Le DOC della Sicilia: Alcamo

❂ Alcamo D.O.C.
(approvato con D.P.R. 21/7/1972 – G.U. n. 249 del 22/9/1972; ultima modifica D.M. 7/3/2014, pubblicato sul Sito ufficiale del Mipaaf, Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)
► zona di produzione
● in provincia di Trapani: comprende i terreni vocati alla qualità di tutto il territorio del comune di Alcamo e in parte il territorio dei comuni di Calatafimi, Castellammare del Golfo e Gibellina;
● in provincia di Palermo: comprende parte del territorio dei Comuni di Balestrate, Camporeale, Monreale, Partinico, San Cipirello e San Giuseppe Jato;
► base ampelografica
● bianco, bianco spumante, vendemmia tardiva: catarratti, non meno del 60%, ansonica o inzolia, grillo, grecanico, chardonnay, müller thurgau e sauvignon, da soli o congiuntamente, max. 40%, possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 20%, le uve di uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti;
● classico: catarratto bianco comune e/o catarratto bianco lucido min. 80%; possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 20%, le uve di uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti;
● con menzione del vitigno bianchi: Catarratto, Ansonica o Inzolia, Grillo, Grecanico, Chardonnay, Müller Thurgau, Sauvignon min. 85%; possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 15%, le uve di uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti;
● rosato, rosato spumante: nerello mascalese, calabrese o nero d’Avola, sangiovese, frappato, perricone, cabernet sauvignon, merlot e syrah, da soli o congiuntamente;
● rosso, novello, riserva: calabrese o nero d’Avola min. 60%, frappato, sangiovese, perricone, cabernet sauvignon, merlot o syrah, da soli o congiuntamente, max. 40%; possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 10%, le uve di uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti;
● con menzione del vitigno rossi: Calabrese o Nero d’Avola, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah min. 85%; possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 15%, le uve di uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti;
► norme per la viticoltura
● è consentita l’irrigazione di soccorso;
● i nuovi impianti e reimpianti dovranno prevedere un numero minimo di 3.000 ceppi/ettaro per i vitigni a bacca rossa e per il tipo classico e 2.500 per i vitigni a bacca bianca;
● i sesti di impianto, le forme di allevamento, ad alberello e controspalliera, ed i sistemi di potatura, corti, lunghi e misti, devono essere quelli generalmente usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve. Sono esclusi espressamente i vigneti allevati a tendone;
● la resa massima di uva in coltura specializzata deve essere di 12 t/Ha per i vini bianchi e rosati, 11 t/Ha per i vini rossi e 8 t/Ha per il tipo vendemmia tardiva, il titolo alcolometrico volumico minimo naturale deve essere di 11% vol. per bianchi e rosati, 11,5% vol. per i rossi, 9,5% vol. per i tipi spumante e 14% vol. per i tipi vendemmia tardiva;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione, ivi compresi l’invecchiamento obbligatorio, l’arricchimento del titolo alcolometrico e la spumantizzazione, devono essere effettuate all’interno dei territori dei comuni ricadenti, anche solo in parte, all’interno della zona di produzione delimitata;
● è consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti della zona d’origine, oppure con mosto concentrato rettificato o con concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite;
● le tipologie spumante devono essere ottenute esclusivamente per rifermentazione in bottiglia o autoclave;
● per il tipo vendemmia tardiva le uve devono aver subito un appassimento sulla pianta tale da consentire l’acquisizione delle caratteristiche previste dal presente disciplinare di produzione ed essere raccolte non prima del 15 settembre;
● la resa massima di vino per ettaro non potrà superare gli 84 ettolitri per i tipi bianchi, i 77 ettolitri per i tipi rossi, i 78 ettolitri per i tipi rosati ed i 48 ettolitri per il tipo vendemmia tardiva;
● il tipo Rosso Riserva, prima dell’immissione al consumo, deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni, di cui almeno 6 mesi in contenitori di legno, a decorrere dal 1° dicembre dell’anno di raccolta delle uve;
● per tutti i vini a denominazione di origine controllata “Alcamo” è ammesso l’affinamento in legno;
► norme per l’etichettatura e il confezionamento
● fatta eccezione per i tipi spumanti per i quali è facoltativa, così come in alternativa può essere riportata l’annata di sboccatura, sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata “Alcamo” deve sempre figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve;
● l’immissione al consumo di tutti i vini va fatta esclusivamente in contenitori di vetro. La tappatura di tali recipienti, qualora di capacità fino a 5 litri, esclusi gli spumanti, deve essere fatta con tappo raso bocca. Per le confezioni fino a 0,375 litri è ammesso il tappo a vite;
► legame con l’ambiente geografico
● A) Informazioni sulla zona geografica
◉ Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona di produzione delle uve atte alla preparazione dei vini a denominazione di origine controllata “Alcamo” ricade nelle province di Trapani e Palermo e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto il territorio del comune di Alcamo ed in parte il territorio dei comuni di Calatafimi, Castellammare del Golfo, Gibellina, Balestrate, Camporeale, Monreale, Partinico, San Cipirello e San Giuseppe Jato.
