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► zona di produzione
● in provincia di Arezzo: comprende in parte il territorio amministrativo dei comuni di Arezzo, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano, Lucignano, Marciano e Monte San Savino;
● in provincia di Siena: comprende in parte il territorio amministrativo dei comuni di Chiusi, Montepulciano, Sinalunga e Torrita di Siena;
► base ampelografica
● bianco o bianco vergine (spumante, frizzante): trebbiano toscano min. 20%, chardonnay e/o pinot bianco e/o grechetto e/o pinot grigio max. 80%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per le province di Arezzo e Siena, max. 15%;
● con menzione del vitigno bianchi: Chardonnay, Grechetto ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per le province di Arezzo e Siena, max. 15%;
● rosato, rosso: min. 50% sangiovese, max. 50% cabernet sauvignon e/o merlot e/o syrah, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa racc. e/o aut. per le province di Arezzo e Siena, max. 15%;
● con menzione del vitigno rosso: Sangiovese min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa racc. e/o aut. per le province di Arezzo e Siena, max. 15%;
● Vin Santo, Vin Santo Riserva: trebbiano toscano e/o malvasia bianca min. 50%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati per le province di Arezzo e Siena, max. 50%;
► norme per la viticoltura
● è consentita l’irrigazione di soccorso;
● i nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 viti per ettaro;
● la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata non deve superare le 12 t/Ha per le uve bianche e le 11 t/Ha per le rosse, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 9,5% vol. per Bianco o Bianco Vergine, Chardonnay e Grechetto, 10% vol. per Rosso, Rosato e Sangiovese, 11% vol. per i tipi Vin Santo;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona delimitata, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio amministrativo delle province di Arezzo e Siena;
● è consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali;
● per la produzione delle tipologie Vin Santo il metodo di vinificazione prevede quanto segue:
• l’uva, dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento e può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell’anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo;
• l’appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei, fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26%;
• è ammessa una parziale disidratazione delle uve con mezzi meccanici;
• la fermentazione e la maturazione devono avvenire in recipienti di legno di capacità massima di 500 litri per un periodo di almeno 2 anni;
• l’immissione al consumo della tipologia “Vin Santo” non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;
• l’immissione al consumo della menzione “Riserva” non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve;
► norme per l’etichettatura
● nell’etichettatura dei vini a Doc “Valdichiana toscana” è obbligatorio indicare l’annata di produzione delle uve, ad esclusione delle tipologie Spumante e Frizzante |