► zona di produzione ● in provincia di Perugia: Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Monte Castello di Vibio, Perugia e Piegaro; ● in provincia di Terni: San Venanzo;
► base ampelografica ● bianco, Vin Santo o Vino Santo: min. 50% trebbiano toscano, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Perugia max. 50%, tranne per le malvasie che è consentito max. 10%; ● spumante: min. 80% grechetto e/o chardonnay e/o pinot nero e/o pinot bianco e/o pinot grigio, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Perugia max. 20%; ● rosato, rosso, Novello: min. 50% sangiovese, possono concorrere altre uve a bacca rossa racc. e/o aut. per la provincia di Perugia max. 50%; ● con menzione del vitigno bianchi: Chardonnay, Grechetto, Pinot Grigio, Trebbiano min. 85%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, ammesse alla coltivazione, max. 15%; ● con menzione del vitigno rossi: Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese min. 85%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, ammesse alla coltivazione, max. 15%;
► norme per la viticoltura ● i nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densità minima di 2.000 ceppi per ettaro; ● la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 12 t/Ha per le tipologie Grechetto, Pinot Grigio, Trebbiano, Cabernet Sauvignon, Merlot e Sangiovese, 11 t/Ha per le tipologie Chardonnay e Spumante; ● le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,50% vol. per le tipologie a bacca bianca, 10,00% vol. per la tipologia Spumante, 11,00% vol. per le tipologie a bacca rossa, compreso Rosato e Novello;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione. Le operazioni di elaborazione del vino “Colli perugini” Spumante possono essere effettuate anche fuori della zona di produzione; ● la produzione del vino “Colli perugini” Spumante deve essere effettuata con il metodo della fermentazione in autoclave o in bottiglia, con l’esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica; ● le uve destinate alla produzione della tipologia Vino Santo o Vin Santo devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi non oltre il 31 marzo dell’anno successivo alla vendemmia e comunque fino al raggiungimento di un contenuto zuccherino minimo naturale del 26%. Per l’appassimento è consentita la disidratazione iniziale con aria ventilata non riscaldata. L’elaborazione della tipologia Vino Santo o Vin Santo deve avvenire in recipienti di legno di capacità non superiore a 350 litri;
► norme per l’etichettatura ● sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a D.O.C. “Colli Perugini” può figurare, veritiera e documentabile, l’annata di produzione delle uve, mentre quest’ultima è obbligatoria per le tipologie Vino Santo o Vin Santo e Novello
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