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► zona di produzione
● in provincia di Caserta: comprende il territorio amministrativo dei comuni di Carinola, Cellole, Falciano del Massico, Mondragone e Sessa Aurunca;
► base ampelografica
● bianco: falanghina, min. 85%, possono concorrere uve di altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Campania max. 15%;
● rosso, riserva: min. 60% aglianico, max. 40% piedirosso, possono concorrere uve di altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Campania max. 15%;
● con menzione del vitigno rosso: Primitivo (anche riserva, vecchio), min. 85%, possono concorrere aglianico e/o piedirosso e/o barbera max. 15%;
► norme per la viticoltura
● i nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.500 e la forma di allevamento a filare;
● è consentita l’irrigazione di soccorso anche a mezzo di specifici impianti fissi;
● la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 10 t/Ha;
● le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino “Falerno del Massico” un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50% per la versione “Bianco”, 12% per la versione “Rosso” e 12,50% per la tipologia “Primitivo”;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento devono essere effettuate nell’ambito dei territori amministrativi dei comuni anche parzialmente inclusi nella zona di produzione delle uve;
● i vini “Falerno del Massico” Rosso e “Falerno del Massico” Primitivo, prima dell’immissione al consumo, debbono essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento di 12 mesi a decorrere dal 1° gennaio successivo all’annata di produzione delle uve;
► norme per l’etichettatura
● il vino “Falerno del Massico” Rosso, se sottoposto ad un invecchiamento non inferiore a 2 anni, di cui uno in botti di legno, può fregiarsi della menzione “Riserva“; il vino “Falerno del Massico” Primitivo, se sottoposto ad un invecchiamento non inferiore a 2 anni, di cui uno in botti di legno, può fregiarsi delle menzioni “Riserva” o “Vecchio“;
● sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino “Falerno del Massico” deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve |