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► zona di produzione ● in provincia di Siracusa: comprende l’intero territorio dei Comuni di Avola, Noto, Pachino e Rosolini;
► base ampelografica ● rosso: nero d’Avola min, 65%, per la rimanente parte possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia; ● Moscato di Noto (spumante, liquoroso), Moscato Passito di Noto o Passito di Noto: moscato bianco; ● con menzione del vitigno rosso: Nero d’Avola min. 85%, per la rimanente parte possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia max. 15%;
► norme per la viticoltura ● per i nuovi impianti e reimpianti le forme di allevamento devono essere ad alberello e a controspalliera, con una densità minima di 4.000 ceppi/Ha per le tipologie rosse e 3.500 per il Moscato; ● è consentita l’irrigazione di soccorso; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 12,5 t/Ha e 11,00% vol. per Moscato di Noto e Moscato di Noto Spumante, 12,00% vol. per Moscato Passito di Noto o Passito di Noto, 13,00% vol. per il Moscato di Noto Liquoroso, 12 t/Ha e 12,00% vol. per il Rosso, 11 t/Ha e 12,50% vol. per il Nero d’Avola;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione, ivi compresi l’alcolizzazione dei vini liquorosi e l’eventuale affinamento, devono essere effettuate all’interno del territorio dei comuni compresi nella zona di produzione. Per tutte le tipologie è consentito tuttavia che tali operazioni siano effettuate in cantine situate fuori dal territorio della zona di produzione delle uve, purché all’interno della provincia di Siracusa e all’interno del territorio del comune di Ispica (Ragusa); ● è consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all’Albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite; ● la tipologia “Moscato Passito di Noto” o “Passito di Noto” deve essere ottenuta con l’appassimento delle uve sulla pianta o dopo la raccolta, con uno dei metodi ammessi dalla vigente normativa; ● per la tipologia “Moscato di Noto” Liquoroso la fermentazione si protrae fino ad ottenere una gradazione alcolica minima effettiva di gradi 6,5, dopo di che si può procedere all’aggiunta di alcole da vino e/o acquavite di vino. Il prodotto ottenuto non potrà essere immesso al consumo prima dei 5 mesi a partire da quando è stato alcolizzato;
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