Le DOC del Veneto: Bardolino Sottozona Montebaldo

❂ Bardolino D.O.C. Sottozona Montebaldo
(Approvato con D.M. 2/4/2021 – G.U. n.87 del 12/4/2021)
► zona di produzione
● in provincia di Verona: comprende i territori comunali di Affi, Caprino Veronese, Cavaion Veronese, Costermano sul Garda e Rivoli Veronese ricadenti all’interno della zona definita nel disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Bardolino”;
► base ampelografica
● i vini a denominazione di origine controllata “Bardolino” sottozona “Montebaldo” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vitigni presenti nei vigneti, in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:
corvina veronese (cruina o corvina) 35–95%; è tuttavia ammessa nella misura massima del 20% la presenza della varietà corvinone in sostituzione di una pari percentuale di corvina; rondinella 5-40%; possono concorrere inoltre alla produzione di detti vini, anche le uve provenienti dai vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Verona, fino a un massimo del 20% del totale, con un limite massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato, ad eccezione della Molinara che può essere presente per un massimo del 15%;
► norme per la viticoltura
● la resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini della sottozona “Montebaldo” non deve essere superiore a 10 tonnellate per ettaro. In annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata a detto limite purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo;
● le uve destinate alla vinificazione dei vini della sottozona “Montebaldo”, al momento della raccolta, nel loro insieme, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione secondo i metodi tradizionali devono essere effettuate nell’intero territorio amministrativo dei comuni ricadenti nella zona delimitata dei vini a denominazione di origine controllata “Bardolino”. Tuttavia, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’ambito del territorio della provincia di Verona a condizione che i prodotti derivino dalle uve provenienti dai soli vigneti di pertinenza aziendale;
● è ammessa la raccolta e vinificazione congiunta o disgiunta delle varietà di uve che concorrono alla denominazione di origine. Il coacervo dei vini ottenuti con vinificazione disgiunta dovrà essere effettuato nella cantina del vinificatore e comunque prima della richiesta della certificazione per l’immissione al consumo;
● nella composizione della partita dei vini di una singola sottozona, è consentito il taglio fino a un massimo del 15% del totale, con vini provenienti da un’altra sottozona;
● per i vini Bardolino sottozona “Montebaldo” l’immissione al consumo è consentita a partire dall’1 gennaio dell’anno successivo alla raccolta delle uve;
● non è ammessa la pratica di arricchimento;
► norme per l’etichettatura e il confezionamento
● nella designazione dei vini della sottozona “Montebaldo” può essere utilizzata la menzione “vigna” secondo la normativa vigente;
● i vini della sottozona “Montebaldo” devono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro aventi capacità non superiore a litri 3. Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura consentiti dalla normativa vigente con esclusione del tappo a corona.




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