Le DOC del Piemonte: Freisa di Chieri

❂ Freisa di Chieri D.O.C.
(D.P.R. 20/09/1973 – G.U. n.27 del 29/1/1974; ultima modifica D.M. 7/3/2014, pubblicato sul Sito ufficiale del Mipaaf, Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)
► zona di produzione
● in provincia di Torino: il territorio collinare dei comuni di Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Chieri, Marentino, Mombello Torinese, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Riva presso Chieri e Torino limitatamente alla Regione San Luca, Regione Eremo, Regione Santa Margherita, Parco di Villa Genero e Regione Villa della Regina;
► base ampelografica
● secco, superiore, frizzante, spumante, dolce: Freisa min. 90%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, max 10%;
► norme per la viticoltura
● i vigneti oggetto di nuova iscrizione o reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi a ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 2.500;
● forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistema di potatura: il Guyot tradizionale e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve);
● è consentita l’irrigazione di soccorso;
● la resa massima di uva di vigneto in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere di 8 t/Ha e 10,50% vol. per le tipologie Secco, Dolce, Frizzante e Spumante, di 8 t/Ha e 11,50% per la tipologia Superiore;
● la quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Freisa di Chieri”, “Freisa di Chieri” Superiore, con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo deve essere di 7 t/Ha di coltura specializzata. Per poter utilizzare la menzione aggiuntiva “vigna”, occorre che il vigneto in questione abbia un’età di impianto di almeno 7 anni. In particolare per poter utilizzare la menzione “vigna” il vigneto di età inferiore ai 7 anni dovrà avere una resa ulteriormente ridotta come di seguito indicato:
- 3° anno d’impianto: 4,20 t/Ha e 12,00% vol. (12,50% per il Superiore)
- 4° anno d’impianto: 4,90 t/Ha e 12,00% vol. (12,50% per il Superiore)
- 5° anno d’impianto: 5,60 t/ha e 12,00% vol. (12,50% per il Superiore)
- 6° anno d’impianto: 6,30 t/Ha e 12,00% vol. (12,50% per il Superiore)
- 7° anno d’impianto: 7 t/Ha e 12,00% vol. (12,50% per il Superiore);
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione, affinamento e imbottigliamento devono essere effettuate all’interno della zona delimitata. Tuttavia, tenendo conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio delle Province di Torino, Asti e Cuneo;
● è consentito l’arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legge;
● per la presa di spuma della tipologia frizzante la stessa va ottenuta mediante rifermentazione degli zuccheri naturali residuati nel vino amabile o dolce, conservato secondo le pratiche enologiche di filtrazione ripetuta e/o refrigerazione;
● la tipologia “Freisa di Chieri” Superiore, deve essere sottoposta a un periodo minimo di invecchiamento di 12 mesi a decorrere dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve. È ammesso l’invecchiamento in legno di minimo 6 mesi. È ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell’intero invecchiamento obbligatorio;
● per il vino “Freisa di Chieri” Superiore, è ammessa l’immissione al consumo a partire dal 1° novembre dell’anno successivo a quello di raccolta delle uve;
● è consentita, a scopo migliorativo, l’aggiunta nella misura massima del 15% di “Freisa di Chieri” più giovane a “Freisa di Chieri” più vecchio o viceversa, anche se non ha ancora ultimato il periodo di maturazione obbligatorio;
● Il vino “Freisa di Chieri” Superiore deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento minimo di 12 mesi a decorrere dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve;
► norme per l’etichettatura e il confezionamento
● nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Freisa di Chieri”, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, purché la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri che nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010;
● le bottiglie in cui vengono confezionati i vini per la commercializzazione devono essere di forma tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti normative, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l’esclusione del contenitore da 200 cl.. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini con l’aggiunta della menzione “vigna” seguita dal toponimo o nome tradizionale per la commercializzazione devono essere di capacità inferiore ai 500 cl.;
● nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Freisa di Chieri”, con l’esclusione delle tipologie spumante e frizzante è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve;
► legame con l’ambiente geografico
● A) Informazioni sulla zona geografica
I terreni del comprensorio di coltivazione sono di medio impasto calcareo-argillosi, con giacitura esclusivamente collinare e un’altitudine non inferiore 180 metri s.l.m. L’esposizione deve essere adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve sulla pianta. I vigneti, in ambito aziendale, devono essere composti dal vitigno Freisa minimo 90% e massimo 10% da altri vitigni a bacca nera, non aromatici con un numero di ceppi non inferiore a 2.500 per ettaro.
La forma di allevamento è quella della controspalliera con vegetazione assurgente e il sistema di potatura è il Guyot. La presa di spuma della tipologia frizzante va ottenuta mediante la rifermentazione degli zuccheri naturali residuati nel vino amabile o dolce, conservato secondo le pratiche enologiche di filtrazione ripetuta e/o refrigerazione.
● B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico
Le fonti storiche collocano la nascita del vitigno Freisa nella zona del Chierese e della Collina Torinese, con successiva diffusione fino ai confini con il Basso Monferrato. Parla espressamente del vitigno il conte Nuvolone: “Freisa produce vino acerbo, secco e robusto…” dice nella celebre “Istruzione” a tema viticolo-enologico. Si accenna già allora a due varietà di Freisa, una grossa e una piccola, e alla coltura del vitigno in tutte le province piemontesi. Per quanto riguarda il vino, dice che sia “ricco di tartaro” e per questa ragione necessiti di numerosi travasi, adatto però all’invecchiamento e al taglio con i vini più deboli. La zona storicamente vocata alla coltivazione di questo vitigno è la Collina Torinese: una catena collinare a sud del Po che si estende da Moncalieri a Verrua Savoia, con un’altimetria variabile tra i 300 e gli oltre 550 metri s.l.m.
● C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)
Il secondo conflitto mondiale e il successivo periodo di boom economico furono la causa determinante per la riduzione della viticoltura in questa zona. La vicinanza con il capoluogo regionale promosse l’abbandono delle campagne, e la crescente domanda di cereali portò alla riconversione colturale dei versanti collinari.
L’avvento della fillossera, sebbene tardivo sulla Collina Torinese non risparmiò le viti di Freisa che dovettero quindi essere reimpiantate. L’operazione fece perdere sicuramente quel patrimonio di diversità clonale che nei secoli si era costituito nel Torinese, oltre che un consistente numero di vigneti. Solo dopo il 1973, anno dell’istituzione della D.O.C. Freisa di Chieri ci fu un sostanziale ritorno alla coltivazione del vitigno ed il passaggio da piccole aziende produttrici per autoconsumo ad aziende vitivinicole.



