► zona di produzione
● in provincia di Roma: comprende i territori amministrativi dei comuni di Nettuno e Anzio;
► base ampelografica
● bianco(secco, frizzante): 30÷70% bellone (loc. cacchione), 30÷50% trebbiano toscano, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Roma max. 20%;
● con menzione del vitigno bianco: Bellone (o Cacchione), min 85%, possono concorrere altre uve a bacca bianca racc. e/o aut. per la provincia di Roma max. 15%;
● rosato (secco, frizzante): min. 40% sangiovese, min 40% trebbiano toscano, possono concorrere altre uve racc. e/o aut. per la provincia di Roma max. 20%;
● rosso (secco, Novello): 30÷50% merlot, 30÷50% sangiovese, possono concorrere altre uve a bacca rossa racc. e/o aut. per la provincia di Roma max. 20%;
► norme per la viticoltura
● è ammessa l’irrigazione di soccorso;
● nei nuovi impianti e reimpianti, in coltura specializzata, dovranno essere favoriti i vitigni miglioratori che costituiscono la piattaforma ampelografica ed avere una densità di almeno 2.500 ceppi per ettaro;
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 14 t/Ha e 10,00% vol. per Bianco e Rosato, 13 t/Ha e 10,00% vol. per Bellone e Novello, 13 t/Ha e 11,00% vol. per il Rosso;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno della zona di produzione;
● è consentito l’arricchimento alle condizioni stabilite dalle normative comunitarie e nazionali |