Le DOC del Trentino: Trentino Superiore
❂ Trentino Superiore D.O.C.
(P.M. 28/2/2018, G.U.U.E. n.C225 del 5/7/2019)
► zona di produzione
● in provincia di Trento: comprende i terreni vitati ricadenti nei comuni amministrativi di Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Bleggio inferiore, Bleggio superiore, Borgo Valsugana, Brentonico, Calavino, Caldonazzo, Calliano, Carzano, Castelnuovo, Cavedine, Cembra, Cimone, Civezzano, Dorsino, Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga, Giovo, Grumes, Isera, Ivano Fracena, Lasino, Lavis, Levico, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave S. Rocco, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Ospedaletto, Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda, Roncegno, Roverè della Luna, Rovereto, S. Michele all’Adige, Scurelle, Segonzano, Spera, Stenico, Storo, Strigno, Telve, Telve di sopra, Tenna, Tenno, Terlago, Terragnolo, Ton, Trambileno, Trento, Valda, Vallarsa, Vezzano, Villa Agnedo, Villa Lagarina, Volano e Zambana;
● Trentino Superiore Vino Santo: comprende i territori amministrativi dei Comuni di Cavedine, Madruzzo e Vallelaghi limitatamente ai comuni catastali di Ciago I, Ciago II, Fraveggio I, Fraveggio II, Lon I, Lon II, Margone, Ranzo, Padergnone e Vezzano;
► base ampelografica
● bianco: chardonnay e/o pinot bianco e/o pinot grigio min. 85%, possono concorrere per il rimanente 15% i vitigni manzoni bianco, riesling, sauvignon, traminer aromatico da soli o congiuntamente;
● con menzione del vitigno bianchi: Chardonnay, Moscato Giallo, Müller Thurgau, Nosiola, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Riesling, Sauvignon, Traminer Aromatico min. 85%, possono concorrere per il restante 15% uve di colore analogo, appartenenti alla medesima denominazione, con esclusione delle varietà moscato giallo e traminer aromatico;
● rosso: cabernet franc e/o cabernet sauvignon e/o carmenère e/o merlot min. 85%, possono concorrere per il rimanente 15% i vitigni Lagrein e Rebo da soli o congiuntamente;
● con menzione del vitigno rossi: Moscato Rosa (localmente detto “delle Rose”), Cabernet (Franc e/o Sauvignon e/o Carmenère), Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Lagrein, Marzemino, Merlot, Pinot Nero, Rebo min. 85%, possono concorrere per il restante 15% uve di colore analogo, appartenenti alla medesima denominazione, con esclusione della varietà moscato rosa;
● vino santo: nosiola min. 85%, possono concorrere per il restante 15% uve di colore analogo, appartenenti alla medesima denominazione, con esclusione delle varietà moscato giallo e traminer aromatico;
● vendemmia tardiva: chardonnay, kerner, Manzoni bianco, pinot bianco, pinot grigio, riesling renano, Müller Thurgau, sauvignon, traminer aromatico, nosiola, moscato giallo e moscato rosa, da sole o congiuntamente, min. 85%, possono concorrere nella misura massima del 15% eventuali altre varietà di vite a frutto analogo idonee alla coltivazione per la provincia di Trento;
● vendemmia tardiva rosso: è riservata al vino ottenuto da uve della varietà di vite Moscato rosa;
► norme per la viticoltura
● i vigneti idonei alla produzione dei vini “Trentino Superiore” devono rispondere ai seguenti requisiti previsti per le corrispondenti varietà di vite:
- Chardonnay e Pinot bianco: terreni alluvionali ben drenati, terreni alle pendici della montagna o di media collina; per le pendici delle montagne e la collina medio-alta, comprese tra i 250 e i 500 m. s.l.m., limitatamente alle zone con buona esposizione; oltre i 500 metri di quota nei soli versanti esposti a sud;
- Kerner: terreni sulle pendici dei monti o collinari dotati di buona esposizione, posti a un’altitudine non inferiore ai 350 m. s.l.m.;
- Manzoni bianco: terreni alluvionali ben drenati, terreni alle pendici della montagna o di media collina posti a un’altitudine non inferiore ai 250 m. s.l.m. non superiore ai 500 m. s.l.m.; oltre i 500 metri di quota nei soli versanti esposti a sud;
- Pinot grigio: terreni di fondovalle o sulle pendici dei monti o su terreni di media collina posti a un’altitudine non superiore ai 500 m. s.l.m.; oltre i 500 metri di quota nei soli versanti esposti a sud;
- Moscato giallo: zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari ben esposte, inferiori ai 350 m. di quota;
- Nosiola: zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari ben esposte, inferiori ai 600 m. di quota oltre i 600 metri di quota nei soli versanti esposti a sud;
- Müller Thurgau: terreni sulle pendici dei monti o collinari dotati di esposizione ottimale, posti a un’altitudine non inferiore a 350 m. s.l.m.;
- Sauvignon: zone pedemontane o sulle pendici delle montagne o collinari dotate di buona esposizione, poste a un’altitudine inferiore ai 600 m. s.l.m.; oltre i 600 metri di quota nei soli versanti esposti a sud.;
- Riesling renano: zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari dotate di buona esposizione non superiori ai 700 m. s.l.m.; oltre i 700 metri di quota nei soli versanti esposti a sud;
- Traminer aromatico: zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari ben esposte non superiori ai 600 m. s.l.m.;
- Cabernet Sauvignon, Cabernet franc e Carmenère: zone pedemontane o di collina inferiori ai 300 metri d’altitudine, ben esposte e in terreni strutturati;
- Merlot e Rebo: terreni alluvionali ben drenati, zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari inferiori ai 350 m. s.l.m.;
- Lagrein: terreni alluvionali ben drenati o sulle pendici dei monti o colline ben esposte, in terreni sciolti e a un’altitudine non superiore ai 400 m. s.l.m.;
- Marzemino: terreni alluvionali ben drenati, zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari inferiori ai 380 m. s.l.m.;
- Pinot nero: nelle aree pedemontane o di collina; per le pendici dei monti e le colline, comprese tra i 250 e 700 m. s.l.m., limitatamente alle zone con buona esposizione; oltre i 700 metri di quota nei soli versanti esposti a sud;
- Schiava: nelle aree pedemontane o di collina; per le pendici dei monti e le colline oltre i 250 m. s.l.m.;
- Moscato rosa: nelle zone pedemontane, sulle pendici dei monti o collinari ben esposte, inferiori ai 600 m. s.l.m.;
● è consentita l’irrigazione di soccorso;
● nei nuovi impianti e reimpianti deve essere data preferenza all’introduzione di forme di allevamento a parete verticale con una densità minima di 4.000 ceppi/Ha; nei casi in cui sussistono fondate motivazioni tecniche, può essere mantenuta la tradizionale forma di allevamento a pergola semplice con una densità minima di 3.500 ceppi/Ha;
● la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere i seguenti:
- Bianco, Chardonnay, Manzoni Bianco, Pinot Grigio, Sauvignon, Traminer Aromatico, Marzemino: 10 t/Ha e 11,50% vol.
- Pinot Bianco, Riesling Renano: 10 t/Ha e 11,00% vol.
- Kerner, Moscato Giallo: 10 t/Ha e 10,50% vol.
- Nosiola, Müller Thurgau, Vino Santo, Schiava, Schiava Gentile: 12 t/Ha e 10,50% vol.
- Bianco V.T., Müller Thurgau V.T., Nosiola V.T.: 12 t/Ha e 15,00% vol.
- Chardonnay V.T., Kerner V.T., Manzoni Bianco V.T., Pinot Bianco V.T., Pinot Grigio V.T., Sauvignon V.T., Riesling Renano V.T., Traminer Aromatico V.T., Moscato Giallo V.T.: 10 t/Ha e 15,00% vol.
- Rosso, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Cabernet, Lagrein, Merlot, Rebo: 9 t/Ha e 11,50% vol.
- Pinot Nero: 8 t/Ha e 11,50% vol.
- Moscato Rosa, Moscato Rosa V.T.: 6 t/Ha e 15,00% vol.
