|
► zona di produzione ● in provincia di Oristano: comprende in parte il territorio dei Comuni di Bosa, Flussio, Magomadas, Modolo, Suni, Tinnura e Tresnuraghes;
► base ampelografica ● anche riserva, spumante, passito: malvasia di Sardegna min. 95%, possono concorrere altre uve idonee alla coltivazione nella Regione Sardegna max. 5%;
► norme per la viticoltura ● è consentita l’irrigazione di soccorso; ● i nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densità di almeno 4.000 ceppi per ettaro; ● la resa massima di uva in coltura specializzata non deve superare 6 t/Ha, fatta eccezione per la tipologia Spumante che può arrivare a 8 t/Ha; ● le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 15% vol. (11% vol. per la tipologia Spumante);
► norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione, conservazione, invecchiamento, imbottigliamento e affinamento in bottiglia dei vini devono essere effettuate all’interno della zona di produzione; ● le operazioni di vinificazione, spumantizzazione e imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata “Malvasia di Bosa” Spumante possono essere effettuate anche fuori della zona delimitata e comunque entro il territorio della Regione Sardegna; ● non è consentito l’uso di mosti concentrati; è tuttavia consentito l’arricchimento mediante concentrazione a freddo del mosto di malvasia ottenuto; ● per la tipologia Passito è consentito l’appassimento in locali idonei fino a raggiungere un contenuto zuccherino minimo di 272 g/l. E’ inoltre ammessa la parziale disidratazione con ventilazione forzata o in appositi locali termocondizionati; ● il vino a denominazione di origine controllata “Malvasia di Bosa”, se sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve, di cui almeno 1 anno in botti di legno, può recare in etichetta la menzione “Riserva“; nella tipologia Amabile o Dolce deve essere immesso al consumo a partire dal 1° marzo successivo all’anno di produzione delle uve; nella tipologia Spumante deve essere immesso al consumo a partire dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve; nella tipologia Passito deve essere immesso al consumo a partire dal 1° aprile dell’anno successivo all’anno di produzione delle uve;
► norme per l’etichettatura ● nella presentazione e designazione dei vini, con l’esclusione della tipologia Spumante, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve
|