Le DOC del Trentino: Trentino Sottozona Isera o d’Isera

❂ Trentino Sottozona Isera o d’Isera D.O.C.
(Approvato con D.M. 6/9/2002 – G.U. n.221 del 20/9/2002; ultima modifica con P.M. 28/2/2018, G.U.U.E. n.C225 del 5/7/2019)
★ Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si applicano le norme della DOC “Trentino Superiore” ★
► zona di produzione
● in provincia di Trento: comprende parte dei territori dei comuni di Isera, Mori, Nogaredo e Villa Lagarina;
► base ampelografica
● Marzemino Superiore: marzemino gentile min. 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino, uve a bacca nera, di varietà di vite idonee alla coltivazione nella Provincia autonoma di Trento, presenti nei vigneti in misura non superiore al 15%;
► norme per la viticoltura
● è consentita l’irrigazione di soccorso;
● per i nuovi impianti e reimpianti è previsto un numero minimo di 3.500 ceppi/Ha;
● la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 9 t/Ha e 11,50% vol.;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate all’interno del territorio della Provincia autonoma di Trento;
● le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale sono consentite secondo le vigenti norme comunitarie e nazionali;
● è consentita l’aggiunta di mosti o vini di colore analogo, esclusi quelli ottenuti dalla varietà moscato rosa, anche di annate diverse, appartenenti alla medesima denominazione “Trentino”, nel limite massimo del 15%;
● prima di essere immesso al consumo il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 10 mesi. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve;
► norme per l’etichettatura
●nella designazione del vino a denominazione di origine controllata “Trentino” Marzemino accompagnata dalla menzione “Superiore” e con la specificazione della sottozona “Isera” o “d’Isera” può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 31, comma 10, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238;
● nell’etichettatura del vino a denominazione di origine controllata “Trentino” Marzemino accompagnata dalla menzione “Superiore” e con la specificazione della sottozona “Isera” o “d’Isera” è obbligatorio riportare in etichetta l’annata di produzione delle uve