● le uve da porre ad appassimento per la produzione del vino “Trentino Superiore” Vino Santo devono derivare, a seguito della tradizionale cernita dei grappoli operata nel vigneto, dal vitigno Nosiola;
● il quantitativo massimo di uva da porre ad appassimento per la produzione del vino “Trentino” Superiore Vino Santo non deve superare la produzione massima di 12 t/Ha; gli eventuali quantitativi, entro la resa massima sopra indicata, non utilizzati per la produzione del “Trentino” Superiore Vino Santo possono essere classificati “Trentino” Superiore Nosiola;
► norme per la vinificazione
● la vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino “Trentino” Superiore Vino Santo deve avvenire dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento sui graticci con i tradizionali metodi naturali, da concludersi non prima del 1° marzo successivo alla raccolta. La Provincia autonoma di Trento, qualora le condizioni climatiche lo giustifichino, su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria della denominazione, può con proprio provvedimento anticipare il predetto termine per la vinificazione delle uve.
Nell’elaborazione del “Trentino” Superiore Vino Santo non è ammessa la pratica enologica dell’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale;
● le operazioni di appassimento, vinificazione e invecchiamento obbligatorio del vino “Trentino” Superiore Vino Santo devono essere effettuate all’interno dei Comuni ricadenti nella zona di produzione delle uve delimitata;
● le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio delle rimanenti tipologie dei vini “Trentino” Superiore devono essere effettuate esclusivamente nell’intero territorio della Provincia autonoma di Trento;
● prima di essere immessi al consumo, i vini “Trentino” Superiore devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno:
- 4 mesi per i vini delle tipologie Müller Thurgau, Nosiola, Moscato Giallo, Schiava e Schiava Gentile;
- 10 mesi per le tipologie Marzemino, Moscato Rosa e per quelle designate con nomi di vitigni a frutto bianco diversi da quelli di cui al punto precedente;
- 12 mesi per i vini delle tipologie “Bianco” e Pinot Nero;
- 12 mesi per i vini delle tipologie “Vendemmia Tardiva”;
- 22 mesi per i vini delle tipologie “Rosso”, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Cabernet, Merlot, Lagrein e Rebo;
- 48 mesi per il Vino Santo;
Il periodo di invecchiamento di cui sopra decorre dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve per tutte le tipologie di prodotto a eccezione del Vino Santo per il quale il periodo di invecchiamento decorre dal 1° maggio dell’anno successivo alla raccolta;
● è consentita l’aggiunta, a scopo migliorativo, di vini “Trentino” Superiore, di annate diverse da quella indicata, nella misura massima del 15%;
► norme per l’etichettatura e il confezionamento
● nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Trentino Superiore” può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 31, comma 10, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238;
● per i vini “Trentino Superiore” è obbligatorio riportare nell’etichettatura l’indicazione dell’annata di produzione delle uve;
● i vini “Trentino Superiore” devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro, di forma tradizionale, di capacità non superiore a litri 5;
● i vini Moscato giallo e Moscato rosa, anche della tipologia “Vendemmia Tardiva”, possono essere immessi al consumo nelle caratteristiche e tradizionali bottiglie ad anforetta di tipo analogo alla “Bocksbeutel”;
● la chiusura deve essere costituita dal tappo a raso bocca in sughero;
► legame con l’ambiente geografico
● A) Informazioni sulla zona geografica
◉ Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona delimitata per la produzione del vino D.O.C. “Trentino”/”Trentino Superiore” comprende 72 Comuni viticoli della provincia di Trento ubicati nella Valle dell’Adige, nella Valle di Cembra, nella Vallagarina, nella Valle del Sarca, nella Valsugana e nelle Valli Giudicarie. La zona copre un’area vitata di considerevole estensione (circa 7.500 ettari) e comprende le principali zone viticole della provincia. La zona in questione è cointeressata anche ad altre denominazioni, ma la D.O.C. “Trentino”/ “Trentino Superiore” rappresenta la principale per superficie vitata interessata.
L’area è prevalentemente montuosa o collinare. Secondo la classificazione delle zone altimetriche effettuata dall’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) il territorio in questione è considerato interamente montano, in quanto presenta solo limitate superfici pianeggianti nel fondovalle (circa il 10%). Il 70% del territorio trentino si trova al di sopra dei 1.000 di quota. L’altitudine dei terreni vitati idonei alla produzione del vino D.O.C. “Trentino”/ “Trentino Superiore” varia dai 70 ai 600/700 m s.l.m.
Per quanto riguarda i versanti pedemontani interessati dall’attività agricola e dalla viticoltura in particolare, i suoli sono prevalentemente costituiti da detriti calcarei generalmente a elevata pietrosità che determinano buone condizioni di drenaggio ed aerazione. Questi suoli si trovano generalmente su detriti calcarei nelle parti medio-alte di conoidi di deiezione. Nelle parti più basse dei versanti o nelle conche seguono spesso suoli a pietrosità più bassa; in alcune zone pianeggianti si trovano intercalati terreni da accumulo colluviale e terreni su depositi morenici o su ghiaie fluviali.
Non mancano inoltre terreni su diversa matrice geologica come nel caso della Valle di Cembra (matrice porfirica), della Vallagarina centrale (fascia basaltica di Isera, Mori, Brentonico) e della Valsugana (matrice scistoso-micacea).
Dal punto di vista climatico la zona presenta ambienti assai differenti in relazione alla quota altimetrica ed all’orientamento delle valli rispetto all’incidenza della proiezione solare. In tale contesto la viticoltura si è tradizionalmente collocata nelle aree dotate di condizioni (esposizione, giacitura, altitudine, ecc.) più favorevoli allo sviluppo vegetativo delle vite.
Per quanto riguarda le zone alla quote meno elevate, ovvero quelle interessate alla coltivazione della vite, il clima è caratterizzato da inverni relativamente freddi ed abbastanza nevosi ed estati calde, spesso afose di giorno. Un clima più mite, di tipo sub mediterraneo è presente nell’area dell’Alto Garda e della bassa Valle del Sarca per l’effetto mitigatore prodotto dal Lago di Garda, il più esteso bacino d’Italia (370 km2).
Una parte del territorio trentino beneficia inoltre dell’effetto mitigatore dell’ “Òra”, una brezza di valle che ogni giorno dell’anno spira, dal Lago di Garda, da mezzogiorno al tramonto.
Nelle aree interessate alla coltivazione della vite le temperature medie annuali oscillano fra 11 e 13°.
Le precipitazioni variano, anche sensibilmente, in relazione alla fascia altimetrica. Nell’area sub mediterranea le precipitazioni sono in media di 900-1.000 mm a seconda delle zone. Le distribuzione stagionale delle piogge ha caratteri tipicamente mediterranei concentrandosi prevalentemente nel periodo primaverile e autunnale. Nel periodo da dicembre a febbraio le temperature scendono ordinariamente sotto lo zero con possibili, anche frequenti, nevicate.
◉ Fattori umani rilevanti per il legame
Coltivazione della vite e produzione di vino fanno da sempre parte del bagaglio culturale della regione; lo testimoniano numerosi ritrovamenti archeologici e documenti storici che coprono un arco temporale che va dall’Età del Bronzo ai giorni nostri.
La coltivazione della vite ha rappresentato, e rappresenta tuttora, una importante (quando non unica) fonte di reddito per generazioni di famiglie contadine. La coltivazione della vite rappresenta nella provincia di Trento un elemento caratterizzante del paesaggio ed un importante elemento di tutela del territorio da fenomeni di degrado ambientale e di abbandono. Ciò grazie anche a quei viticoltori che, per affezione e tradizione più che per necessità economica, coltivano tenacemente appezzamenti di modesta dimensioni e talvolta lavorabili solo manualmente. Oltre a tali aziende esistono ovviamente aziende viticole di più considerevole estensione che coltivano la maggior parte della superficie vitata.
Nell’arco di tempo in cui la coltivazione della vite e la storia dell’uomo si sono accompagnate e intrecciate si sono sviluppati – come è ovvio e naturale – dei legami inscindibili che si trasmettono e rafforzano nella cultura locale. Legami che si ritrovano nelle tradizionali pratiche agronomiche ed enologiche, ma anche in ambiti culturali più ampi (tradizioni, cultura popolare, arte, gastronomia, ecc.).
Le più antiche testimonianze sulla coltivazione della vite nell’area in questione risalgono all’età del Bronzo antico (1800-1600 a.C.) e del ferro finale e sono rappresentate dai vinaccioli rinvenuti nell’insediamento palafitticolo di Ledro (TN). Una innumerevole serie di altri ritrovamenti ci conduce fino alla situla reto-etrusca (IV secolo a.C.) rinvenuta a Cembra (TN) sulla quale è incisa una fra le più estese iscrizioni di epoca etrusca inneggianti al consumo simposiale del vino.
