► zona di produzione ● in provincia di Ascoli Piceno: per le tipologie “Terre di Offida” Passerina Spumante e Passito comprende gli interi territori comunali di Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Casteldilama, Castignano, Castorano, Cossignano, Montefiore dell’Aso, Offida, Ripatransone, nonché parte dei territori comunali di Ascoli Piceno, Carassai, Colli del Tronto, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto Marche, Montedinove, Manteprandone, Rotella, San Benedetto del Tronto e Spinetoli; ● in provincia di Fermo: per le tipologie “Terre di Offida” Passerina Spumante e Passito comprende gli interi territori comunali di Campofilone e Pedaso; ■ la zona di produzione della tipologia “Terre di Offida” Passerina Vino Santo è limitata all’intero territorio amministrativo dei comuni di Offida e Ripatransone;
► base ampelografica ● con menzione del vitigno bianco: Passerina (anche passito, spumante, Vino Santo), con una percentuale minima del vitigno dell’85%; possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, max. 15%;
► norme per la viticoltura ● per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3000, in coltura specializzata; ● è consentita l’irrigazione di soccorso; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sono i seguenti: Passerina Spumante 12 t/Ha e 10,50% vol., Passerina Passito e Vino Santo 12 t/Ha e 11,50% vol.;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione, ivi compresa la spumantizzazione, devono essere effettuate nell’intero territorio amministrativo delle province di Ascoli Piceno e Fermo. L’appassimento delle uve e tutte le operazioni successive, relative alla produzione delle tipologie “Passito” e “Vino Santo” devono essere effettuate all’interno delle rispettive zone di produzione; ● la tipologia “Terre di Offida” Passito deve essere ottenuta con appassimento delle uve in pianta e/o dopo la raccolta in locali idonei, anche termoidrocondizionati, fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 260 g/l. La tipologia “Terre di Offida” Vino Santo deve essere ottenuta con appassimento delle uve esclusivamente in locali idonei su graticci od appese, senza nessun tipo di forzatura, fino a raggiungere un contenuto zuccherino di almeno 260 g/l. L’uva appassita può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell’anno di raccolta delle uve e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo, e la fermentazione non è condizionata nei tempi di avvio e di conclusione. La fermentazione e la maturazione devono avvenire in recipienti di legno della capacità massima di 500 litri per un periodo di almeno 1 anno per la tipologia “Passito” e di almeno 2 anni per la tipologia “Vino Santo”. La tipologia “Spumante” deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale e la durata del procedimento di elaborazione deve essere non inferiore a 6 mesi; ● i vini devono essere sottoposti al seguente periodo di invecchiamento: Passerina Passito 18 mesi di cui 12 in legno, Passerina Vino Santo 36 mesi di cui 24 in legno, tutti a decorrere dal 1° dicembre successivo alla vendemmia;
► norme per l’etichettatura ● nella etichettatura dei vini l’indicazione dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria. Per gli spumanti prodotti con il metodo classico è obbligatorio indicare l’anno della sboccatura
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