► zona di produzione ● in provincia di Sassari: comprende l’intero territorio dei comuni di Alghero, Ittiri, Olmedo, Ossi, Tissi, Uri, Usini e parte del territorio del Comune di Sassari;
► base ampelografica ● bianco (anche frizzante, spumante, passito): uno o più vitigni a bacca bianca, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Sassari; ● con menzione del vitigno bianchi: Sauvignon, Chardonnay (anche spumante), Vermentino (anche frizzante), Torbato (anche spumante), ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca racc. e/o aut. per la regione Sardegna max. 15%; ● rosato (anche frizzante), rosso (anche Novello, liquoroso, riserva: uno o più vitigni a bacca nera, non aromatici, racc. e/o aut. per la provincia di Sassari; ● con menzione del vitigno rossi: Sangiovese, Cabernet (anche riserva), Cagnulari o Cagniulari (anche riserva), Merlot (anche riserva, ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera racc. e/o aut. per la regione Sardegna max. 15%;
► norme per la viticoltura ● è consentita l’irrigazione di soccorso; ● i nuovi impianti e reimpianti devono avere una densità minima di 3.000 ceppi/Ha; ● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere: – 16 t/Ha e 10,00% vol. per Bianco e Vermentino – 15 t/Ha e 10,00% vol. per Rosato e Rosso – 14 t/Ha e 10,00% vol. per Torbato, Merlot e Sangiovese – 13 t/Ha e 10,00% vol. per Chardonnay e Sauvignon – 13 t/Ha e 10,50% vol. per Cabernet e Cagnulari; ● le uve destinate alla produzione della tipologia “Passito” devono essere state sottoposte ad un appassimento sulla pianta e/o in idonei locali fino a raggiungere un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 15% vol.;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione, spumantizzazione, aromatizzazione, conservazione, invecchiamento obbligatorio, imbottigliamento ed affinamento in bottiglia devono essere effettuate all’interno della zona di produzione; ● è ammesso il taglio migliorativo dei mosti e dei vini con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla stessa denominazione di origine, di uguale colore, per non oltre il 15%, nel rispetto delle norme comunitarie di etichettatura relative all’indicazione del nome del vitigno e dell’annata; ● è consentito l’arricchimento con mosti concentrati provenienti da uve di vigneti iscritti all’albo della denominazione, o con mosto concentrato rettificato, o con gli altri mezzi consentiti dalle norme in vigore; ● i vini a denominazione di origine controllata “Alghero” Rosso, Cabernet, Merlot e Cagnulari (o Cagniulari), se sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 24 mesi, a partire dal 1° novembre dell’anno di vendemmia, possono essere classificati “Riserva“; ● il vino a denominazione di origine controllata “Alghero” Rosso, può essere elaborato nella tipologia “liquoroso” purché le uve fresche siano state sottoposte, del tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, ad appassimento, fino a portarle a un titolo alcolometrico volumico minimo complessivo non inferiore al 15%. E’ consentita l’aggiunta di alcol di origine vinica in ottemperanza alle norme vigenti nella elaborazione dei vini liquorosi. L’immissione al consumo non può avvenire prima di un periodo di maturazione e affinamento di almeno 3 anni a decorrere dal 1° novembre dell’anno successivo alla vendemmia. Qualora detto periodo superi i 5 anni, il vino a denominazione d’origine controllata “Alghero” Liquoroso può essere classificato “Riserva“; ● il vino a denominazione d’origine controllata “Alghero” Bianco può essere elaborato nella tipologia “passito” purché le uve fresche siano state sottoposte ad appassimento sino a portarle a un titolo alcolometrico naturale minimo del 15%. E’ consentito l’appassimento delle uve sulla pianta o su telai; è altresì ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata, o con ventilazione forzata o in appositi locali termocondizionati;
► norme per l’etichettatura ● fatta eccezione per i vini spumanti e frizzanti, è obbligatorio riportare in etichetta l’annata di produzione delle uve
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