Statistiche web
Doc e DocgLe regole del vino

Le Doc dell’Emilia Romagna: Romagna Sottozona San Vicinio

Mappa vino Doc Romagna sottozona San Vicinio


❂ Romagna Sottozona San Vicinio D.O.C.
(D.M. 22/9/2011 – G.U. n.235 dell’8/10/2011; ultima modifica D.M. 8/1/2019 – G.U. n.21 del 25/1/2019)


zona di produzione
● in provincia di Forlì-Cesena: comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Mercato Saraceno e Sarsina e parte dei territori dei comuni di Roncofreddo, Sogliano al Rubicone e Cesena.
L’area è così delimitata: in comune di Roncofreddo dal confine comunale con il comune di Cesena lungo la SP 138 fino al confine comunale con il comune di Sogliano al Rubicone, si risale il torrente Ansa per via Ansa e al suo termine si prosegue fino a incontrare l’abitato di Montecodruzzo; da Montecodruzzo si procede per via Garampa in Monteaguzzo fino al confine di Comune con il Comune di Cesena, seguendo verso valle detto confine si ritorna sulla SP 138 al confine del comune con il comune di Cesena.
Inoltre la porzione del territorio del comune di Roncofreddo compreso fra l’incrocio del confine del comune di Roncofreddo con la SP 75, lungo questa fino all’incrocio con la via Garampa; in Monteaguzzo e per questa fino all’incrocio con il confine del comune di Cesena lungo la via Garampa indi si discende seguendo detto confine fino alla SP 75.
In comune di Sogliano al Rubicone dal confine del comune di Roncofreddo lungo la SP 138 fino al confine di comune con il comune di Mercato Saraceno in località Cella; indi si prosegue per detto confine di comune fino a incrociare la via Paderno, si prosegue per via Paderno, indi da Case il Pianetto lungo il confine comunale si risale fino ad incrociare via Palareto in località Case Monte; indi per il confine comunale fino all’incrocio con la SP 11 via Barbotto, che si percorre attraverso gli abitati di Rontagnano e Montegelli fino alla località Cà di Quagliotto, indi lungo il confine comunale si discende lungo il torrente Ansa e la via Ansa fino all’incrocio di questa con la SP 138 in corrispondenza del confine con il comune di Roncofreddo.
In comune di Cesena dall’incrocio della SP 138 con la SP 75 indi per questa si risale fino al confine di Comune con il comune di Roncofreddo; per detto confine si prosegue fino a incrociare la via Garampa in Monteaguzzo e per questa si prosegue fino a incontrare nuovamente il confine con il comune di Roncofreddo e lungo questo si discende a valle fino all’incrocio con la SP 138 nei pressi del cimitero di Gualdo; indi per la SP 131 si prosegue fino all’incrocio con la SP 75 e inoltre, in comune di Cesena, dall’imbocco della SP 48 in Borello si prosegue per detta SP attraverso l’abitato di Luzzena, fino alla località Montecavallo, indi per via Casalbono si raggiunge località Il Palazzo, indi la frazione S. Matteo ove si imbocca la SP 78 che si segue fino al confine del comune di Cesena con il comune di Sarsina;

base ampelografica
● Sangiovese (anche riserva): min. 95% sangiovese, possono concorrere, fino a un massimo del 5%, altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna;

norme per la viticoltura
per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC “Romagna” Sangiovese San Vicinio la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro;
la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 9t/Ha e 12,5% vol. per il “Romagna” Sangiovese San Vicinio, 8 t/Ha e 13% vol. per il “Romagna” Sangiovese San Vicinio Riserva;

norme per la vinificazione
per il vino DOC “Romagna” Sangiovese San Vicinio le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato in precedenza. Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola o associata (cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell’intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini;
le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC “Romagna” Sangiovese San Vicinio, anche Riserva, devono essere effettuate nell’ambito della zona di vinificazione;
il vino DOC “Romagna” Sangiovese San Vicinio non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre dell’anno successivo a quello di raccolta delle uve.  Il vino DOC “Romagna” Sangiovese San Vicinio Riserva non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo a quello di raccolta delle uve e inoltre è obbligatorio documentare l’affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi; la sua idoneità chimico fisica e organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve;
per il vino DOC “Romagna” Sangiovese San Vicinio, anche riserva, è consentito l’utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento;
nel vino DOC “Romagna” Sangiovese San Vicinio, anche riserva, è vietata qualunque forma di arricchimento;

norme per l’etichettatura e il confezionamento
per il vino “Romagna” Sangiovese San Vicinio Riserva, la chiusura dei contenitori può essere effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.

Roberto Giuliani

Figlio di un musicista e una scrittrice, è rimasto da sempre legato a questi due mestieri pur avendoli traditi per trent’anni come programmatore informatico. Ma la sua vera natura non si è mai spenta del tutto, tanto che sin da ragazzo si è appassionato alla fotografia e venticinque anni fa è rimasto folgorato dal mondo del vino, si è diplomato sommelier e con Maurizio Taglioni ha fondato Lavinium, una delle prime riviste enogastronomiche del web, alla quale si dedica tutt’ora anima e corpo in qualità di direttore editoriale. Collabora anche con altre riviste web e ha contribuito in più occasioni alla stesura di libri e allo svolgimento di eventi enoici. Dal 2010 collabora all'evento Terre di Vite di Barbara Brandoli e dal 2011 fa parte del gruppo Garantito Igp.

Articoli Correlati

Pulsante per tornare all'inizio