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► zona di produzione
● in provincia di L’Aquila: comprende i terreni vocati alla qualità delle zone collinari o pedemontane comprese in tutto o parte dei territori amministrativi dei comuni di Bugnara, Corfinio, Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Roccacasale, Sulmona, Vittorito;
► base ampelografica
● anche riserva: Montepulciano min. 95%, possono concorrere altre uve a bacca rossa non aromatiche, idonee per la regione Abruzzo, max. 5%;
► norme per la viticoltura
● per i nuovi impianti e reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro in coltura specializzata;
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 10 t/Ha e 12% vol. (12,5% per la tipologia “Riserva”);
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione, conservazione, invecchiamento ed affinamento devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata;
● il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Montepulciano d’Abruzzo” sottozona “Terre dei Peligni” deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento/affinamento obbligatorio non inferiore a 24 mesi di cui almeno 9 in recipienti di legno; con la menzione “riserva” deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di 30 mesi di cui almeno 9 mesi in recipienti di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre successivo all’annata di produzione delle uve;
► norme per l’etichettatura
● nell’etichettatura del vino, l’indicazione dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria; è consentita la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo |