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► zona di produzione
● in provincia di Benevento: comprende l’intero territorio amministrativo della provincia;

● Sottozona Solopaca: comprende l’intero territorio dei comuni di Solopaca, Castelvenere, Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore e parte del territorio dei comuni di Cerreto Sannita, Faicchio, Frasso Telesino, Melizzano, San Lorenzello, San Salvatore Telesino, Telese e Vitulano;

● Sottozona Guardia Sanframondi o Guardiolo: comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore, San Lupo e Castelvenere;

● Sottozona Taburno: comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di ApolIosa, Bonea, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Foglianise, Montesarchio, Paupisi, Torrecuso e Ponte ed in parte il territorio dei comuni di Benevento, Cautano, Vitulano e Tocco Caudio;

● Sottozona Sant’Agata dei Goti: comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Sant’Agata dei Goti;

► base ampelografica
● anche spumante, spumante di qualità, spumante di qualità metodo classico, vendemmia tardiva, passito: falanghina min. 85%, per la restante parte possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nell’ambito della provincia di Benevento, da soli o congiuntamente max. 15%;
► norme per la viticoltura
● è ammessa l’irrigazione di soccorso;
● la forma di allevamento ammessa è quella a controspalliera e la densità minima di viti per ettaro non dovrà essere inferiore a 2.500 piante;
● la resa massima di uva in coltura specializzata per la produzione dei vini deve essere la seguente:

● le uve destinate alla vinificazione devono assicurare il seguente titolo alcolometrico volumico minimo naturale:

► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione, di elaborazione, di spumantizzazione, di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata “Falanghina del Sannio” devono essere effettuate all’interno del territorio della provincia di Benevento;
● le operazioni di vinificazione, di elaborazione, di spumantizzazione, di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata “Falanghina del Sannio”, con la specificazione delle sottozone Solopaca, Guardiolo, Taburno, Sant’Agata dei Goti, devono essere effettuate all’interno del territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona di produzione delimitata per ciascuna sottozona;
● sono consentiti l’arricchimento e le eventuali pratiche correttive ai sensi delle norme vigenti;
● i vini a denominazione di origine controllata “Falanghina del Sannio” Passito, associati o meno al riferimento ad una delle sottozone, devono essere ottenuti da uve, prodotte ed elaborate nel rispetto delle norme vigenti per tale tipologia, sottoposte in tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, ad un appassimento tale da assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 16% vol.; è vietata ogni aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati. Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell’anno successivo alla vendemmia;
● i vini a denominazione di origine controllata “Falanghina del Sannio” Spumante di Qualità Metodo Classico, associati o meno al riferimento ad una delle sottozone, devono essere ottenuti attraverso la tradizionale rifermentazione in bottiglia e devono permanere sui lieviti di fermentazione per almeno 12 mesi a decorrere dal 15 novembre dell’anno di produzione delle uve;
► norme per l’etichettatura
● sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini “Falanghina del Sannio”, con o senza specificazione delle sottozone, deve figurare sempre l’indicazione dell’annata di produzione delle uve, ad eccezione delle tipologie Spumante |