Le DOC dell’Emilia Romagna: Romagna Sottozona Modigliana

❂ Romagna Sottozona Modigliana D.O.C.
(Approvato con D.M. 22/9/2011 – G.U. n.235 dell’8/10/2011; ultima modifica D.M. 26/5/2022 – G.U. n.130 del 6/6/2022, G.U.U.E. n.C 386 del 7/10/2022)
► zona di produzione
● in provincia di Forli-Cesena: comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Modigliana;
► base ampelografica
● Bianco: trebbiano min. 60%, possono concorrere alla produzione di detto vino i vitigni Chardonnay e Sauvignon bianco da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 40%;
● Sangiovese (anche riserva): min. 95% sangiovese, possono concorrere, fino a un massimo del 5%, altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna;
► norme per la viticoltura
● per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC “Romagna” Bianco Modigliana, la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 1.500 ceppi per ettaro;
● per i vigneti di nuovo impianto atti a produrre uve per la DOC “Romagna” Sangiovese Modigliana la densità minima di piante non dovrà essere inferiore a 4.000 ceppi per ettaro;
● la resa massima di uva in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 12 t/Ha e 11% vol. per il “Romagna” Bianco Modigliana, 9 t/Ha e 12,5% vol. per il “Romagna” Sangiovese Modigliana, 9 t/Ha e 13% vol. per il “Romagna” Sangiovese Modigliana Riserva;
► norme per la vinificazione
● per il vino DOC “Romagna” Sangiovese Modigliana e per il vino “Romagna” Bianco Modigliana le operazioni di vinificazione devono avvenire nel territorio delimitato in precedenza. Tuttavia, limitatamente ai produttori delle uve in forma singola o associata (cantine sociali), le predette operazioni di vinificazione possono essere effettuate nell’intero territorio delle province di Bologna, Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini;
● le operazioni di imbottigliamento dei vini DOC “Romagna” Sangiovese Modigliana, anche Riserva, e “Romagna” Bianco Modigliana devono essere effettuate nell’ambito della zona di vinificazione;
● il vino DOC “Romagna” Bianco Modigliana non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° marzo dell’anno successivo a quello di raccolta delle uve; la sua idoneità chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima del 1° gennaio dell’anno successivo alla raccolta delle uve;
● il vino DOC “Romagna” Sangiovese Modigliana non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre dell’anno successivo a quello di raccolta delle uve; la sua idoneità chimico fisica e organolettica non potrà essere valutata prima del 1° giugno dell’anno successivo alla raccolta delle uve;
● il vino DOC “Romagna” Sangiovese Modigliana Riserva non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° settembre del terzo anno successivo a quello di raccolta delle uve e inoltre è obbligatorio documentare l’affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi; la sua idoneità chimico fisica e organolettica non potrà essere valutata prima del 1° febbraio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve;
● per il vino DOC “Romagna” Sangiovese Modigliana, anche riserva, e per il vino “Romagna” Bianco Modigliana è consentito l’utilizzo di contenitori in legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e affinamento;
● nel vino DOC “Romagna” Sangiovese Modigliana, anche riserva, e “Romagna” Bianco Modigliana è ammesso l’arricchimento nella misura massima dell’1% vol.;
► norme per l’etichettatura e il confezionamento
● per il vino “Romagna” Sangiovese Modigliana, anche Riserva, e “Romagna” Bianco Modigliana è consentito l’utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente.


