Le DOC dell’Alto Adige: Alto Adige Sottozona Valle Venosta

❂ Alto Adige Sottozona Valle Venosta (Südtirol Veinschgau) D.O.C.
(Approvato con P.M. 12/7/2019 – G.U. n.178 del 31/7/2019)
► zona di produzione
● in provincia di Bolzano: comprende tutto o in parte le zone vocate dei comuni di Castelbello-Ciardes, Laces, Naturno, Parcines e Silandro;
► base ampelografica
● con menzione del vitigno bianchi (anche passiti): Chardonnay, Kerner, Müller Thurgau, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Riesling, Traminer Aromatico, Sauvignon, min. 85%, possono essere presenti nei vigneti, per la differenza fino al 15%, altri vitigni a frutto di colore analogo e idonei alla coltivazione per la provincia autonoma di Bolzano;
● con menzione del vitigno rossi: Pinot Nero, Schiava min. 85%, possono essere presenti nei vigneti, per la differenza fino al 15%, altri vitigni a frutto di colore analogo e idonei alla coltivazione per la provincia autonoma di Bolzano;
► norme per la viticoltura
● è consentita l’irrigazione di soccorso;
● per i nuovi impianti e reimpianti la densità minima deve essere di 3.300 ceppi/Ha;
● la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 12 t/Ha e 9,50% vol. per la Schiava, 10,00% vol. per il Müller Thurgau, 11 t/Ha e 10,00% vol. per Chardonnay e Pinot Bianco, 10,50% vol. per il Kerner, 10 t/Ha e 10,00% vol. per Riesling e Sauvignon, 10,50% vol. per il Pinot Grigio, 9 t/Ha e 10,50% vol. per il Traminer Aromatico, 8 t/Ha e 11,00% vol. per il Pinot Nero;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione devono avvenire all’interno del territorio della provincia di Bolzano;
● è consentito l’aumento del titolo alcolometrico ed altre pratiche correttive ai sensi delle norme vigenti;
● è consentita l’aggiunta di mosti e vini di colore analogo ed anche di annate diverse purché appartenenti alla stessa sottozona, nel limite massimo del 15%, comprensivo delle eventuali aggiunte di uve previste nel presente disciplinare. Inoltre è consentita l’aggiunta di mosti concentrati ai sensi delle norme vigenti;
● i vini bianchi “Alto Adige” Valle Venosta, con o senza menzione di vitigno, possono essere destinati a “Riserva” con un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni a far data dal 1° ottobre dell’anno della vendemmia, purché presentino un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 11,5%;
► norme per l’etichettatura
● sulle bottiglie o altri recipienti deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve

