► zona di produzione ● in provincia di Perugia: comprende i terreni vocati alla qualità dell’intero territorio del Comune di Montefalco e parte del territorio dei Comuni di Bevagna, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria e Gualdo Cattaneo;
► base ampelografica ● secco, passito: sagrantino 100%;
► norme per la viticoltura ● per i nuovi impianti e reimpianti la densità minima di impianto dovrà essere di 4.000 ceppi per ettaro e, la distanza tra i filari non dovrà superare i 2,50 metri lineari; ● è consentita l’irrigazione di soccorso; ● la resa massima di uva in coltura specializzata è di 8 t/Ha. Fermo restando tale limite, per i nuovi impianti realizzati dopo l’entrata in vigore del presente disciplinare, la produzione massima per ceppo è fissata in 2,5 chilogrammi; ● le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita “Montefalco Sagrantino” Secco, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12.50% vol.; fermo restando tale limite, le uve destinate alla tipologia “Montefalco Sagrantino” Passito, dopo appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 17,00% vol. Per la tipologia “Secco”, qualora venga indicata la menzione “Vigna“, le uve devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13,50% vol.;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’affinamento obbligatorio e l’appassimento delle uve, e di imbottigliamento, devono essere effettuate nell’ambito territoriale dei comuni compresi, anche solo parzialmente, nella zona di produzione, tuttavia, tenuto conto dei diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le suddette operazioni le aziende ricadenti nei comuni di Foligno e Spoleto che già dispongono della relativa autorizzazione ad effettuare tali operazioni prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare; ● nel caso della tipologia “Secco”, qualora venga indicata la menzione Vigna non può essere effettuato alcun tipo di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve; ● il vino “Montefalco Sagrantino” nelle tipologie Secco e Passito deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 33 mesi, a decorrere dal 1° dicembre dell’anno di produzione delle uve, di cui – per la sola tipologia Secco – almeno dodici mesi in botti di rovere di qualsiasi dimensione. Inoltre, il vino “Montefalco Sagrantino” nelle tipologie Secco e Passito non può essere immesso al consumo se non dopo aver effettuato un ulteriore periodo di affinamento in bottiglia di almeno 4 mesi; ● per quanto riguarda il vino “Montefalco Sagrantino” nella versione Passito viene ammessa, oltre all’appassimento naturale, la pratica del controllo dell’umidità. In questo caso gli ambienti possono essere soggetti al trattamento di deumidificazione e di eventuale abbassamento della temperatura ambientale. E’ comunque vietato il ricorso al riscaldamento;
► norme per l’etichettatura ● la specificazione di tipologia “Secco” è facoltativa mentre è obbligatoria la specificazione di tipologia “Passito“; ● nella designazione dei vini è obbligatorio riportare in etichetta l’annata di produzione delle uve
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