► zona di produzione ● in provincia di Bari: comprende tutto il territorio dei Comuni di Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Conversano, Gioia del Colle, Grumo Appula, Noci, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Turi e quello del comune di Altamura con esclusione nell’interno di esso del territorio appartenente alla zona di produzione del vino “Gravina”;
► base ampelografica ● bianco: 50-70% trebbiano toscano, 30-50% altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Bari; ● rosato, rosso: 50-60% primitivo, 40-50% montepulciano e/o sangiovese e/o negroamaro e/o malvasia, quest’ultima max. 10%; ● con menzione del vitigno rossi: Aleatico (amabile, dolce, liquoroso dolce), Primitivo ciascuno min. 85%, possono concorrere altre uve a bacca nera racc. e/o aut. per la provincia di Bari max. 15%;
► norme per la viticoltura ● è consentita l’irrigazione di soccorso; ● la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata non deve essere superiore a 12 t/Ha per il Rosso e 13 t/Ha per il bianco, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 10,00% vol. per il Bianco, 10,50% vol. per il Rosato, 11,00% vol. per il Rosso, 13,50% vol. per il Primitivo e 14,00% vol. per l’Aleatico;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate all’interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata;
► norme per l’etichettatura ● il vino “Gioia del Colle” Primitivo ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale di 14% ed immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico effettivo di 14%, dopo 2 anni di invecchiamento può portare in etichetta la menzione “Riserva“. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve; ● il vino “Gioia del Colle” Aleatico ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale del 15% e sia immesso al consumo dopo almeno 2 anni, di cui uno in botti di legno, può portare in etichetta la menzione “Riserva“. Il periodo di invecchiamento decorre dal primo gennaio successivo all’anno di produzione delle uve e, per il tipo liquoroso, dalla data di alcolizzazione; ● sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a la denominazione di origine controllata “Gioia del Colle”, è obbligatoria l’indicazione dei termini “Amabile“, “Dolce” e “Liquoroso” per designare le corrispondenti tipologie aventi tali caratteristiche e, per i tipi “Riserva“, deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve
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