I territori di cui sopra, si trovano in un ambiente prevalentemente di media collina. I terreni agrari sono fortemente influenzati dal substrato su cui si sono formati e sono distinguibili in tre grosse zone: una, dove lo spessore del terreno è abbastanza limitato e la dotazione di elementi nutritivi scarsa, comprende terreni a tessitura franca con elevato tenore di scheletro calcareo, in cui è assicurata una buona circolazione dell’aria e dell’acqua; fanno parte di questa zona le formazioni di classiche terre rosse(zona di Castellammare del Golfo), frammista a roccia affiorante. Procedendo verso l’interno lo spessore tende ad aumentare e la tessitura tende all’argilloso.
Un’altra zona interessa gran parte del territorio: trattasi di regasuoli, meno strutturati e permeabili dei precedenti. Tuttavia nelle zone più pianeggianti è possibile riscontrare vaste formazioni di “terre nere” che sono tra i suoli più fertili dell’isola.
Infine la terza zona, poco rappresentata, nella quale i suoli si sono sviluppati nelle formazioni gassose della serie gassoso-solfifera siciliana. Poco profondi, reazioni neutre o sub-alcaline, talvolta tendenti all’argilloso, a strutturali, scuri e poveri di elementi nutritivi.
Le condizioni climatiche sono, in genere quelle della zona costiera settentrionale dell’isola, caratterizzate da miti temperature e piogge concentrate durante il periodo autunno-inverno con una piovosità media di 700 mm. annui.
La media altitudine determina una migliore distribuzione delle piogge e una escursione termica più costante che influenza positivamente i processi di fioritura di allegagione e maturazione dell’uva.
Inoltre la felice esposizione geografica dell’intera zona influisce sui fenomeni enzimatici che preposti al metabolismo degli acidi e degli zuccheri, determinano un miglioramento qualitativo del prodotto. La zona, pur essendo particolarmente interessata a vento (maestrale, tramontana e nel periodo primavera-estate scirocco) non subisce danni considerevoli in quanto la natura accidentata del terreno riesce ad attenuare l’influenza di questa avversità atmosferica.
◉ Fattori umani rilevanti per il legame
L’origine del “Bianco di Alcamo” ha una tradizione di pregio: dalla Rassegna Agricoltura Siciliana, anno IV, II edizione 1856, si rileva che il suddetto vino figura nell’elenco dei vini pregiati da pasto e ancora nel 1887 ottenne il diploma di onore alla Fiera Vini di Venezia. La viticoltura ha occupato sempre un posto di rilevante importanza nell’agricoltura alcamese ed il commercio ha dimostrato notevole interesse per questo vino tanto che è nata l’esigenza di espandere alle contrade dei comuni limitrofi, aventi le stesse caratteristiche pedoclimatiche la zona di produzione.
Tale espansione è stata anche accompagnata da una innovazione della compagine varietale mediante l’introduzione di varietà cosmopolite e altre tipologie di vino.
L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione: – base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata; – le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare; – le pratiche relative all’elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in bianco ed in rosso dei vini tranquilli, quest’ultima adeguatamente differenziate per la tipologia di base e la tipologia riserva, riferita quest’ultima a vini rossi maggiormente strutturati, la cui uva di partenza presenta un titolo alcolometrico minimo naturale maggiore e la cui elaborazione comporta un periodo di invecchiamento non inferiore ai due anni. Così come tradizionali sono le pratiche di elaborazione per la produzione dei vini spumanti e quelle relative alla vinificazione ed affinamento della tipologia vendemmia tardiva.
●B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico
I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico e organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro equilibrio gustativo; in tutte le tipologie si riscontrano aromi gradevoli, armonici, caratteristici ed eleganti, con eventuali note fruttate, floreali e vegetali tipici dei vitigni di partenza.
● C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)
L’orografia per la maggior parte collinare dell’areale di produzione e l’esposizione favorevole dei vigneti, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso e con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato alla coltivazione della vite.
Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche e organolettiche dei vini della DOC “Alcamo”.
Anche il clima dell’areale di produzione, caratterizzato dalla temperatura costantemente al di sopra dello zero termico anche nel periodo invernale; periodi caldo-asciutti per almeno 5 mesi all’anno (maggio-settembre) con concentrazione delle piogge nei mesi autunnali ed invernali sono tutte caratteristiche che si confanno ad una viticoltura di qualità.
L’origine di questo vino ha, infine, una tradizione di pregio acquistata, in qualche secolo di vita, come dimostrano attestati di benemerenza concessi da organismi esperti e qualificati.
La combinazione fra ambiente pedoclimatico la tradizione storica le tecniche produttive e la capacità imprenditoriale permettono di ottenere le specifiche qualità delle tipologie dei vini DOC in questione, la cui rinomanza e reputazione sono consolidate.
