Le DOC dell’Emilia Romagna: Romagna Sottozona Marzeno

❂ Romagna Sottozona Marzeno D.O.C.
(Approvato con D.M. 22/9/2011 – G.U. n.235 dell’8/10/2011; ultima modifica D.M. 26/5/2022 – G.U. n.130 del 6/6/2022, G.U.U.E. n.C 386 del 7/10/2022)
► zona di produzione
● in provincia di Forli-Cesena: comprende parte del territorio amministrativo del comune di Faenza.
Confine Nord: si parte dalla SP 16 all’altezza di Via Bertella (riferimento ex scuole di Rivalta) proseguendo fino a Via Cornacchia. La si percorre fino all’incrocio con Via Tuliero all’altezza del civico 144. Si prosegue su Via Tuliero in direzione Sud verso Sarna, comprendendo il foglio di mappa 220. Si arriva in Via Sarna e la si percorre in direzione Brisighella fino al confine amministrativo di Brisighella.
A Ovest ci si raccorda alla Via Pian di Vicchio e si prosegue fino all’incrocio con la Strada Provinciale Carla per proseguire tenendo il crinale superiore denominato “Sentiero di Monte Gebolo”, per arrivare alla località Cà Raggio, nei pressi del Lago Aziendale dove si prosegue per la località Casa Ergazzina, poi in direzione Sud-Ovest in Via Bicocca e di qui a seguire fino all’innesto con la Provinciale Faentina. Si prosegue in direzione Modigliana fino all’incrocio con Via Ceparano che segna il confine Sud. Si percorre tutta la Via Ceparano, che rappresenta il confine Sud – Est fino all’innesto con Via Albonello in corrispondenza dei Poderi Padernone, Paterna e Laguna. Da Via Albonello, attraverso il Rio Albonello, ci si raccorda a Via Gabellotta e da questa si prosegue in direzione Nord su Via Pietramora.
Il confine a Est parte da Via Uccellina che si raccorda a Via Canovetta e prosegue su Via Samoggia fino a Via Sandrona e poi continua fino all’innesto con Via Pietramora, nei pressi dell’incrocio con Via Albonello;
► base ampelografica
● Sangiovese (anche riserva): min. 95% sangiovese, possono concorrere, fino a un massimo del 5%, altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna;
► norme per la viticoltura
● per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC “Romagna” Sangiovese Marzeno la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro;
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 9 t/Ha e 12,5% vol. per il “Romagna” Sangiovese Marzeno, 9 t/Ha e 13% vol. per il “Romagna” Sangiovese Marzeno Riserva;
► norme per la vinificazione
● per il vino DOC “Romagna” Sangiovese Marzeno le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato in precedenza. Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola o associata (cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell’intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini;
● le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC “Romagna” Sangiovese Marzeno, anche Riserva, devono essere effettuate nell’ambito della zona di vinificazione;
● il vino DOC “Romagna” Sangiovese Marzeno non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre dell’anno successivo a quello di raccolta delle uve; la sua idoneità chimico fisica e organolettica non potrà essere valutata prima del 1° giugno dell’anno successivo alla raccolta delle uve;
● il vino DOC “Romagna” Sangiovese Marzeno Riserva non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo a quello di raccolta delle uve e inoltre è obbligatorio documentare l’affinamento in bottiglia di almeno 2 mesi; la sua idoneità chimico fisica e organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve;
● per il vino DOC “Romagna” Sangiovese Marzeno, anche riserva, è consentito l’utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento;
● nel vino DOC “Romagna” Sangiovese Marzeno, anche riserva, è vietata qualunque forma di arricchimento;
► norme per l’etichettatura e il confezionamento
● per il vino “Romagna” Sangiovese Marzeno Riserva, è consentito l’utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente;

