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► zona di produzione
● in provincia di L’Aquila: comprende i terreni vocati alla qualità delle zone collinari o pedemontane comprese in tutto o parte dei territori amministrativi dei comuni di Capestrano, Ofena, Villa S. Lucia;
► base ampelografica
● anche riserva: montepulciano min. 95%, possono concorrere altre uve a bacca rossa non aromatiche, idonee per la regione Abruzzo, max. 5%;
► norme per la viticoltura
● per i nuovi impianti e reimpianti a filare la densità non può essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata;
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 9 t/Ha e 12% vol. (12,5% per la tipologia “Riserva”);
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento e l’affinamento, devono essere effettuate all’interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate nella zona di produzione della Denominazione di Origine Controllata “Montepulciano d’Abruzzo” se producevano vini con uve della zona di produzione prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare;
● il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Montepulciano d’Abruzzo” sottozona “Alto Tirino” deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento/affinamento obbligatorio non inferiore a 12 mesi; con la menzione “riserva” deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di 30 mesi di cui almeno 9 mesi in recipienti di legno, e ad un periodo di affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre successivo all’annata di produzione delle uve;
► norme per l’etichettatura
● nell’etichettatura del vino, l’indicazione dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria; è consentita la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo |