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Area di produzione – comprende l’intero territorio dei seguenti Comuni in Provincia di Avellino: Ariano Irpino, Bonito, Carife, Casalbore, Castel Baronia, Castelfranci, Flumeri, Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Greci, Grottaminarda, Lapio, Luogosano, Melito Irpino, Mirabella Eclano, Montaguto, Montecalvo Irpino, Montefusco, Montemiletto, Paternopoli, Pietradefusi, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Sant’Angelo all’Esca, Savignano Irpino, Scampitella, Sturno, Taurasi, Torella dei Lombardi, Torre le Nocelle, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Venticano, Villamaina, Villanova del Battista, Zungoli. Varietà – è ottenuto dalle olive prodotte negli oliveti delle aziende all’interno del territorio composti, nell’ambito aziendale, dalle varietà: – “Ravece” presente in misura non inferiore al 60%; – “Ogliarola”, “Marinese”, “Olivella”, “Ruveia”, “Vigna della Corte” da sole o congiuntamente in misura non superiore al 40%; – eventualmente “Leccino” e “Frantoio” in misura non superiore al 10%. Caratteristiche al consumo – Colore: da giallo paglierino a verde più o meno intenso; CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE: Descrittore Mediana: Difetti 0, Fruttato di oliva 3-6, Amaro 2-6, Piccante 2-6, Pomodoro 2-5, *CVr% minore o uguale a 20; CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: Acidità %: inferiore o uguale a 0,5; Indice di perossidi mEq O2/kg: inferiore o uguale a 10; Spettrometria UV K232: inferiore o uguale a 2,2; Spettrometria UV K270: inferiore o uguale a 0,2; Spettrometria Delta K: inferiore o uguale a 0,01; Polifenoli totali: superiore o uguale a 100 p.p.m. Caratteristiche di coltivazione 1) le condizioni pedoclimatiche, ambientali e di coltura degli oliveti, destinati alla produzione dell’olio a Denominazione di Origine Protetta, devono essere quelle specifiche della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le tradizionali caratteristiche qualitative, organolettiche e chimico-fisiche stabilite dal presente disciplinare. Sono, pertanto, da ritenersi idonei gli oliveti compresi nella zona precedentemente descritta, i cui terreni derivano da substrati di origine calcarea, marnosa o argillosa, marnosa per i rilievi, e da substrati alluvionali, sciolti, per i terreni pianeggianti. 2) I nuovi impianti devono essere di tipo specializzato, con l’utilizzazione di almeno l’85% della varietà “Ravece”. 3) Nella concimazione è ammesso l’utilizzo di fertilizzanti organici e/o di sintesi. 4) Per la gestione del suolo, si eseguono delle lavorazioni meccaniche superficiali che risultano utili anche per il controllo delle erbe infestanti. E’ consentita la pratica dell’inerbimento. 5) Gli oliveti normalmente sono condotti in asciutto, tuttavia in annate particolarmente siccitose è ammessa l’irrigazione di soccorso. 6) I trattamenti antiparassitari devono essere eseguiti nel rispetto del disciplinare di lotta integrata emanati dalla regione Campania. 7) La raccolta delle olive deve essere effettuata manualmente o meccanicamente entro il 31 dicembre di ogni anno ad eccezione delle varietà “Marinese” e “Leccino” da raccogliere non oltre il 10 novembre. La raccolta deve essere effettuata a mano oppure con l’impiego di macchine, a condizione che durante l’operazione sia evitata la permanenza delle drupe sul terreno. In ogni caso devono essere utilizzate le reti o altri sistemi di captazione, mentre è vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e quella sulle reti permanenti. È vietato l’uso di prodotti chimici che provochino o agevolino l’abscissione dei frutti (cascolanti). 8) Il trasporto deve avvenire in cassette forate o, comunque, in contenitori rigidi, forati. E’ fatto divieto assoluto, nel trasporto e nella conservazione delle olive, l’uso di sacchi di qualsiasi materiale. 9) La produzione di olive non può superare i 60 kg a pianta. La resa massima di olio da olive non può superare il 20% del peso di olive. 10) Le olive devono essere conservate presso il frantoio in locali areati, in recipienti rigidi e forati, fino alla fase di molitura, che deve avvenire entro 48 ore dalla raccolta. Modalità di oleificazione 1) Le operazioni di oleificazione dell’olio devono essere effettuate presso i frantoi localizzati entro il territorio precedentemente descritto. 2) Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto. 3) E’ vietato il metodo di trasformazione noto col nome di “ripasso”, è, inoltre, vietato il ricorso a prodotti ad azione chimica o biochimica (enzimi) nell’ambito del processo di estrazione. Durante tale fase è altresì vietato l’uso del “talco”. 4) Dopo l’estrazione l’olio deve essere conservato in recipienti di acciaio inox, o in cisterne di terracotta con smaltatura per alimenti, perfettamente puliti e in locali igienici. 5) E’ consentito l’ottenimento dell’olio con metodo biologico. 6) L’imbottigliamento deve avvenire nella zona di produzione per garantire l’origine e il controllo del prodotto e per impedire che il trasporto dello stesso olio allo stato sfuso possa causare il deterioramento e la perdita delle sue peculiari caratteristiche chimiche ed organolettiche, poiché durante i trasporti l’olio allo stato sfuso facilmente può assorbire odori e sapori indesiderabili.
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