Le Doc della Sicilia: Marsala

❂ Marsala D.O.C.
(Approvato con D.P.R. 2/4/1969 – G.U. n.143 del 10/6/1969; ultima modifica D.M. 1/7/2025 – G.U. n.159 dell’11/7/2025)
► zona di produzione
● in provincia di Trapani: comprende l’intero territorio della provincia, esclusi i comuni di Alcamo, Favignana e Pantelleria;
► base ampelografica
● tipologia: fine, superiore, superiore riserva, vergine o soleras, vergine riserva o soleras riserva, vergine stravecchio o soleras stravecchio;
● Marsala oro ed ambra: grillo e/o catarratto (tutte le varietà, tutti i cloni) e/o ansonica (loc. inzolia) e/o damaschino;
● Marsala rubino: perricone (loc. pignatello) e/o calabrese (loc., nero d’Avola) e/o nerello mascalese; possono concorrere fino a un massimo del 30% del totale le stesse uve utilizzate per il “Marsala oro e ambra”;
► norme per la viticoltura
● sono da ritenersi idonei tutti i sistemi di allevamento in verticale, ivi compresi l’alberello e la spalliera ed esclusi quelli in orizzontale;
● è consentita l’irrigazione di soccorso;
● la resa massima di uva in coltura specializzata deve essere di 10 t/Ha per i vitigni a bacca bianca, 9 t/Ha per i vitigni a bacca nera;
● le uve debbono assicurare al mosto un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13,00% vol.;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di elaborazione, a partire dalle uve che sono necessarie per ottenere un Marsala pronto al consumo, debbono essere effettuate nella zona di produzione. Per mosti si intendono i mosti propriamente detti ed i mosti parzialmente fermentati; per sifone il prodotto preparato con aggiunta al mosto, atto a dare Marsala, di alcol etilico di origine viticola e/o di acquavite di vino. Il mosto cotto, il mosto concentrato ed il sifone, da impiegarsi nella preparazione del Marsala, quando consentiti, debbono anche essi essere ottenuti da uve coltivate nei vigneti presenti nella zona di produzione;
● nella preparazione del Marsala Fine nei tipi oro e rubino e del Marsala Superiore nei tipi oro e rubino è vietata l’aggiunta di mosto cotto;
● l’aggiunta, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, di mosto cotto nella preparazione del Marsala Fine ambra e del Marsala Superiore ambra non deve essere inferiore all’1%. Nella preparazione dei Marsala Vergine è vietato l’impiego di mosto cotto, di mosto concentrato e di sifone;
● per i Marsala, anche nel caso in cui non è consentito l’impiego del mosto cotto, è ammessa la presenza di tracce di ossi-metil-furfurolo derivante dai processi di affinamento e di invecchiamento;
● i vini Marsala già idonei al consumo diretto come tali possono essere addizionati con alcol etilico di origine viticola e/o con acquavite di vino senza ulteriore periodo di invecchiamento, onde adattarli a particolari esigenze di mercato; essi in tal caso devono essere sottoposti ad un periodo di affinamento di almeno un mese prima della commercializzazione.
● Il periodo di invecchiamento minimo decorre dalla data di ultimazione delle operazioni di concia.
● è consentita la rilavorazione di una o più miscele di Marsala. In tal caso il prodotto derivato deve essere sottoposto a un nuovo periodo di invecchiamento in relazione al tipo di Marsala che si intende ottenere.
● l’invecchiamento deve avvenire in recipienti di legno, preferibilmente di rovere o di ciliegio, salvo che per i primi quattro mesi di invecchiamento del Marsala Fine, che possono essere effettuati in recipienti di altro materiale.
● il Marsala Fine dopo i primi quattro mesi di invecchiamento può essere destinato alla trasformazione in altre bevande o prodotti.
