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► zona di produzione
● in provincia di Pescara: comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di Cappelle sul Tavo, Catignano, Cepagatti, Città S. Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Elice, Farindola, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescara, Pianella, Picciano, Rosciano, Spoltore, Vicoli.
► base ampelografica
● anche riserva: montepulciano min. 90%, possono concorrere altre uve a bacca rossa non aromatiche, idonee per la regione Abruzzo, max. 10%;
► norme per la viticoltura
● per i nuovi impianti e reimpianti a filare la densità non potrà essere inferiore a 2.500 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola, per i quali non deve essere inferiore a 1.600 ceppi per ettaro;
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 10 t/Ha e 12% vol.;
► norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione, ivi compresi l’invecchiamento e l’affinamento, devono essere effettuate all’interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate nella provincia di Pescara, a condizione che producevano vini con uve provenienti dalla zona di produzione antecedentemente all’entrata in vigore del presente disciplinare;
● il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Montepulciano d’Abruzzo” sottozona “Terre dei Vestini” deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di 18 mesi di cui almeno 9 mesi in recipienti di legno, e ad un periodo di affinamento in bottiglia di almeno 3 mesi. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre successivo all’annata di produzione delle uve;
● il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Montepulciano d’Abruzzo” sottozona “Terre dei Vestini” che si fregia della menzione “riserva” deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo di 30 mesi di cui almeno 9 mesi in recipienti di legno, e ad un periodo di affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre successivo all’annata di produzione delle uve;
► norme per l’etichettatura
● nell’etichettatura del vino, l’indicazione dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria; è consentita la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo |