Le DOC del Trentino: Trentino Sottozona Castel Beseno o Beseno

❂ Trentino Sottozona Castel Beseno o Beseno D.O.C. (D.M. 6/9/2002 – G.U. n.221 del 20/9/2002; ultima modifica con P.M. 28/2/2018, G.U.U.E. n.C225 del 5/7/2019)
★ Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si applicano le norme della DOC “Trentino Superiore” ★
► zona di produzione
● in provincia di Trento: comprende parte del territorio dei comuni ci Calliano e Besenello;
► base ampelografica
● superiore (anche passito, vendemmia tardiva): moscato giallo min. 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino, uve a bacca nera, di varietà di vite idonee alla coltivazione nella Provincia autonoma di Trento, presenti nei vigneti in misura non superiore al 15%;
► norme per la viticoltura
● è consentita l’irrigazione di soccorso;
● per i nuovi impianti e reimpianti è previsto un numero minimo di 3.500 ceppi/Ha;
● la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale devono essere di 9 t/Ha e 11,00% vol.;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate all’interno del territorio della Provincia autonoma di Trento;
● le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale sono consentite secondo le vigenti norme comunitarie e nazionali;
● è consentita l’aggiunta di mosti o vini di colore analogo, esclusi quelli ottenuti dalla varietà traminer aromatico, anche di annate diverse, appartenenti alla medesima denominazione “Trentino”, nel limite massimo del 15%;
● prima di essere immesso al consumo il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 4 mesi. Per i vini Passito e Vendemmia Tardiva il periodo di affinamento è della durata di 12 mesi. Il periodo di invecchiamento decorre in tutti i casi dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve;
● per l’ottenimento dei vini Passito e Vendemmia Tardiva è vietata qualsiasi forma di arricchimento;
il vino Passito deve essere ottenuto da uve sottoposte, dopo la raccolta, ad appassimento mediante procedimenti, tecniche ed attrezzature permessi dalla normativa in materia, con esclusione di metodi di deumidificazione operanti con l’ausilio del calore;
► norme per l’etichettatura
● nella designazione del vino a denominazione di origine controllata “Trentino” Marzemino accompagnata dalla menzione “Superiore” e con la specificazione della sottozona “Castel Beseno” o “Beseno” può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 31, comma 10, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238;
● nell’etichettatura del vino a denominazione di origine controllata “Trentino” accompagnata dalla menzione “Superiore” e con la specificazione della sottozona “Castel Beseno” o “Beseno” è obbligatorio riportare in etichetta l’annata di produzione delle uve


