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► zona di produzione
● in provincia di Cosenza: comprende in parte il territorio dei comuni di Cassano Ionio, Castrovillari, Civita, Frascineto, S. Basile e Saracena;
► base ampelografica
● bianco (anche passito, vendemmia tardiva): greco bianco e/o guarnaccia bianca e/o pecorello e/o montonico (localmente mantonico)min. 80%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, max. 20%;
● rosato: magliocco – loc. guarnaccia nera o magliocco dolce o mantonico nero o lacrima – e/o gaglioppo e/o greco nero e/o aglianico e/o calabrese, min. 70%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, max. 30%;
● rosso (anche riserva, passito, vendemmia tardiva, novello): magliocco – loc. guarnaccia nera o magliocco dolce o mantonico nero o lacrima – e/o gaglioppo, min. 60%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, max. 40%;
● con menzione del vitigno rosso (anche riserva): Magliocco – loc. guarnaccia nera o magliocco dolce o mantonico nero o lacrima – min. 85%, possono concorrere greco nero e/o gaglioppo e/o aglianico e/o calabrese, max. 15%;
● Moscato Passito: moscato min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca fra quelli idonei nella regione Calabria, max. 15%;
► norme per la viticoltura
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale non devono essere superiori a 10 t/Ha (7 t/Ha per la tipologia “Magliocco”) e 11,5% vol.;
● per la produzione delle tipologie Passito, le uve, dopo un’accurata cernita, devono essere sottoposte ad appassimento all’aria o in locali idonei, con possibilità di una parziale disidratazione con aria ventilata e/o deumidificata;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate all’interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate all’interno del territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata;
● il vino “Terre di Cosenza Sottozona Pollino” ottenuto da uve aventi una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 12% e immesso al consumo con una gradazione alcolica minima complessiva di 12,5%, può portare in etichetta la qualificazione “Superiore” a seguito di un periodo di invecchiamento obbligatorio di 2 anni, che decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve;
● i vini “Terre di Cosenza Sottozona Pollino” Rosso e Magliocco, ottenuti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 12,5% e che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 3 anni, possono essere destinati a “Riserva“. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all’annata di produzione delle uve;
► norme per l’etichettatura
● nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Terre di Cosenza” Sottozona Pollino, nelle tipologie Bianco, Rosso e Rosato, che derivino dall’assemblaggio di due varietà di vitigno, è ammessa l’indicazione dei vitigni che lo compongono esclusivamente nelle informazioni al consumatore ed alle seguenti condizioni:
– essa non contenga il riferimento geografico della denominazione di origine controllata “Terre di Cosenza”
– siano riportati con gli stessi caratteri e realizzazione grafica della altre informazioni al consumatore
– le varietà da cui il vino deriva devono essere indicate in ordine decrescente in relazione alle quantità utilizzate e che ognuno di esse partecipi per almeno il 15% del totale
– il prodotto in questione sia ottenuto al 100% dalle varietà menzionate |