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► zona di produzione ● in provincia di Grosseto: comprende per intero i comuni di Pitigliano, Sorano e parte del comune di Manciano;
► base ampelografica ● rosato, rosso, rosso superiore, rosso riserva: min. 50% sangiovese, possono concorrere altre uve a bacca rossa idonei alla coltivazione per la regione Toscana max. 50%; ● con menzione del vitigno rossi (superiore, riserva): Sangiovese, Merlot, Aleatico (anche passito, passito riserva), Cabernet Sauvignon, ciascuno min. 85%, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la regione Toscana max. 15%;
► norme per la viticoltura ● è ammessa l’irrigazione di soccorso; ● i nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 viti per ettaro; ● la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 11 t/Ha e 10,50% vol. per Rosato e Rosso, di 9 t/Ha e 11,50% vol. per Rosso Superiore, Aleatico Superiore, Aleatico Riserva, Cabernet Sauvignon Superiore, Cabernet Sauvignon Riserva, Ciliegiolo Superiore, Ciliegiolo Riserva, Merlot Superiore, Merlot Riserva, Sangiovese Superiore e Sangiovese Riserva, 7 t/Ha e 16,00% vol. (dopo l’appassimento) per l’Aleatico Passito, anche Riserva;
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione, appassimento delle uve e invecchiamento obbligatorio dei vini devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione; l’imbottigliamento deve essere effettuato nell’intera provincia di Grosseto; ● è consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini, fatta eccezione per la tipologia Passito, nei limiti e condizioni stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata o, in alternativa, con mosto concentrato rettificato o a mezzo di altre tecnologie consentite; ● i vini a denominazione di origine controllata “Sovana” rossi, ottenuti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,5% possono essere designati con la qualificazione “Superiore“; ● nella preparazione della tipologia “Aleatico Superiore” le uve, in tutto o in parte, possono essere sottoposte ad appassimento naturale, sulla pianta o dopo la raccolta. Per l’appassimento delle uve ci si può avvalere anche di sistemi e/o tecnologie che comunque non aumentino la temperatura dell’appassimento naturale; ● le uve di aleatico destinate alla produzione della tipologia “Aleatico Passito“, dopo aver subito un’accurata cernita, devono essere sottoposte ad appassimento naturale all’aria o in locali idonei, con possibilità di una parziale disidratazione con aria ventilata, fino a raggiungere un contenuto zuccherino minimo del 26%; ● i vini a denominazione di origine controllata “Sovana” Rosso Superiore e “Sovana” Rosso Superiore con la specificazione del vitigno che sono stati oggetto di invecchiamento in botti di legno per un periodo non inferiore a 18 mesi e di affinamento in bottiglia per un periodo non inferiore a 6 mesi, possono optare per la qualificazione “Riserva“;
► norme per l’etichettatura ● per tutte le tipologie è obbligatorio indicare in etichetta l’annata di produzione delle uve
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