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► zona di produzione ● in provincia di Oristano: comprende l’intero territorio amministrativo dei Comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò d’Arcidano, Santa Giusta, Sant’Antonio Ruinas (fraz. di Villa Sant’Antonio), Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani, Zerfaliu; ● in provincia di Cagliari: comprende l’intero territorio amministrativo dei Comuni della Provincia;
► base ampelografica ● (anche liquoroso) nasco, è consentita, per favorire l’impollinazione, la presenza nei vigneti di non più del 5% di vitigni diversi purché le uve da essi provenienti non siano utilizzate nella preparazione del vino “Moscato di Cagliari” e la superficie da essi coperta sia detratta agli effetti del computo della resa di uva in vino;
► norme per la viticoltura ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 10 t/Ha e 13% vol.;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione, nonché quelle di invecchiamento obbligatorio e di preparazione del vino “Nasco di Cagliari”, devono essere effettuate all’interno della zona di produzione; ● è vietato aumentare la gradazione alcolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o del vino base, o impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione; ● per la preparazione dei tipi liquorosi è consentita l’aggiunta di alcol di origine viticola al mosto o al vino di base; ● è consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoie; ● il vino “Nasco di Cagliari” non può essere immesso al consumo prima del 1° luglio successivo all’annata di produzione delle uve;
► norme per l’etichettatura ● i vini “Nasco di Cagliari” liquorosi qualora siano sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento di 2 anni di cui almeno uno in botti di rovere o di castagno, possono portare in etichetta la menzione “Riserva“. Il periodo di invecchiamento decorre dalla data di alcolizzazione del vino; ● sbottiglie o altri recipienti contenenti i vini “Nasco di Cagliari” può figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile
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