodotte nella media pianura modenese con prevalenza di suoli «Sant’Omobono» si ottengono vini bianchi dal colore giallo paglierino, di media struttura, buona acidità. La freschezza e la fragranza dei profumi contribuiscono al loro equilibrio gustativo. Dalle uve prodotte nella pianura pedemontana e nei rilievi collinari si ottiene un vino strutturato, di corpo morbido, di bassa acidità, con note fruttate molto evidenti. Dalle uve prodotte nella media pianura modenese con prevalenza di suoli denominati «terre argillose delle valli bonificate» si ottiene un vino di buona struttura, di corpo morbido, di media acidità e con note fruttate evidenti. Anche in questo caso, la freschezza e la fragranza dei profumi contribuiscono al loro equilibrio gustativo.