●i Marsala Vergini in corso di invecchiamento possono essere commercializzati come Marsala Superiore o Marsala Fine, purché abbiano completato il periodo di invecchiamento previsto per dette categorie e ne abbiano le caratteristiche. Parimenti i Marsala Superiori in corso di invecchiamento possono essere commercializzati come Marsala Fini, purché abbiano completato il periodo di invecchiamento previsto per detta categoria e ne abbiano le caratteristiche;
► norme per l’etichettatura e il confezionamento
● nell’etichettatura dei vini l’indicazione dell’annata di produzione delle uve è facoltativa, intendendosi per annata di produzione quella in cui ha avuto luogo l’ultima concia;
● i Marsala Vergini devono essere commercializzati al consumo soltanto in bottiglia. Gli altri tipi devono essere commercializzati al consumo in recipienti di capacità non superiore a 60 litri, confezionati da produttori della zona di produzione e all’interno della stessa;
► legame con l’ambiente geografico
● A) Informazioni sulla zona geografica
◉ Fattori naturali rilevanti per il legame
La conformazione orografica della zona tipica di produzione è quasi interamente pianeggiante o di lieve altitudine (dai 50 m. s.l.m. della fascia costiera a max 300 m. s.l.m. delle basse colline nell’immediato entroterra).
I vigneti, generalmente affacciati sul mare e comunque esposti ad intensa assolazione, vengono allevati su terreni aridi, poco fertili, che possono essere anche argillosi, di origine siliceo/calcarea (a volte ricchi di terre rosse) e sabbiosi, spesso con falde superficiali.
Il clima è mediterraneo-insulare, con inverni anche piovosi ed estati calde ma asciutte, a volte torride a causa dei frequenti venti caldi africani.
◉ Fattori umani rilevanti per il legame
È l’uomo a rendere questa zona un unicum, un’autentica culla della civiltà mediterranea della vite e del vino.
Infatti, tutti i popoli che nei millenni vi si sono insediati, ne hanno implementato la naturale vocazione vitivinicola:
dando luogo ad un insieme di passione e di tradizione, di culture e di colture.
I fattori presenti nella zona tipica di produzione del vino a D.O. Marsala consistono in condizioni specifiche che complessivamente determinano caratteristiche davvero esclusive.
Se ne può dedurre che le doti qualitative del vino rappresentano la risultante organolettica degli elementi climatici e geologici propri di un’area geografica particolarmente vocata, ma anche dalle consuetudini che vi si perpetuano da tempo immemorabile.
L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrale del vigente disciplinare di produzione:
▪ base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata;
▪ le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare;
▪ le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai prodotti le loro caratteristiche specifiche e, in particolare, è ammessa soltanto l’aggiunta di alcole etilico di origine viticola o di acquavite di vino.
● B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico
I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
In particolare, le doti qualitative dei vini liquorosi Marsala a D.O., quali intensità di corpo, consistente tenore alcolico, elevata longevità, eccellente brillantezza, rappresentano la risultante organolettica degli elementi climatici, eolici e geologici dell’area particolarmente vocata.
● C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)
Il microclima, comunque peculiare di tutta la porzione occidentale della Sicilia, permette alle uve – allevate anche ad alberello – di maturare, concentrando elevati tenori zuccherini e polifenolici che consentiranno un affinamento di vini con elevati estratti.
Nei dintorni dei centri abitati sono ancora visibili i caratteristici «bagli», risalenti, per lo più, agli ultimi duecentocinquanta anni -nei quali veniva originariamente conferita e vinificata l’uva dei generosi feudi circostanti.
Proprio in questa lunga fascia temporale plurisecolare, si colloca un proficuo connubio fra una diffusa sapienza contadina e una riconosciuta plurima capacità imprenditoriale che, sinergicamente, hanno dato luogo al vino «Marsala».
Infatti, la felice combinazione fra il descritto eco/sistema e le richiamate consuetudini agroviticole, ha visto fin dalla fine del ‘700 il sorgere di numerosi stabilimenti e opifici industriali, in parte rimasti ai giorni nostri e nei quali soltanto si può ottenere questo tradizionale vino liquoroso a denominazione d’origine.