Una ulteriore significativa testimonianza sulla produzione ed il commercio di vini della regione è rappresentata dalla stele funeraria risalente al II-III secolo d.C. dedicata al commerciante di vini trentino P. Tenatius Essimnus e rinvenuta a Passau (Germania).
Risalgono invece al periodo medioevale le prime regole vendemmiali; nel XII secolo furono emessi gli “Statuti di Trento”, norme protezioniste della produzione locale mirate ad ostacolare l’introduzione di vini prodotti nelle zone limitrofe.
Nelle cronache del Concilio di Trento scritte dallo storico Michelangelo Mariani nel 1670 (Trento con il Sacro Concilio et altri notabili) viene inoltre riportata una precisa descrizione della produzione vinicola e della sua importanza sull’economia locale che l’autore così sintetizza:
<<…tutto o quasi il territorio del Trentino (toltone alcune montagne e le valli che non hanno vigne) produce vini stimabili, sì li bianchi come li rossi, con effetto però costante, vino che venendo quasi tutto in pendici, fa credere veramente che: “Baccus amat Colles” e maturando per lo più a riverbero di suolo non men che di Sole, ha qualità di non offendere, chi non l’abusa a forza di quantità… …insomma, per quanto veggo, questo è il paese del vino naturalmente, tanto che corre il detto: “grano per tre mesi e vino per tre anni“>>.
Una svolta decisiva alla viticoltura ed all’enologia trentina è stata impressa, nel 1874, con la costituzione dell’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige.
Per quanto concerne l’aspetto strettamente tecnico/produttivo si evidenziano inoltre i seguenti fattori:
◈ base ampelografica dei vigneti: costituiscono la base ampelografica dei vini DOC “Trentino”/ “Trentino Superiore” sia vitigni autoctoni o di antica coltivazione, quali:
▪ Lagrein, Marzemino, Moscato giallo, Moscato rosa, Muller Thurgau, Nosiola, Rebo e Traminer aromatico;
sia varietà di vite internazionali, quali:
▪ Cabernets, Chardonnay, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling e Sauvignon.
La vinificazione delle uve avviene di norma in purezza con indicazione del nome della varietà, fatta eccezione per gli uvaggi rosso (bordolese), bianco e rosato/kretzer.
◈ forme di allevamento: sono quelle tradizionali della zona: pergola semplice, pergola doppia, forme a spalliera verticale (Guyot, cordone speronato, ecc.); l’adozione della forma di allevamento è effettuata sia in base alla giacitura del terreno e all’esigenza di agevolare l’esecuzioni delle operazioni colturali, sia all’obiettivo enologico che il produttore intende perseguire;
◈ pratiche relative all’elaborazione dei vini: sono quelle tradizionalmente praticate in zona per la produzione di vini bianchi, rossi e rosati. Tali pratiche rientrano nelle correnti pratiche enologiche previste e disciplinate dal Reg. Ce n. 606/2009. Nella produzione del tradizionale “Vino Santo” le uve (Nosiola), dopo la raccolta, vengono sottoposte ad appassimento sui graticci (arele) fino al momento della pigiatura la quale può avvenire dal 1° marzo successivo alla raccolta per il “Trentino Superiore Vino Santo” e di norma dal 1° febbraio successivo alla raccolta per il “Trentino Vino
Santo”. Nell’ottenimento dei vini recanti la menzione “vendemmia tardiva” viene invece praticato un più o meno prolungato appassimento delle uve sulla vite.
● B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico
I vini D.O.C. “Trentino” / “Trentino Superiore” presentano, dal punto di vista analitico e organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’influenza dell’ambiente geografico sui vitigni costituenti le diverse tipologie di vino.
I vini presentano parametri chimico-fisici su valori equilibrati, in particolare per quanto riguarda il rapporto acidità/alcol e caratteristiche organolettiche chiaramente riconducibili ai vitigni di provenienza.
● C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b)
Gli elementi di interazione causale fra la zona geografica e il prodotto sono già descritti alle lettere a) e b).
Si ribadisce tuttavia che il legame causale tra il luogo e il prodotto è essenzialmente rappresentato dall’influenza delle condizioni ambientali e naturali della zona di produzione, sulle caratteristiche qualitative delle uve e dei vini derivati.